Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 205 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.09/01/2017),  n. 205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17595/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S.A., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 844/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/06/2010, r.g.n. 2356/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega verbale Avvocato RICCI

MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3.6 – 25.6.2010 la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Crotone appellata dall’Inps, ha rideterminato la data di decorrenza dell’assegno di invalidità civile, che il primo giudice aveva riconosciuto in favore di P.S. dal 31.10.2006, fissandola in quella dell’1.1.2008.

Ha spiegato la Corte di merito che l’assistita non aveva provato di aver inoltrato la domanda di iscrizione nelle liste speciali del collocamento, ma che a seguito dell’entrata in vigore, in data 1.1.2008, della Legge Finanziaria n. 244 del 2007, che aveva abolito la necessità della sussistenza del requisito della mancanza di occupazione, non era più indispensabile dimostrare, da parte dell’invalido parziale, la mancanza di occupazione, per cui nella fattispecie il beneficio in esame spettava in ogni caso a decorrere da tale data.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.

Rimangono solo intimati P.S.A. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si dà atto che il collegio ha autorizzato la redazione in forma semplificata della presente sentenza.

Con un solo motivo l’Inps censura l’impugnata sentenza per violazione ed errata applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, nel testo sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto contesta che per effetto della novella del 2007 il requisito della mancanza di occupazione non rappresenti più un requisito costitutivo del diritto alla provvidenza in favore dell’invalido civile parziale, il quale è tenuto, in ogni caso, a fornirne la dimostrazione.

Il ricorso è fondato.

Invero, ha ragione l’Inps a sostenere che l’assistita avrebbe dovuto fornire, comunque, la prova dello stato di inoccupazione, in mancanza del quale la prestazione non poteva più giustificarsi, trattandosi del venir meno di un elemento costitutivo del diritto.

Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1606 del 28.1.2015) che “in materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della L. 30 marzo 1971, n. 118, in forza della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35 – che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro -, la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale. (in senso conf. Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 17929 del 10.9.2015). In effetti, dopo la modifica introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35, il requisito occupazionale è semplicemente cambiato, nel senso che non si richiede più la cosiddetta incollocazione al lavoro, ma solo lo stato di inoccupazione, di più semplice verificazione, non essendo più richiesta l’iscrizione negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro ma solo il mancato svolgimento di attività lavorativa (v. al riguardo Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 6463 del 19.3.2014).

Orbene, tenuto conto del fatto che la P. propose la domanda giudiziale il 24.7.2006 e rilevato che nella stessa sentenza si legge che neppure nel giudizio d’appello, incardinato dall’Inps il 20.11.2008, l’assistita aveva fornito la prova dell’iscrizione nelle liste di collocamento, ne consegue che la Corte territoriale non avrebbe potuto ricondurre automaticamente la decorrenza del diritto all’entrata in vigore della nuova normativa sopra richiamata, ma avrebbe dovuto accertare egualmente, anche per il periodo successivo all’1.1.2008, la sussistenza o meno del requisito costitutivo dello stato di inoccupazione.

Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio del procedimento, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Reggio Calabria. Quest’ultima, nell’attenersi ai suddetti principi di diritto, valuterà il merito della questione per il periodo successivo all’1.1.2008 (data di entrata in vigore della Legge Finanziaria n. 247/2007), dal momento che in relazione al periodo precedente, disciplinato dalla normativa antecedente alla predetta novella, si è formato il giudicato a sfavore di P.S. in ordine alla riscontrata insussistenza del requisito dell’iscrizione nelle liste speciali del collocamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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