Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20500 del 29/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 29/08/2017, (ud. 01/03/2017, dep.29/08/2017), n. 20500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2636/2016 proposto da:
MEGARA SRL, in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati, MANLIO MARINO e
CLAUDIO MARINO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO ANGELINI, rappresentato e difeso dagli avvocati CHIARA
PIATTI e MARIA ANTONIETTA MARCIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3886/19/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 14/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti, si è costituito il comune di Como con controricorso, la società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia, in tema di accertamento ICI per l’anno 2007, per mancata dichiarazione di mutamento di destinazione d’uso, deducendo, con un primo motivo di censura per violazione di legge, che in riferimento alla variazione catastale effettuata nel 2006, erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto che il termine per la dichiarazione ICI fosse il 30.6.2008, in violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, che fissa tale termine entro il 30 giugno dell’anno successivo (che, nel caso di specie, scadeva il 30.6.2007 e non il 30.6.2008, come ritenuto dalla CTR), pertanto, il termine quinquennale di decadenza per l’accertamento, di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, doveva considerarsi scaduto il 31.12.2012 e non come ritenuto dai giudici d’appello il 31.12.2013. Con un secondo motivo, la società ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la CTR avrebbe omesso di esaminare o, comunque, avrebbe erroneamente interpretato il documento da cui risultava che la variazione d’uso era stata dichiarata dalla società all’Agenzia del Territorio, in data 15.6.2006.
Il comune di Como, nel resistere, ha eccepito che la violazione per l’omessa dichiarazione ICI non si verifica solo il primo anno nel quale si sarebbe dovuta presentare, ma è una violazione tributaria che si configura autonomamente per ciascun anno d’imposta fintantochè non venga presentata la dichiarazione o effettuato il pagamento integrale del tributo e delle sanzioni per l’immobile cui è riferita la violazione di cui trattasi; nel caso di specie, l’anno impositivo a cui l’avviso d’accertamento era riferito era il 2007 e non il 2006.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di ICI, l’obbligo del contribuente di denunciare le modificazioni incidenti sul valore del cespite del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 10, comma 4, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le variazioni si sono avverate, non cessa allo, scadere di tale termine, ma permane sino al momento in cui la dichiarazione non sia presentata, determinando per ciascun anno d’imposta un’autonoma violazione punibile ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 1” (Cass. n. 19877/16, 18503/10, 932/09).
Nel caso di specie, l’annualità in contestazione è pacificamente il 2007 (come ribadito dallo stesso ricorrente nelle note illustrative), pertanto, la dichiarazione ai fini ICI (riferita alla variazione dichiarata dalla parte medesima al catasto, tramite il sistema DOCFA, in data 15.2.2006), doveva essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta contestato e correttamente i giudici d’appello, hanno individuato l’inizio del termine di decadenza al primo gennaio del 2009 che scadeva il quinto anno successivo, ossia il 31.12.2013; e poichè, l’avviso di ricevimento relativo a tale anno risulta essere stato notificato in data 16.9.2013, la notifica deve ritenersi tempestiva.
Il secondo motivo, è, in primis, inammissibile perchè deduce un fatto nuovo relativo alla dichiarazione di variazione d’uso presentata all’Agenzia del Territorio il 15.5.2006 e in violazione dell’autosufficienza, non essendo stato indicato in ricorso in quale fase processuale e in quale atto tale dichiarazione sia stata dedotta e prodotta e in secondo luogo è infondato, perchè la omessa dichiarazione oggetto dell’accertamento riguarda la dichiarazione da presentare al Comune ai fini della determinazione dell’imposta. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la società contribuente a pagare al comune di Como in persona del Sindaco in carica, le spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 1.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017