Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20499 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20499 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA

sul ricorso 27893-2015 proposto da:
RAPACCIUOLO ERIKA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA
TUPINI, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIO
PIANTANIDA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2018
1251.

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190 – Area Legale
Territoriale Centro di Poste Italiane, presso lo
studio dellAvvocato DORA DE ROSE, rappresentata e
difesa dallAvvocato ANTONINO AMATO, giusta delega in

1Pt

Data pubblicazione: 03/08/2018

atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3396/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2015 R.G.N.

4979/2012.

R. Gen. N. 27893/2015

Rilevato che:
1.1. con ricorso al Tribunale di Roma Erika Rapacciuolo conveniva
in giudizio Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento della nullità
del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes per il
periodo 2.4.2008 – 30.6.2008, ai sensi del d.lgs. n. 368/2001, art. 2,
co. 1 bis, così come modificato dalla I. n. 266/2005, per lo svolgimento

1.2. il Tribunale rigettava la domanda;
1.3. la pronuncia era confermata dalla Corte di appello di Roma;
ritenevano i giudici di secondo grado che l’art. 2, co. 1 bis, del
d.lgs. n. 368/2001 avesse introdotto un’ipotesi derogatoria rispetto
alla disciplina dell’art. 1, prevedendo la possibilità di apposizione del
termine ai contratti conclusi da imprese concessionarie nel settore dei
servizi postali, per determinati periodi ed a prescindere dall’esistenza
di ragioni tecniche organizzative e produttive o sostitutive, specificate
nel testo contrattuale e che, quanto all’ambito soggettivo, la norma
fosse applicabile a Poste italiane (‘assegnataria’ del servizio postale
universale, irrilevante essendo l’utilizzazione del termine
‘assegnazione’ in luogo di quello di ‘concessione’) a prescindere dalle
mansioni dal dipendente assunto a termine;
quanto al rispetto della clausola di contingentamento, ritenevano
che, sulla base dei documenti prodotti dalla società, non oggetto di
specifica contestazione, il limite quantitativo e cioè la percentuale del
15% (oggetto di gravame) fosse stato rispettato tenendo conto del
criterio ‘per teste’ tanto per calcolare il numero degli assunti a tempo
indeterminato (con riguardo all’organico complessivo e non solo agli
addetti al servizio di recapito) quanto per calcolare quello degli assunti
a temine;
ritenevano,

infine,

correttamente

comunicazione alle oo.ss.;

3

adempiuto

l’onere

di

dell’attività di portalettere;

R. Gen. N. 27893/2015

2.

avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale Elvi

Rapacciuolo propone ricorso per cassazione fondato su due motivi;
3. l’intimata Poste S.p.A. resiste con controricorso;
4. entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
1.1. con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa

proc. civ. nonché vizio di motivazione ed omesso esame di una
circostanza rilevante ai fini della decisione (art. 360, nn. 3 e 5, cod.
proc. civ.) in relazione al ritenuto rispetto della clausola di
contingentamento;
sostiene che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del
rilievo secondo il quale la percentuale di contingentamento risultava
superata tenendo conto dei dati del bilancio 2007 che costituiva prova
contraria rispetto a quella offerta dalla società integrante altresì una
contestazione in re ipsa;
rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
territoriale, era stata la società a non contestare le risultanze del
bilancio e cioè di un documento pubblico redatto secondo i canoni
dell’art. 2700 e ss. cod. civ., avente valore di prova legale rispetto al
quale non poteva operare il principio del libero convincimento;
1.2. il motivo è infondato;
innanzitutto non vi è stato alcun omesso esame;
ill vizio previsto dal vigente – ed applicabile alla fattispecie – art.
360, n. 5 cod. proc. civ. sussiste qualora la Corte di merito abbia
esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente
pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una
‘mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, una
‘motivazione apparente’,
inconciliabili’ o

una

un ‘contrasto irriducibile tra affermazioni

‘motivazione perplessa ed obiettivamente

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applicazione degli artt. 2700 e ss. cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod.

