Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 205 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 205 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIO ROMANO,

elettivamente domiciliato in Roma, via

delle Quattro Fontane n.15 presso lo studio
dell’Avv.Giuseppe Tinelli che lo rappresenta e difende
per procura a margine del ricorso.
-ricorrente-

?Re-3
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

generale pro tempore

-intimata-

avverso la sentenza n.64/24/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia sezione staccata di

f

Data pubblicazione: 09/01/2014

Lecce, depositata il 19.3.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9.10.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito per il ricorrente l’Avv.Maurizio De Lorenzi per
delega;

Generale Dott.Sergio Del Core, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Romano Maggio ebbe notificato, in data 20.4.1993,
avviso di accertamento con il quale l’UU.II.DD. di
Lecce rideterminava, per l’anno di imposta 1988, il
reddito di impresa dichiarato per un’attività di
commercio di legname, rilevando lo scostamento di tale
reddito con la media del settore commerciale di
appartenenza.
Il ricorso proposto dal contribuente avverso
l’atto impositivo, perché carente di motivazione e per
infondatezza della pretesa erariale, veniva accolto
dall’adita Commissione Tributaria Provinciale.
Proposto

appello,

avverso

detta

decisione,

dall’Agenzia delle Entrate la sentenza di primo grado
veniva riformata dalla Commissione Tributaria della
Puglia-sezione distaccata di Lecce, la quale dichiarava
inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente,

2

udito il P.M., in” persona del Sostituto Procuratore

perché sia l’originale che la copia dello stesso stessi
erano

stati

spediti

oltre

il

termine previsto

dall’art.17 del d.p.r. n.636/1972,

come sostituito

dall’art.8 d.p.r. n.739/1991.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività
difensiva.
Motivi della decisione.

1.Con il primo motivo di ricorso,

rubricato nullità

del procedimento per violazione dell’art.31 del d.lgs,
31 12 1992 n.546 (ai sensi dell’art.360 n.4 c.p.c.),
il ricorrente -premesso di avere avuto conoscenza
dell’atto di appello, casualmente, solo pochi giorni
prima dell’udienza, di trattazione, atteso che sia
l’avviso di udienza che l’atto di appello erano stati
notificati presso la sua precedente residenza
anagrafica ubicata nel comune di San Cesareo (mentre
egli, sin dal 1993, si era trasferito nel Comune di
Lecce)- deduceva che, dalla documentazione esistente
nel fascicolo processuale, emergeva che la
notificazione dell’atto di appello era avvenuta al
vecchio indirizzo a mani di un soggetto imprecisato la
cui firma era del tutto illeggibile mentre l’avviso di
udienza era stato comunicato, per il mezzo del servizio

3

cassazione, articolato in sei motivi, Romano Maggio.

postale, presso il vecchio indirizzo dal quale esso
ricorrente si era trasferito come attestato dallo
stesso agente notificatore. Dalla mancata tempestiva
comunicazione dell’avviso di udienza conseguiva,
secondo la prospettazione difensiva, la nullità della

Segreteria della Commissione Tributaria avrebbe dovuto
verificare, prima di procedere al deposito dell’avviso
ai sensi del III comma dell’art.17 processo tributario,
se il messo notificatore avesse svolto tutte le
procedure previste dall’art.140 c.p.c. anche
considerando che il contribuente, venuto a conoscenza
dell’udienza casualmente, aveva depositato il 3.3.2007
istanza di rinvio dell’udienza fissata per il
successivo giorno 5.
,
2. Con il secondo motivo si deduce,

ai sensi

dell’art.360 n.4 c.p.c., la nullità del procedimento
per violazione dell’art.22 d.p.r. 26.10.1972 n.636. In
particolare, il ricorrente eccepisce la nullità della
notificazione dell’atto di appello, per violazione
dell’art.139 c.p.c.,

in quanto avvenuta in data

17.2.1996 a mani di un soggetto imprecisato presso
l’indirizzo dal quale lo stesso si era trasferito, come
risultante dal certificato allegato, in altro Comune.
3. Il vizio di notificazione dell’atto di appello viene

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sentenza. Ed inve r o, sempre per il ricorrente, la

dedotto anche a fondamento del terzo motivo di ricorso
con il quale si deduce, sulla base delle stesse
considerazioni svolte nel secondo motivo, violazione di
legge ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c.
4.1 motivi, fra loro connessi, possono essere trattati

