Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2050 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2050 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 5518-2012 proposto da:
FLORIO GIUSEPPE FLRGPP49S03D086Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FALERIA 17, presso lo studio
dell’avvocato PIAZZA MANFREDO, rappresentato e difeso
dall’avvocato FERRARI VINCENZO giusta procura speciale in calce
al ricorso;

– ricorrente contro
SANOFI AVENTIS SPA 0832400154, in persona dell’Amministratore
Delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato PERONE
GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MASSIMO IZAR, IZAR ANGELO V. giusta procura speciale in calce
alle note difensive;

Data pubblicazione: 30/01/2014

- resistente avverso l’ordinanza n. R.G. 6132/2010 del TRIBUNALE di
COSENZA, depositata il 31/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

N

N
Ric. 2012 n. 05518 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

r.g.n. 5518/2012 Fiori° Giuseppe c/ Sanofi Aventis s.p.a.
Oggetto: regolamento di competenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione
i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. Florio Giuseppe, dipendente della Sanofi Aventis s.p.a. in qualità di
informatore scientifico, con ricorso al giudice del lavoro di Cosenza
chiedeva che fosse dichiarato illegittimo il licenziamento intimato
dalla società, con reintegrazione nel posto di lavoro e condanna del
datore al pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento
all’effettiva reintegrazione;
3. a seguito di eccezione del datore di lavoro, il giudice adito, con
ordinanza 31.1.2012, declinava la propria competenza per territorio,
in favore della competenza del Giudice di Milano, sulla base dei
seguenti rilievi: il rapporto di lavoro era sorto a Milano; il ricorso, a
mente dell’art. 413, terzo comma, c.p.c., era stato depositato (il
5.11.2010) oltre il termine di sei mesi – prorogato ex art. 410 c.p.c.
per la durata del tentativo di conciliazione e di ulteriori 20 giorni dall’epoca in cui la dipendenza cui il lavoratore era addetto era
cessata, tenuto conto dell’epoca in cui era stato richiesto, ed
esperito, il tentativo obbligatorio di conciliazione (rispettivamente, il
1° febbraio e 1’8 marzo 2010); non sussisteva preclusione da
giudicato sulla competenza territoriale trattandosi, nella specie,
dell’impugnativa di un licenziamento, intimato in data 26.1.2010,
diverso dal licenziamento in precedenza intimato dal datore di

r.g.n. 5518/ 2012 Florio Giuseppe c/ Sanofi Aventis sp.a.

dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente

lavoro, in data 9.9.2008, e sul quale verteva il giudicato invocato a
fondamento del preteso effetto preclusivo;
4. il Florio impugnava l’ordinanza, con ricorso per regolamento di
competenza, deducendo:

a) la preclusione da giudicato sulla

competenza per essersi il Giudice cosentino già pronunciato, sul

rilevando che il giudizio vertesse sull’impugnativa di un
licenziamento

diverso da quello oggetto della precedente

delibazione sulla competenza a favore del Giudice calabrese; b) la
sussistenza, nella specie, degli elementi probatori invocati dalla
giurisprudenza di legittimità ai fini dell’elezione della competenza
territoriale del Tribunale adito, emersa inconfutabilmente nel
giudizio di impugnativa del primo licenziamento, offerta e richiesta
nell’impugnativa del secondo licenziamento e, in sede di legittimità,
offerta in comunicazione con il fascicolo di parte allegato al ricorso;
l’inutilizzabilità, nella specie, del termine semestrale di decadenza,
diversamente da quanto ritenuto dal Giudice ai fini
dell’inutilizzabilità del foro della dipendenza, assumendo la
cessazione, nella specie, del solo rapporto di lavoro e non anche
della dipendenza aziendale per essere intervenuto, il secondo
licenziamento, sul rapporto di lavoro e non sull’organizzazione dello
stesso;
5. la s.p.a. Sanofi Aventis depositava note difensive;
6. preliminarmente vanno disattese le censure di inammissibilità,
mosse al ricorso dalla controricorrente, per profili inerenti alla
violazione dell’art. 366, n.3 c.p.c. assumendosi la mancante
descrizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto
dell’ordinanza: per vero, dal tenore del ricorso si evincono, sia pur
sommariamente, la descrizione della vicenda e il contenuto

r.g.n. 5518/ 2012 Flotio Giuseppe c / Sanofi Aventis s.p.a.

