Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20498 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.29/08/2017),  n. 20498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7041-2012 proposto da:

A.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente Domiciliata in ROMA,

VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato

ANTONINO DIERNA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RENATO SPERANZONI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 11/03/2011 R.G.N. 749/2007;

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. che la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda con la quale A.R., dipendente di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a,. con qualifica di Revisore Superiore – 7^ livello, premesso di essere stata inclusa al 6^ posto della graduatoria definitiva approvata in esito al corso professionale esperito per il passaggio all’8^ categoria (Area 5^ quadri), che nel corso degli anni tutti gli aspiranti inclusi nella detta graduatoria erano stati progressivamente immessi in 8^ categoria (Area 5^ Quadri) ivi compreso il dipendente R.G. – che occupava il posto n. 7 seguendo in graduatoria essa ricorrente, aveva chiesto accertarsi il proprio diritto alla nomina e/o all’immissione in 8^ categoria a decorrere dal 1.3.1999, data coincidente con quella di immissione del R. nella categoria 8^ e la condanna della convenuta Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al risarcimento del danno causato dall’inadempimento datoriale;

1.1. che, in particolare, il giudice di appello ha ritenuto che con la copertura dei quattro posti vacanti il bando di selezione aveva esaurito la propria funzione e rilevato che nelle more era intervenuto l’accordo sindacale in data 8.1.1999 il quale aveva stabilito, relativamente agli inquadramenti nella categoria professionale superiore, il criterio delle mansioni omogenee al profilo di tale categoria; che la scelta del dipendente Rigoni per l’assegnazione alla posizione di Responsabile del Centro Ripartizione Veicoli di Verona (da ora CRV), rimasto vacante per effetto di pensionamento del precedente titolare, era, quindi, coerente con tale criterio posto che il R. già prestava servizio presso il CRV di Verona con mansioni di Capo Stazione mentre la A. non avrebbe potuto assumere questo posto nè quello di capo Gestione sovrintendente assegnato ai colleghi G. e C., avendo sempre operato come revisore superiore, con mansioni diverse da quelle rilevanti nei settori in cui si erano verificate le scoperture;

1.2. che il bando di selezione non era diretto a disciplinare le modalità di copertura di posti diversi da quelli per i quali era stato emanato e che la scelta della società datrice di attingere alla graduatoria formatasi in esecuzione del detto bando non valeva a conferire alla graduatoria un’efficacia ultrattiva, sganciata dalla disciplina collettiva di selezione e copertura dei posti di qualifica superiore nel frattempo intervenuta;

1.3. che le regole operanti per la selezione del personale da adibire alla qualifica superiore dovevano essere quelle vigenti al momento della selezione, con la conseguenza che in relazione alla copertura del posto di responsabile della CRV i criteri determinativi della scelta andavano ricercati in quelli stabiliti dall’Accordo integrativo 8.1.1999, accordo costituente applicazione dell’art. 103 ccnl 1990/1992 il quale individuava le modalità di accesso all’area quadri facendo riferimento al conseguimento della idoneità all’esito del corso di formazione quadri e, in modo specifico, al settore ed alla specializzazione tra gli idonei, rinviando a successivo accordo integrativo la determinazione dei fattori dimostrativi della qualificazione e della predisposizione professionale a tal fine utile; che, in sintesi, la norma collettiva combinava il criterio della idoneità, conseguito a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione con quello della professionalità derivante dalle mansioni svolte in rapporto a quelle di destinazione, da determinarsi sulla base di accordi sindacali;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.R. sulla base di un unico motivo;

2.1. che Trenitalia s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso.

2.2. che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con l’unico motivo di ricorso, articolato in più profili, parte ricorrente ha denunziato omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti e/o questioni decisive ai fini del giudizio e violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro, deducendo: che i requisiti considerati dal giudice di appello, al fine dell’accesso alla categoria superiore, rappresentati dalla “idoneità” il cui possesso fosse attestato dalla collocazione nella graduatoria del 1996 e dalla “professionalità” il cui possesso fosse attestato dalla appartenenza al settore di utilizzazione, non erano requisiti distinti ed autonomi ma congiunti, e che gli stessi derivavano dal solo presupposto dell’essere inseriti nella graduatoria del 1996, senza richiedere anche l’appartenenza ad un determinato settore di utilizzazione, come chiaramente evincibile dalla lett. D) punto 4 dell’Accordo 8.1.1999; che la graduatoria relativa al corso professionale seguito dalla A. “riguardava e comprendeva” sia la idoneità sia il settore di utilizzazione, in conformità alla disciplina del bando e ai principi generali in tema di procedure selettive; che la Corte territoriale aveva ignorato la circostanza che l’Accordo sindacale dell’8.1.1999 non conteneva alcuna disciplina concernente le regole operanti per la selezione del personale da adibire alla qualifica superiore per le vacanze di lungo periodo quali quelle rilevanti ai fini del giudizio; che pertanto il criterio di scelta era quello di collocazione della graduatoria e cioè le regole del bando, non modificabili a posteriori da parte dell’Amministrazione; che l’ammissione alla selezione che aveva condotto alla graduatoria del 1996 riguardava, genericamente tutti i dipendenti di 7A categoria, a prescindere dal settore di utilizzazione;

2. che, in via assorbente, devesi rilevare la violazione degli oneri prescritti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 avendo parte ricorrente omesso di riprodurre il contenuto dei documenti sui quali il ricorso si fonda ed in particolare il contenuto dell’Accordo 8.1.1999, nei brani di pertinenza, e del bando relativo al corso di formazione in esito al quale la A. si era collocata al 6^ posto della relativa graduatoria (v., tra le altre Cass. 15/07/2015 n. 14784, Cass. 09/04/2013 n. 8569, Cass. 3/7/2009 n. 15628);

2.1. che, invero, premesso che la pretesa della ricorrente, per come pacifico, investe il diritto alla immissione nella superiore qualifica di Quadro e non il diritto ad essere utilizzato per la sostituzione provvisoria in ipotesi di temporanea vacanza del relativo titolare, la riproduzione del (solo) brano dell’Accordo 8.1.1999 che detta i criteri relativi alla diversa ipotesi della sostituzione provvisoria dei Quadri per temporanea vacanza, si rivela non pertinente a sorreggere le censure articolate ed in particolare la deduzione che l’Accordo in oggetto, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, non conteneva alcuna disciplina destinata a regolare i criteri di accesso alla detta superiore categoria. Parimenti la mancata riproduzione del contenuto del bando relativo al corso di formazione al quale aveva partecipato la A. non consente alcuna verifica ex actis, e a prescindere dalla relativa fondatezza nel merito, della deduzione secondo la quale, alla stregua della disciplina dettata dal bando, la collocazione nella relativa graduatoria implicava il possesso di entrambi i requisiti richiesti per l’accesso alla superiore categoria Quadri;

3. che tanto è sufficiente a determinare la inammissibilità del ricorso;

A. che le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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