Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2050 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 27/01/2011), n.2050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2365-2010 proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MANCINI

ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CHIARELLI ALBERTO, giusto mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CERIT SPA (OMISSIS), EQUITALIA POLIS SPA (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 1196/2 009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

del 22/09/09, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

La Corte,letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le richieste del P.M. dott. Apice Umberto; esaminati gli atti.

Fatto

OSSERVA

Con sentenza 10.9.2008 il Tribunale di Prato accoglieva la domanda avanzata da Equitalia Polis s.p.a. contro G.L. e condannava quest’ultimo al risarcimento dei danni derivanti dalla indebita sottrazione della soma di Euro 448.804,30. In particolare il primo Giudice accertava, in esito all’istruttoria documentale ed orale, che il G., quale addetto alla cassa “1” si era impossessato in più occasioni di somme versate in contanti da contribuenti, a sua volta versando al fisco importi notevolmente minori.

La sentenza veniva appellata dal soccombente che la censurava con articolate argomentazioni.

L’appellante resisteva nel grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza del 22 settembre – 12 ottobre 2009, l’adita Corte di Appello di Firenze, ritenuto che il materiale probatorio acquisito non lasciava dubbi circa l’imputazione al G. dei fatti posti a base dell’azione di responsabilità, promossa dal datore di lavoro, rigettava il gravame.

Con il ricorso in esame, affidato ad un unico articolato motivo, il G. denuncia omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 2729 c.c. e violazione delle norme di diritto della motivazione in relazione agli artt. 112 e 210 c.p.c..

Il ricorso, avverso il quale le intimate società non hanno svolto attività difensiva, non costituendosi, appare manifestamente infondato.

Invero, nonostante l’espresso proposito di non intendere denunciare l’errata valutazione delle prove da parte del Giudice di merito, con i suddetti motivi, il ricorrente svolge la sua difesa delineando una ricostruzione della vicenda diversa da quella operata nella impugnata sentenza senza, tuttavia, inficiare le argomentazioni poste a base della decisione, le quali si fondano, tutte, sulla interpretazione del materiale probatorio acquisito, sotto nessun profilo fondatamente censurabili in sede di legittimità (v., in proposito, fra le tante, Cass. S.U. n. 13045/97).

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza. Nulla per le spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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