medesimo rapporto di lavoro, senza declinare la competenza, a nulla

dell’ordinanza impugnata, censurata nei vari passaggi dell’iter
argomentativo;
z il ricorso si appalesa, invece, inammissibile per il diverso profilo
inerente all’inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art.
366, n. 6, c.p.c.;

giudicato, si fondano essenzialmente sul contenuto del documento
costituito dalla sentenza pronunciata, tra le stesse parti, in altro
giudizio, con oggetto l’impugnativa di un precedente licenziamento
intimato al lavoratore innanzi al medesimo Tribunale di Cosenza,
che si assume deciso da quel Giudice territoriale e risolto, con esito
favorevole al lavoratore, con sentenza non gravata da impugnazione
e dalla quale, a ragione della già affermata competenza del Tribunale
calabrese, il ricorrente pretenderebbe trarne suffragio, per l’eccepita
preclusione da giudicato per una nuova delibazione sulla
competenza, anche nell’impugnativa del secondo licenziamento
innanzi al medesimo Giudice calabrese;
9. tuttavia, dell’invocato giudicato, e per quel che qui rileva
dell’affermativa delibazione della competenza nell’altro giudizio,
parte ricorrente non fornisce l’indicazione specifica richiesta dall’art.
366 n. 6, c.p.c., sotto il profilo sia dell’omessa trascrizione dell’iter
argomentativo della relativa statuizione sul punto, sia dell’omessa
indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile
in questo giudizio di legittimità, per apprezzarne rilevanza e
pertinenza ai fini del decidere, in limine, della rilevanza dell’eccepito
effetto preclusivo;
io. il cennato profilo di inammissibilità, a mente dell’art. 366 n. 6, c.p.c.,

conduce all’applicazione, nella specie, del principio, da ultimo
ribadito da Cass. 21560/2011, secondo cui: «poiché la sentenza

r.g.n. 55181 2012 F lorio Giuseppe c 1 S anofi Aventis s.p.a.

8. invero, i motivi di censura, incentrati sull’effetto preclusivo del

prodotta in un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato
esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso – in
ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento – la
natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità
del ricorso per cassazione indicato dall’art. 366, n. 6 c.p.c. concerne

di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione
argomenti la censura della sentenza di merito quanto all’esistenza,
alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato
esterno»;
il.

peraltro, al precedente giudicato si fa riferimento anche nel dedurre,
genericamente e in violazione della regola dell’autosufficienza del
ricorso, la sussistenza di elementi probatori ai fini dell’elezione della
competenza territoriale del Tribunale calabrese, e tale deduzione
non risulta in alcun modo corroborata dalla specifica indicazione
degli elementi probanti la competenza, dei quali si asserisce solo
l’avvenuta produzione nel precedente giudizio, al pari della generica
deduzione in ordine alla sussistenza dei medesimi elementi probatori
introdotti nel giudizio di impugnativa del secondo licenziamento;

/a

per tale ultimo profilo non resta, pertanto, che ribadire il principio
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno ritenuto
soddisfatta la previsione di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4,
c.p.c., quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte,
anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano
contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma però
restando, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di
inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei
documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., Cass.,

r.g.n. 551812012 Florio Giuseppe e/ Sanofi Aventis s.p.a.

in tutte le sue implicazioni anche una sentenza prodotta nel giudizio

SU, 22726/2011; v., ex plurimis, Cass., SU, 28547/2008; Cass.
20535/2009), esigenza, nella specie, non soddisfatta;
13. va altresì rilevato che, del resto, la pregnante rilevanza di tali
prescrizioni anche nel ricorso per regolamento di competenza va
raccordata proprio ai peculiari poteri di indagine e di valutazione,

giudice competente (v., al riguardo, Cass.18040/2007), non
esercitabili in funzione integrativa di un’incompleta indicazione degli
elementi probanti la censurata regolamentazione della competenza
da parte del giudice a quo.
14. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
15. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
inammissibile il ricorso.
16. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 100,00 per esborsi, curo
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

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anche in fatto, della Corte di legittimità nell’individuazione del

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