5.Le censure, sollevate ai sensi dell’art.360 n.4
c.p.c. sono inammissibili
non rispondendo al requisito di autosufficienza di cui
all’art. 366 comma l nn. 3) e 6) c.p.c..
Come

infatti

costantemente

ribadito

dalla

giurisprudenza di legittimità “l’esercizio del potere
di diretto esame degli atti del giudizio di merito,
riconosciuto al giudice di legittimità ove sia
denunciato un “error in procedendo”, presuppone
comunque l’ammissibilità del motivo di censura” (cfr.
Corte cass. I sez. 20.9.2006 n. 20405), e quanto alla
sussistenza del requisito della “esposizione sommaria
dei fatti di causa” di cui all’art. 366 col n. 3)
c.p.c. “e’ necessario, in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso, che in esso vengano
indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli
elementi utili perchè il giudice di legittimità possa
avere la completa cognizione dell’oggetto della
controversia, dello svolgimento del processo e delle

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congiuntamente.

posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover
ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi
compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un
quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la
decisione censurata e i motivi delle doglianze

15808).
La Corte deve essere, dunque, in grado di acquisire
dalla mera lettura del ricorso -e senza dover accedere
ad atti del giudizio di merito, ivi inclusa la sentenza
impugnata- una sufficiente conoscenza del fatto
sostanziale che, se fondato su atti o documenti
prodotti nel processo, impone alla parte ricorrente di
trascriverne il contenuto nelle parti rilevanti ai fini
della decisione, in modo di consentire alla Corte di
valutare immediatamente la ammissibilità e fondatezza
del motivo dedotto (cfr. Corte Cass. S.U. 24.9.2010 n.
20159; id. VI sez. ord. 30.7.2010 n. 17915; id. III
sez. 4.9.2008 n. 22303; id. III sez. 31.5.2006 n.
12984; id. I sez. 24.3.2006 n. 6679 e da recente
Cass.n.8569/13, id n.9108/2012). Né può soccorrere al
ricorrente la diversa qualificazione giuridica del
vizio di legittimità come “error in procedendo” -in
relazione al quale la Corte è anche “giudice del
fatto”, potendo accedere direttamente all’esame degli

6

prospettate” (cfr. Corte cass sez. lav. 12.6.2008 n.

atti processuali del fascicolo di merito-, atteso che
come è stato ripetutamente affermato anche in quel caso
si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella
concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai
termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che,

ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza
del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente
nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di
cassazione può e deve procedere direttamente all’esame
ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr.
Corte cass. III sez. 23.1.2006 n. 1221; id. sez. lav.
7.3.2006 n. 4840; id. V sez. ord. 23.7.2009 n. 17253),
essendo pertanto tenuta la parte ricorrente ad indicare
gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto
processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il
corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per
il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le
precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la
dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. sez.
lav. 21.5.2004 n. 9734; id. sez. lav. 23.3.2005 n.
6225). Nella specie il ricorrente ha omesso di fornire
gli elementi di conoscenza necessari per verificare le
forme e le modalità seguite per la notifica
circostanze che, peraltro, neppure è dato evincere

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solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale

I

dalla sentenza impugnata- nonchè per individuare il
luogo in cui è stata eseguita la notifica ed il
soggetto al quale è stato consegnato l’atto di appello
(elementi tutti indispensabili per verificare se l’atto
di partecipazione sia o meno riconducibile allo schema

giudiziari), trascurando di trascrivere nel ricorso il
contenuto della relata di notifica dell’atto di appello
(a suo dire consegnato a mani di soggetto non
individuabile) e della relata della comunicazione della
data dell’udienza (dalla quale, sempre a suo dire,
risulterebbe l’attestazione da parte dell’ufficiale
postale che il destinatario si era trasferito) al fine
di consentire al giudice di legittimità il controllo
della decisività dei fatti da provare (ass. 6 sez. L.
ord. 30.7.2010 n. .17915; id. III sez. 31.5.2006 n.
12984; id. sez. lav. 29.8.2005 n. 17424 “nel ricorso
per cassazione , in caso di denuncia della violazione
di una norma processuale è necessaria l’indicazione
degli elementi condizionanti l’operatività di tale
violazione; in particolare, qualora si denunci la
nullità di una notifica perchè dalla relata non risulta
il rinvenimento delle persone indicate dall’art. 139
cod. proc. civ., non è sufficiente per attivare il
potere-dovere del giudice di esame degli atti, per

