Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20501 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20081/2009 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DI C.F. (OMISSIS) in persona

del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo STUDIO FIORILLO, (studio dell’avvocato RAUL

SCAFFIDI ARGENTINA), rappresentato e difeso dall’avvocato DE FELICE

Claudio, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLR FINANZE in persona del Ministro pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 272/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 30.4.08,

depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 272/40/08 la CTR del Lazio accoglieva il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Formia, avverso la sentenza di prime cure, con la quale era stata accolto il ricorso proposto dal Fallimento di C.F. nei confronti dell’avviso di rettifica parziale, ai fini IVA, per l’anno di imposta 1996.

Il giudice di appello dichiarava, invero, in via pregiudiziale, inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, poichè proposto senza l’obbligatoria autorizzazione del giudice delegato;

nel merito, la CTR riteneva fondata la rettifica parziale della dichiarazione IVA del C., avendo la Guardia di Finanza riscontrato l’emissione di assegni da parte del contribuente nei confronti di altra ditta, fornitrice abituale di prodotti petroliferi, per un importo non giustificato contabilmente e da considerarsi, pertanto, riconducibile ad acquisti effettuati senza rilascio di fattura.

Avverso la sentenza n. 272/40/08 ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento di C.F., articolando quattro motivi, con i quali deduce il difetto di motivazione su un fatto decisivo della controversia e la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 53 e 54.

L’amministrazione intimata ha replicato con controricorso.

Il ricorso appare inammissibile.

Ed invero, l’impugnata sentenza è fondata su due specifiche ed autonome ratio decidendi: a) l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, difettando la necessaria autorizzazione abilitativa del giudice delegato al curatore del fallimento; b) l’infondatezza del gravame nel merito, atteso gli elementi desumibili dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, e confluite nel processo verbale di contestazione consegnato al curatore. Senonchè, il ricorrente – come ha puntualmente e correttamente rilevato l’Avvocatura dello Stato – ha del tutto omesso di impugnare la prima delle suindicate statuizioni, non avendo in alcun modo censurato la decisione di appello sul punto relativo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Orbene, osserva al riguardo la Corte che, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre. E’ di tutta evidenza, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso, con riferimento agli altri motivi, non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, per cui l’impugnata sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (cfr., in tal senso, Cass. 2811/06, 21431/07, S.U. 16602/05).

Nel caso concreto, il fallimento ricorrente non ha in alcun modo impugnato la sentenza di appello, nella parte in cui dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, sicchè tale statuizione è rimasta del tutto incensurata in relazione alla ratio decidendi suindicata, certamente idonea a supportare l’impugnata decisione, quand’anche fossero stati ritenuti ammissibili, e fondati, i motivi di ricorso vertenti sugli aspetti relativi al merito della controversia.

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scrìtte dal P.M., nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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