R. Gen. N. 27893/2015

incomprensibile’, a nulla rilevando il semplice difetto di ‘sufficienza’
della motivazione (Cass. n. 21257/14);
nel caso in esame parte ricorrente contesta l’apprezzamento delle
prove operato dalla Corte distrettuale per valutare l’esistenza o meno
dei gravi difetti, ai sensi degli artt. 2700 e ss. cod. civ ;
la Corte d’appello, però, ha affrontato la questione del

la documentazione prodotta dalle parti procedendo ad un raffronto tra
i prospetti prodotti dalla società ed i dati di cui al bilancio;
i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la
valutazione delle relative prove) sono stati, dunque, manifestamente
presi in esame dalla Corte territoriale; sicché non può trattarsi di
omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella
sostenuta dall’odierna ricorrente;
né maggior pregio hanno le denunciate violazioni di legge;
la Corte territoriale ha ritenuto di non attribuire rilevanza decisiva
al bilancio della società non per aver considerato tale documento in
sé privo di valore di prova legale rispetto alla documentazione
prodotta da Poste (libro unico telematico dei lavoratori occupati) ma
per aver considerato che il dato riportato nel bilancio (e cioè
l’organico calcolato con il criterio del full time equivalent) non fosse
utilizzabile quale criterio di calcolo per il contingentamento;
2.1. con il secondo motivo la società denuncia la violazione
dell’art. 2, co. 1-bis del d.lgs. n. 368/2001;
sostiene l’erroneità del criterio di computo utilizzato dalla Corte
capitolina tanto con riguardo al bacino di riferimento quanto con
riguardo ai dati per il raffronto;
assume che ai fini del calcolo della percentuale del 15% avrebbe
dovuto essere utilizzato per la determinazione dell’organico aziendale
il criterio del

‘full time equivalent’

e che si sarebbero dovuti

computare solo i lavoratori addetti al servizio postale;

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superamento della percentuale di contingentamento ed ha esaminato

R. Gen. N. 27893/2015

2.2. anche questo motivo è infondato;
deve innanzitutto darsi continuità alla giurisprudenza di questa
S.C. che, in tema di rispetto dell’art. 2, co. 1

bis, del d.lgs. n.

368/2001, ha sancito che la percentuale del 15% è riferita all’intero
organico aziendale – cfr. ex multis Cass. 2 luglio 2015 n. 13609 -;
la norma fa, infatti, esclusivo riferimento alla tipologia di imprese

settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto,
in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2009, individuata nella
possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. ‘servizio
universale’ postale, ai sensi dell’art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 261/1999 di
attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di
una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo
determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni
inderogabilmente fissate dal legislatore (profili temporali, percentuali
e di comunicazione alle oo.ss.);
quanto al rilievo concernente il criterio di calcolo è sufficiente
richiamare quanto affermato da questa Corte nella recente Cass. 15
gennaio 2018, n. 753 secondo cui In tema di contratto di lavoro a
tempo determinato, l’art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, nel
prevedere che il numero dei lavoratori assunti a termine dalle
imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste non può
superare il limite percentuale del quindici per cento dell’organico
aziendale, si riferisce al numero complessivo dei lavoratori assunti, in
base ad un criterio quantitativo ‘per teste’, dovendosi escludere il
computo dei contratti a tempo determinato ‘part time’ fino alla
concorrenza dell’orario pieno, ossia secondo il criterio cd. ‘fui! time
equivalent’, previsto dall’art. 6, c. 1, del d.lgs. n. 61 del 2000 al fine
di facilitare il calcolo dell’organico in sede di recepimento della
direttiva 1997/81/CE e in vista della prevedibile estensione del lavoro

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presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi nei

R. Gen. N. 27893/2015

a tempo parziale, ma non anche ai fini della disciplina dei limiti di
utilizzo del contratto a tempo determinato, che ha una specifica
“ratio”, riconducibile alla finalità antiabusiva della direttiva
1999/70/CE;
3. conclusivamente il ricorso va rigettato.
4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e
rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso
articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22 marzo 2018

5. va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R.

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