normativo astratto della notificazione degli atti

accertare
violazione,

la

sussistenza o meno della dedotta
un

generico

richiamo

alla

mancanza

dell’attestazione predetta, bensì, per il principio
dell’autosufficienza del ricorso, è necessaria la
trascrizione integrale della relata, recante anche

al giudice il preventivo esame della rilevanza del
vizio denunziato).
4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai
sensi dell’art.360 n.5 c.p.c., che la Commissione
Tributaria Regionale abbia omesso di esaminare le
ragioni per le quali era stata presentata l’istanza di
rinvio dell’udienza, respingendola, e motivando,
contraddittoriamente, che detta istanza proveniva da
soggetto non costituito.
5.Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art.360
n.3 c.p.c., la violazione dell’art.23 del d.lgs, n.546
del 1992. In particolare, viene censurato il capo della
sentenza in cui la Commissione Tributaria molisana, pur
dando atto che risultava in atti istanza di rinvio da
parte del procuratore del contribuente, aveva ritenuto
di non potere accogliere detta istanza risultando la
stessa tardivamente proposta da parte di soggetto non
non costituito.Secondo la prospettazione difensiva il
termine fissato dal citato art.23 per la costituzione

9

l’indicazione della data della stessa, onde consentire

in giudizio non doveva considerarsi perentorio potendo
la parte convenuta costituirsi in giudizio sino
all’udienza di trattazione.
6.

I motivi,

da trattarsi

congiuntamente,

sono

infondati.

inammissibile

sidcome

carente,

a

conclusione

dell’illustrazione, del necessario momento di sintesi
ex art.366 bis c.p.c. mentre, d’altro canto,
essendo stato riportato integralmente in

non

ricorso il

contenuto dell’istanza di rinvio, con violazione del
principio di autosufficienza, si impedisce a questa
Corte di valutare l’effettivo contenuto e natura di
detta istanza; ovvero se a detta istanza possa
attribuirsi valore di rituale costituzione in giudizio
ai sensi dell’art.23 processo tributario. Secondo la
stessa ricostruzione in fatto operata dal ricorrente,
infatti, sarebbe stata depositata solo una delega al
difensore ed, il giorno dopo, 1″istanza di rinvio”.
Peraltro, dallo stesso stralcio di detta istanza (come
riportato in ricorso) non emerge che il ricorrente
abbia rappresentato al Giudice di appello le eccezioni
di nullità (della notificazione dell’atto di appello e
della comunicazione dell’avviso di udienza) oggi
avanzate,

limitandosi

a

rassegnare

10

di

essere

6.1.La censura attinente a vizio motivazionale è

tardivamente venuto a conoscenza dell’udienza fissata.
Ne deriva l’inconducenza del quinto motivo il quale,
seppur fondato in via generale ed astratta, non rileva,
nella fattispecie, in mancanza di prova di una, sia pur
tardiva, rituale costituzione.

dell’art.345 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.)- il
ricorrente deduce che la Commissione Tributaria
Regionale nel dichiarare inammissibile il ricorso
introduttivo abbia, in realtà, pronunciato su domande
nuove siccome proposte per la prima volta nel giudizio
di appello laddove, in primo grado, si era eccepita
l’inammissibilità del ricorso solo per tardivo deposito
presso la segreteria della Commissione.
Il motivo non merita accoglimento. Ed invero -premesso
che dalla stessa illustrazione dei fatti svolta dal
ricorrente non emerge che via sia stato un illegittimo
ampliamento delle domande in sede di appello, o che,
come contraddittoriamente sostenuto in ricorso, sulla
questione relativa al deposito della copia si fosse
formato il giudicato interno- va, comunque, rilevato
che la Commissione di seconda istanza ha ribadito
l’inammissibilità del ricorso introduttivo per il
tardivo deposito dello stesso presso la segreteria
della Commissione e che questa ratio decidendi, non

11

7. Infine, con il sesto motivo -rubricato violazione

ESENTE DA 7. 72(…7T7TRAZIONE
.T
AI SENSI DTh
N. 131

– N.5

MATERIA TRIBUTARIA

fatto oggetto di censura, appare autonomamente idonea a
sorreggere la decisione.
Alla luce delle superiori complessive considerazioni,
il ricorso va rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
9.10.2013.

costituzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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