Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20500 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11791-2019 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEI INTERNO, (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONISCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI

FORLI’ CESENA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STARO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2556/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. AN’T ON I

O PIETRO LA NIORGESE.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

B.K., cittadino del Senegal, propone un inammissibile ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Bologna, in epigrafe indicata, di conferma del rigetto della sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;

il primo motivo si appunta su un incensurabile apprezzamento di fatto, qual è la valutazione di non credibilità della narrazione del richiedente;

il secondo motivo è inammissibile, non sussistendo omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria, sulla quale i giudici di merito hanno implicitamente pronunciato rigettandola; la valutazione di insussistenza della situazione di violenza indiscriminata, corroborata dalla indicazione delle fonti informative utilizzate, è incensurabile in questa sede;

il terzo motivo censura l’insindacabile apprezzamento di fatto riguardante la mancanza delle condizioni di vulnerabilità ed è privo di specificità nell’allegazione delle circostanze di fatto dimostrative delle stesse

il ricorso è inammissibile;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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