Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2050 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20251-2005 proposto da:

R.V. (OMISSIS), R.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIGRE’ 37,

presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZI ANTONIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CEFALY

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PINI

ELISEO, NAVA ROBERTO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, 2^

SEZIONE CIVILE AGRARIA, emessa il 3/2/2005, depositata il 16/05/2005,

R.G.N. 1851/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAFFARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale viene così ricostruito nella sentenza impugnata.

Con ricorso depositato il 19 gennaio 2004 R.V. e R. R. adivano il Tribunale di Modena, sez. specializzata agraria, chiedendo che venisse accertato che erano titolari di contratto di affitto a coltivatore diretto di un fondo rustico sito in (OMISSIS), con conseguente declaratoria del loro diritto alla conduzione dello stesso, fino al (OMISSIS), data di scadenza del contratto.

Esponevano che con atto del (OMISSIS) R.V. e P.L. avevano acquistato l’immobile, ma che S. A., dichiaratasi coltivatrice diretta di un terreno confinante, aveva esercitato il diritto di riscatto. Il relativo giudizio si era concluso con sentenza n. 4908 del 2003, con la quale la Suprema Corte aveva accertato che la confinante aveva legittimamente esercitato il diritto di riscatto. Sostenevano quindi che tale statuizione non precludeva il loro diritto, quali coltivatori diretti del predio, al riconoscimento della esistenza e della perdurante vigenza, in difetto di disdetta, del contratto di affittanza.

La convenuta contestava l’avversa pretesa, rilevando che la domanda attrice era preclusa dal giudicato, ex art. 324 cod. proc. civ..

Con sentenza del 19/22 giugno 2004 il Tribunale di Modena rigettava la domanda.

Proposto gravame, la Corte d’appello di Bologna, in data 16 maggio 2005, lo respingeva.

Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione R. V. e R., articolando due motivi.

Ha resistito con controricorso S.A..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo di ricorso gli impugnanti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 2907, 2909 cod. civ., e art. 324 cod. proc. civ., nonchè erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice di merito affermato che l’inesistenza sul fondo riscattando di contratti agrari tipici era condizione dell’azione di riscatto e suo antecedente logico.

Ricordano i deducenti che nel giudizio che si instaura a seguito dell’esercizio dell’azione di riscatto di un fondo rustico, da parte del confinante, la verifica in ordine alla sussistenza o meno di un contratto di affitto del terreno oggetto di retratto avviene incidenter tantum. L’impugnata sentenza sarebbe pertanto caduta nell’errore di considerare tale accertamento una pregiudiziale in senso logico, e cioè un fatto costitutivo del diritto azionato, laddove si tratterebbe di pregiudiziale in senso tecnico, in quanto relativa a un mero presupposto dell’effetto perseguito con il giudizio, passibile di accertamento in via incidentale, salvo che per legge o a seguito di apposita domanda formulata da una delle parti, non sia richiesta una decisione con efficacia di giudicato. Nè sarebbe invocabile il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, non essendo in discussione la statuizione relativa alla titolarità del fondo in capo alla S. per effetto del positivo esercizio del diritto di riscatto.

L’illegittimità della impugnata sentenza sarebbe particolarmente visibile a sol considerare che R.R. non partecipò al precedente giudizio, di modo che alla stessa non poteva essere opposto il giudicato implicito originato dall’arresto della Suprema Corte n. 4908 del 2003.

1.2 Col secondo mezzo gli impugnanti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., nonchè erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice d’appello affermato che la questione della detenzione qualificata in capo ai R. del fondo de quo sarebbe già stata esaminata e risolta negativamente nel giudizio di riscatto, laddove la sentenza innanzi menzionata, con la quale lo stesso ebbe a chiudersi, non conteneva alcuna statuizione definitiva sulla insussistenza di un rapporto di affitto tra S.A. e R.V.: ivi infatti il Supremo Collegio si era limitato ad affermare che i R. non avevano dimostrato l’esistenza di un loro legittimo insediamento sul fondo, non avendo dato prova del titolo in base al quale lo conducevano, conseguentemente riconoscendo fondato l’esercizio del retratto.

2.1 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

La Corte territoriale ha motivato il suo convincimento osservando che, ai sensi della L. n. 817 del 1971, art. 7 l’inesistenza sul fondo riscattando di contratti agrari tipici è condizione dell’azione di riscatto, di modo che la questione della detenzione qualificata del fondo de quo in capo agli attori doveva ritenersi affrontata e negativamente risolta con la sentenza che di quel diritto ebbe ad accertare in maniera definitiva il positivo esperimento.

