Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20499 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 30/07/2019), n.20499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9087/2017 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

MIGLIAVADA s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof.

Basilavecchia Massimo (PEC studio.pec.basilavecchia.it) dall’avv.

Massimo Fabio (mfabio.pec.kstudioassociato.it) presso il quale

secondo procuratore è elettivamente domiciliata in Roma alla via A.

Ristori n. 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 5062/07/16 depositata il 03/10/2016, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

27/06/2019 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Ufficio conseguentemente confermando annullando gli atti impugnati, avvisi di accertamento per iva all’importazione e dazi doganali e atto di irrogazione delle relative sanzioni riferiti a operazioni doganali poste in essere nel corso del 2011;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione doganale con atto affidato a quattro motivi; la società contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. illustrativa delle proprie difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32 del reg. CEE 2913/1992 nonchè degli artt. 157, 159, 160 e 163 del reg. CEE 2454/1993; la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e del loro combinato disposto; nullità della sentenza, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR omesso di spiegare le ragioni in fatto e in diritto della propria statuizione;

– il motivo è fondato quanto alla sua seconda articolazione; poichè è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo l’11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;

– tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. s.u. 7/04/2014, n. 8053);

– orbene, nel presente caso la sola indicazione che “questo giudice condivide quanto statuito del giudice di 1 grado” non completata dalle ragioni di tal condivisione (e peraltro riferita al solo profilo, diverso dal valore in dogana delle royalties, del c.d. “first sale price”) e l’ulteriore scarna notazione, anch’essa sprovvista di ogni spiegazione in ordine alle ragioni che la sostengono, secondo la quale “non si riscontra la contemporanea presenta dei 3 presupposti e pertanto non sono dovuti il dazio e l’IVA”, non permettono di ritenere presente la motivazione nel senso sopra chiarito;

– il secondo profilo del primo motivo di ricorso va quindi accolto; i restanti motivi sono assorbiti nella decisione del motivo che precede e la sentenza va cassata con rinvio al secondo giudice per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

accoglie il secondo profilo del primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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