Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2050 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2050 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

sul ricorso 3001/2012 proposto da:

Data pubblicazione: 26/01/2018

U Q C _I

AL.KA. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Panaro, n. 11, presso lo studio
dell’avvocato Ambrosio Raffaele, rappresentata e difesa dall’avvocato
Capano Eugenia, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente Contro
Comune di San Vincenzo La Costa, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Fioctita, n. 90,
presso lo studio dell’avvocato Lilli Francesco, rappresentato e

difeso dall’avvocato Spataro Giovanni, giusta procura a margine
del controricorso
-controricorrente avverso la sentenza n. 1113/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 22/12/2010;

12/09/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 22 dicembre 2010 la Corte d’appello di
Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la
domanda proposta da AL.KA. s.r.l. nei confronti del Comune di San
Vincenzo La Costa, finalizzata a conseguire le somme dovute quale
incremento del 5°/0, ai sensi dell’art. 33, comma 4, della I. 28 febbraio
1986, n. 41.
2. La Corte territoriale ha rilevato che il contratto doveva ritenersi
concluso non in data 17 ottobre 1992, quando la giunta municipale,
all’esito del contenzioso scaturito dal procedimento di licitazione
privata, aveva annullato le precedenti deliberazioni e, rideterminando
la graduatoria dei partecipanti, aveva aggiudicato l’appalto alla Alka
s.r.I., ma in epoca successiva, quando era stato stipulato il contratto
che aveva stabilito l’affidamento dell’opera a prezzo chiuso, ossia il 6
febbraio 1993, in epoca posteriore alla data di entrata in vigore (3
gennaio 1993) della legge 23 dicembre 1992, n. 498, pubblicata sulla

Gazzetta ufficiale n. 304 del 19 dicembre 1992, il cui art. 15, comma
5, nell’abrogare il citato art. 33, comma 4, della I. n. 41 del 1986, aveva
fatto espressamente salvi i contratti già approvati.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3. Avverso tale sentenza la AL.KA. s.r.l. ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con
controricorso il Comune di San Vincenzo La Costa.
4. Il Procuratore Generale ha depositato, in data 21 luglio 2017, le
proprie conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

1. Con l’unico motivo di ricorso la AL.KA. s.r.l. lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art. 33 della I. n. 41 del 1985 e dell’art. 15 della
I. n. 498 del 1992, rilevando che erroneamente la Corte territoriale
aveva ritenuto perfezionato il contratto con la stipula, laddove, ai sensi
dell’art. 16 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, l’aggiudicazione è
l’atto conclusivo del procedimento negoziale ed equivale, ad ogni
effetto di legge, al contratto.
2. Il ricorso è infondato, dal momento che, alla stregua del consolidato
orientamento di questa Corte, l’art. 16, comma 4, del r.d. n. 2440 del
1923, che attribuisce al verbale di aggiudicazione definitiva, formato a
seguito di incanto pubblico o licitazione privata, efficacia equivalente a
quella del contratto, non ha carattere imperativo, per cui la P.A. può
discrezionalmente prevedere, nel bando di gara o nel verbale suddetto,
di rinviare ad un momento successivo l’instaurazione del vincolo
negoziale (v., ad es., di recente, Cass., Sez. Un., 22/07/2016, n.
15204).
Esclusa la denunciata violazione di legge, si osserva, per pura
completezza, che l’accertamento della volontà della P.A. di rinviare il
perfezionamento del vincolo alla stipula, accertamento costituente
tipica manifestazione della discrezionalità valutativa del giudice di
merito, non risulta attinto da alcuna specifica critica del ricorrente.

3

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere
respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del

Euro 4.100,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori
di legge.
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controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in

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