Ritiene il collegio che, così argomentando, il giudice di merito abbia fatto corretta e coerente applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario del fondo confinante, secondo la previsione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7 la circostanza che sul terreno compravenduto non siano presenti conduttori integra una delle condizioni dell’insorgenza del diritto stesso, in tale prospettiva segnatamente precisandosi che essa, in applicazione dei criteri dettati dall’art. 2697 cod. civ., deve essere provata da chi agisce in giudizio (Cass. civ., 3, 30 maggio 2008, n. 14475; Cass. civ. 3, 19 novembre 2007, n. 23929). E invero, in aderenza alla lettera delle norme innanzi richiamate nonchè alla trasparente ratio legis, l’insediamento non precario nè provvisorio sul fondo offerto in vendita di un coltivatore diretto è ostativo al sorgere del diritto di prelazione del confinante.

Del resto è principio di diritto più volte affermato da questa Corte Regolatrice che il giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 cod. civ. – destinato, in quanto riflesso di quello formale ex art. 324 cod. proc. civ., a fare stato ad ogni effetto tra le parti in ordine all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su ciò che ha costituito oggetto della decisione (o che avrebbe potuto costituirne oggetto), compresi gli accertamenti di fatto che rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico funzionale all’emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l’azione in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi, e cioè soggetti, petitum e causa petendi (confr. Cass. civ. 20 aprile 2007, n. 9486).

2.2 Non è superfluo aggiungere che fuorviante, piuttosto che pertinente, appare il richiamo dei ricorrenti alla nozione di pregiudizialità in senso tecnico, al fine di inferirne il carattere incidentale dell’accertamento relativo all’esistenza di un contratto di affitto avente ad oggetto il terreno oggetto di retratto.

Il collegio non ignora che, secondo buona parte della dottrina e della giurisprudenza che si sono occupate dell’argomento (segnatamente con riferimento all’istituto della sospensione, di cui all’art. 295 cod. proc. civ. e alla connessa problematica del conflitto di giudicati), il discrimine tra le due figure di pregiudizialita consiste, in linea di massima, e con le riserve imposte dalla vischiosità della materia, nel fatto che la pregiudizialita tecnica presuppone due distinte situazioni giuridiche sostanziali, delle quali l’una si pone quale fatto costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo dell’altra, mentre nella pregiudizialità logica la situazione sostanziale rilevante è una sola, conseguentemente affermandosi che solo in caso di pregiudizialità logica, l’efficacia del giudicato copre, per così dire tout court, l’accertamento, oltre che del singolo effetto giuridico dedotto in causa quale petitum, anche del rapporto obbligatorio considerato nel suo complesso, laddove, in caso di pregiudizialità tecnica, l’accertamento della questione pregiudiziale, ove condotto dal giudice della questione pregiudicata incidenter tantum, non è coperto dall’autorità del giudicato e la sua efficacia è confinata nell’ambito del giudizio al cui interno è stato reso.

Ma nella fattispecie non è assolutamente sostenibile che, nella causa relativa al diritto di retratto azionato dalla confinante, l’accertamento della esistenza o inesistenza del rapporto di affittanza di cui ora i R. chiedono il riconoscimento avvenne incidenter tantum. Non può invero sfuggire che in quel giudizio, che ebbe a svolgersi tra le stesse parti, per come meglio di qui a poco si dirà, la domanda attrice venne accolta proprio in ragione della mancata dimostrazione, da parte dei convenuti, dell’esistenza di un loro legittimo insediamento sul fondo o, specularmente, dell’esito positivo della prova della insussistenza di un legittimo insediamento di tal fatta. Ed è a dir poco ovvio che il relativo accertamento (sia o non sia stato pronunciato nella corretta osservanza delle regole sull’onere della prova), in quanto inerente a un fatto costitutivo del diritto, ancorchè di carattere negativo – da ascriversi, in quanto tale, nell’ambito della pregiudizialità logica – è diventato incontestabile.

Peraltro l’approdo ermeneutico non muterebbe ove si volesse ritenere che la verifica avente ad oggetto la natura del rapporto agrario inerente a un fondo rustico offerto in vendita stia in rapporto di pregiudizialità tecnica con quella relativa al diritto di prelazione del confinante: e invero, ove il giudizio di riscatto da questi proposto si sia svolto nei confronti di chi assuma di detenere il fondo per un titolo che lo abiliti a esercitare il diritto di prelazione, a sua volta e in precedenza, rispetto all’altro, giammai potrebbe affermarsi la natura incidentale di quell’accertamento.

2.2 Infine, in ordine alla pretesa inopponibilità del precedente giudicato a R.R., in quanto estranea al giudizio conclusosi con la sentenza n. 4908 del 2003 di questa Corte, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, e R. R., per quanto dedotto in controricorso, e non smentito dagli impugnanti, è figlia di R.V. e P.L., parti del precedente giudizio.

In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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