Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20498 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 20/06/2016, dep. 12/10/2016), n.20498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10492/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GIGG GRUPPO INTEMELIO GRANDI GESTIONI SRL;

– intimato –

nonchè da:

GIGG GRUPPO INTEMELIO GRANDI GESTIONI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

MARONGIU giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 15/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2016 dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, rigetto del 1^ motivo, assorbito il

2^ motivo del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito ai fini Irpeg, Irap ed Iva per l’anno di imposta (OMISSIS) nei confronti della G.I.G.G. s.r.l. Gruppo Intemelio Grandi Gestioni, per l’indebita rivalutazione ex L. n. 342 del 2000, di immobilizzazioni materiali consistite in spese per manutenzione e riparazione; rilevando la omessa contabilizzazione di aggi sulle merci presenti in giacenza iniziale e la omessa contabilizzazione di ricavi.

2. L’atto veniva impugnato dinanzi alla CTP di Imperia, che accoglieva il ricorso limitatamente alla ripresa a tassazione dei ricavi non contabilizzati.

3. L’appello della società avverso tale decisione veniva accolto parzialmente dalla CTR della Liguria, la quale riconosceva unicamente la disapplicazione delle sanzioni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8, ed affermava la spettanza alla società appellante del rimborso dell’imposta sostitutiva, ferma la necessità di farne istanza all’Amministrazione finanziaria.

4. Ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza appena menzionata l’Agenzia delle Entrate, formulando cinque motivi di ricorso.

5. La resistente ha replicato con controricorso, con il quale si deduce che la disapplicazione delle sanzioni può essere disposta di ufficio dal giudice e che la società non aveva formulato alcuna domanda di rimborso, che l’ufficio non ha interesse a veder annullata la decisione al riguardo, che il quarto motivo è infondato ed inammissibile il quinto, proponendo altresì ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57, per aver la CTR ritenuto implicitamente formulata la domanda di disapplicazione delle sanzioni che, a dire della ricorrente, deve invece essere formulata espressamente; sicchè trattasi di domanda nuova.

Il motivo è fondato. La più recente giurisprudenza di legittimità si è stabilmente attestata sul principio per il quale, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 e ribadito, con più generale portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2 e quindi dall’art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.

Come è stato osservato, il carattere impugnatorio del processo tributario derivante dal meccanismo d’instaurazione previsto dallo stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. c), art. 19 e art. 24, comma 2 e consistente nell’impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo, con indagine sul rapporto tributario nei limiti dei motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’amministrazione, che il contribuente deve specificatamente dedurre nel ricorso introduttivo in primo grado – comporta che detti motivi costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (petitum) dell’atto impositivo (Cass. 20398/05), con conseguente inammissibilità di nuove causae petendi introdotte in corso di causa o con l’appello, come sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1 (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015, Rv. 634427).

Da ciò derivano importanti implicazioni. In primo luogo sussiste l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti; esso grava sulla parte contribuente, sicchè va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità dell’esimente; di conseguenza, non è consentita una censura avente per oggetto la mancata pronuncia d’ufficio sul punto (ex multis, Cass. 22890/06 e 4031/12). Ancora, ove la questione sia stata tardivamente introdotta solo in corso di causa, deve essere pronunciata l’inammissibilità della stessa. Infine, e ciò rileva in particolar modo nel caso che occupa, non può ipotizzarsi una “domanda implicita” se con ciò si finisce per escludere quell’onere di specificazione e di allegazione che si è sopra menzionato.

La società contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione e violazione di legge, e chiedendo in via subordinata di dichiarare la congruità degli ammortamenti effettuati e dedotti (oltre a richiedere attività istruttoria). Aveva poi impugnato la prima decisione giurisdizionale chiedendone l’annullamento, con condanna dell’ufficio alla restituzione di quanto versato in pendenza di giudizio e chiesto, in via subordinata, di riliquidare l’imposta dovuta tenendo conto dell’imposta sostitutiva già versata ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 10, nonchè che fossero dichiarate non dovute le sanzioni amministrative, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.

Ha quindi errato la CTR a ritenere che la domanda di disapplicazione delle sanzioni e di riliquidazione dell’imposta fossero implicitamente comprese in quelle formulate perchè “fondatamente ad esse connesse”. Tanto significa negare la peculiare identità della fattispecie generativa della disapplicazione delle sanzioni.

2. Tanto importa l’assorbimento dei motivi quarto e quinto.

3. Con il secondo motivo si lamenta violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57, per aver la CTR ritenuto implicita la domanda di rimborso de l’imposta sostitutiva, versata dalla società per procedere alla rivalutazione, mentre ben diversamente tale domanda non era stata proposta, neppure implicitamente perchè incompatibile con l’affermazione al aver debitamente pagato l’imposta sostitutiva.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per essere stato riconosciuto il diritto al rimborso pur dandosi atto che non risultava presentata istanza di rimborso ex art. 38 cit.. La CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda.

I motivi sono inammissibili. Nel dispositivo della sentenza impugnata è mancante ogni statuizione in merito al diritto della contribuente ad ottenere il rimborso dell’imposta; l’affermazione fatta al riguardo dalla CTR nel corpo della motivazione ha valore di ridondanza. Invero, in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014 (Rv. 633495).

4. Con il ricorso incidentale la società G.I.G.G. ha dedotto che le spese rivalutate sono da ritenersi beni materiali e che solo a fini di miglior chiarezza contabile erano state indicate come beni immateriali; ma ciò non può mutare la natura di tali spese sicchè la CTR ha omesso di motivare adeguatamente sulla loro qualificazione come beni immateriali; fatto decisivo giacchè l’ufficio non ha mai messo in dubbio che le immobilizzazioni materiali siano rivalutabili ex L. n. 342 del 2000.

Il motivo è inammissibile perchè è carente nella illustrazione del fatto. Nel giudizio di cassazione, l’autosufficienza del controricorso, assolvendo alla sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 2, che richiama l’art. 366 c.p.c., comma 1, anche quando l’atto non contenga l’autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso. Tuttavia, l’atto, quando racchiuda anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sicchè è inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all’esposizione contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell’impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Sez. 3, Sentenza n. 18483 del 21/09/2015, Rv. 637061).

Con il secondo motivo la società deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 8, per aver la CTR respinto la domanda della società diretta alla compensazione dell’imposta ritenuta dovuta in forza dell’accertamento con l’imposta sostitutiva versata in sede di rivalutazione; in tal modo si è violato il principio della estinguibilità dei debiti tributari tramite compensazione.

Anche tale motivo è inammissibile, stante la novità della domanda di riliquidazione dell’imposta (e correlata domanda di compensazione) proposta in appello, secondo quanto già esposto a riguardo della fondatezza del primo motivo del ricorso principale.

5. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale e in esso risultano assorbiti il quarto ed il quinto; vanno inoltre dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale. In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la Corte, decidendo nel merito, dichiara dovute le sanzioni applicate dall’ufficio.

Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

La società resistente va condannata alla rifusione delle spese in favore della ricorrente Agenzia delle Entrate, che si liquidano complessivamente in euro tremila per compensi, in euro duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, in esso assorbiti il quarto ed il quinto; dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto decidendo nel merito dichiara dovute le sanzioni applicate dall’ufficio. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna la società resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente Agenzia delle Entrate, liquidate complessivamente in euro tremila per compensi, in euro duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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