Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20499 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19397-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 11, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLINO CARLO

FELICE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 24.10.08, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

– Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 101/20/08, la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS), avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall’Avv. D.P.G., nei confronti del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2001, 2002 e 2003. Il giudice di appello riteneva, invero, mancante – nel caso di specie – il requisito essenziale per l’applicabilità dell’IRAP, costituito dall’abituale esercizio di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, per essere il D.P. inserito in uno studio legale associato.

Avverso la sentenza n. 101/20/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia. L’intimato ha replicato con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione ad entrambe le censure.

Ed invero, l’impugnata sentenza fonda il rigetto dell’appello dell’Ufficio unicamente sul presupposto dell’ inserimento del D. P. in uno studio legale associato, il che comporterebbe, ad avviso della CTR. l’assenza del requisito dell’abituale esercizio di un’attività autonomamente organizzata, essenziale ai fini dell’applicabilità dell’IRAP. Tale assunto si palesa, ad avviso della Corte, del tutto infondato.

Va rilevato, infatti, che l’esercizio in forma associata di un’attività liberale è circostanza di per sè idonea a far presumete l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze; sicchè può ritenersi – salvo prova contraria da parte del contribuente – che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità del singolo collaboratore (Cass. 24058/09, 15370/07).

Nel caso concreto, la CTR ha escluso l’applicabilità dell’IRAP sulla base del mero dato dell’essere il D.P. collaboratore di uno studio legale associato, senza dare in alcun modo atto degli eventuali elementi di prova che potevano indurre l’organo giudicante a ritenere che il reddito dal medesimo prodotto non fosse in alcun modo ascrivibile all’organizzazione costituita dal predetto studio associato. E ciò, in special modo a fronte delle allegazioni dell’Ufficio – dettagliatamente riportate nel ricorso – secondo cui il D.P. aveva percepito redditi cospicui dallo studio associato, con indicazione specifica degli elementi dai quali tale elevata redditualità, imputabile all’organizzazione, poteva desumersi. Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1. – che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– che non sono state depositate conclusioni scritte dal p.m., mentre ha depositato memoria l’intimato; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria. Ed invero, va ulteriormente ribadito che l’esercizio in forma liberale di un’attività associata costituisce una circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza – ai fini dell’applicabilità dell’IRAP – di un’autonoma organizzazione, presupposto essenziale dell’imposta, ed a far escludere – in difetto, come nel caso di specie, di elementi di prova di segno contrario – che il reddito sia prodotto esclusivamente per effetto della professionalità del singolo collaboratore.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito; dichiara compensate le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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