Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20498 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 06/10/2011), n.20498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ITESAN DI MARTELLI DOMENICO & FRANCO s.n.c., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato

PICCIRILLI Giovanni Osvaldo per procura speciale a margine del

ricorso, domiciliata per legge in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

contro

R.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato LA MORGIA Camillo

per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, via Ruggero Fauro n. 102, presso lo studio

dell’Avvocato Alessio Costantini;

– controricorrente –

e contro

CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Lanciano emessa il

25 maggio 2009, depositata il 27 maggio 2009 (R.G.N. 105 del 2009),

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Osvaldo Piccirilli;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso della causa civile iscritta al R.G.N. 105 del 2009, pendente innanzi al Tribunale di Lanciano tra la Itesan s.n.c. e la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a. – avente ad oggetto la nullità di clausole di contratto di conto corrente bancario e ripetizione di indebito -, il giudice, con decreto emesso in data 11 febbraio 2009, ha liquidato in favore del C.T.U., il Dr. R.M., la somma di euro 3.500,00 per onorari, oltre accessori.

Avverso tale liquidazione ha proposto opposizione la Itesan s.n.c. sostenendo che la liquidazione del compenso al C.T.U. avrebbe dovuto essere effettuata sulla base del valore della controversia e chiedendo, pertanto, la riduzione del compenso liquidato al C.T.U..

Il Tribunale di Lanciano, in accoglimento all’opposizione, ha disposto, con ordinanza in data 25 maggio 2009, che la liquidazione del compenso fosse ridotta ad Euro 2.064,00, oltre accessori, con compensazione delle spese.

Nei confronti di tale ordinanza la Itesan s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione formulando tre distinte censure. Ha resistito, con controricorso, R.M., mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione ed erronea applicazione del D.M. 30 maggio 2002; violazione e omessa applicazione dell’articolo 299 del D.P.R. n. 115 del 2002 e una correlativa illegittima applicazione della L. n. 239 del 1980, art. 5, sostenendo che la prima disposizione avrebbe abrogato la seconda, la quale prevede, con riferimento alle prestazioni di particolare importanza, complessità e difficoltà, che gli onorari dovuti al consulente tecnico d’ufficio possono essere aumentati fino al doppio.

Il ricorrente lamenta altresì la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, 10 e 15 disp. gen., disciplinanti rispettivamente l’obbligatorietà e l’abrogazione delle leggi sempre in relazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

2. Con il secondo motivo la Itesan s.n.c. denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione od omessa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il quale enuncia il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia disposto una maggiorazione del compenso, che non era stata oggetto di richiesta da parte dell’interessato.

3. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame la società ricorrente deduce violazione e omessa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. – i quali rispettivamente sanciscono la soccombenza quale criterio di condanna alle spese processuali e l’accordo o la soccombenza reciproca come presupposti per la statuizione della compensazione delle spese – in relazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

Il ricorrente lamenta, infatti, una violazione di tali criteri in quanto pur essendo egli completamente vittorioso in primo grado è stato, invece, assoggettato alla compensazione delle spese processuali con decisione che, a suo dire, difetterebbe di adeguata motivazione.

4. Occorre premettere che, essendo stato il provvedimento impugnato emesso in data 25 maggio 2009, nel presente giudizio trova piena applicazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. – recante una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione – ancorchè successivamente abrogato ad opera della L. n. 69 del 2009, applicabile però ai giudizi proposti avverso decisioni pubblicate a far data dal 4 luglio 2009.

4.1. Occorre altresì ricordare che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola, juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata” (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, “il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Il quesito di diritto, quindi, “deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cass. , ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008) .

4.2. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzino vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è poi bensì ammissibile, ma esso deve concludersi “con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto”. (Cass., S.U., n. 7770 del 2009).

Nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., infatti, “nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione” – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

(Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008).

Ne consegue che “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (Cass., n. 26020 del 2008).

Così come sono inammissibili i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione, ove non sorretti da quesiti separati, con la precisazione che non è consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorieta della motivazione (Cass., n. 5471 del 2008).

4.3. Deve poi “escludersi che la formulazione dei quesiti di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso con le caratteristiche indicate dall’art. 366 bis cod. proc. civ., possano reputarsi sussistenti per il fatto che la parte resistente abbia controdedotto, giacchè l’espressa previsione del requisito a pena di inammissibilità palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma (o meglio dalle norme, posto che l’indicazione di tale sanzione è prima contenuta nell’art. 366, n. 4 e poi ripetuta nell’art. 366 bis) non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di”), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento della controparte, poichè, allorquando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ.): infatti, l’espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l’esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata dal legislatore (Cass., ord. n. 16002 del 2007).

5. Nel quadro di questi principi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.1. Il primo motivo di gravame è invero mancante di un quesito di diritto adeguato. Il motivo si conclude, infatti, con la formulazione, ritenuta non obbligatoria per l’intervenuta abrogazione dell’art. 366 bis citato, del seguente quesito: “E’ legittima l’applicazione di una legge abrogata da altra successiva che regola espressamente la materia?”.

Appare evidente la non rispondenza di tale quesito ai criteri prima enunciati, risolvendosi esso in null’altro che in un interpello alla Corte su una questione di successione delle norme nel tempo, in mancanza di ogni riferimento nè alle norme di cui si discute, nè all’oggetto della controversia, nè al principio di diritto applicato dal giudice del merito, e neanche al principio di diritto che si vorrebbe venisse affermato da questa Corte.

5.2. Analoghe considerazioni possono essere svolte per la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La ricorrente chiede infatti alla Corte di affermare “se sia legittimo l’operato del giudice che riconosca e liquidi in favore del CTU onorari superiori a quelli richiesti”. Appare, infatti, del tutto evidente la genericità del quesito e la mancanza di ogni collegamento con la controversia nella quale il detto principio dovrebbe essere applicato. Senza dire che il quesito muove da una premessa – quella che il giudice dell’opposizione avrebbe liquidato un compenso superiore a quello richiesto dal C.T.U. – che non risulta in alcun modo evidenziata nella formulazione del quesito e che, dalla lettura del ricorso, appare tutt’altro che sussistente, ove si abbia riguardo alla somma originariamente richiesta dal C.T.U., a prescindere dal criterio di calcolo del compenso richiesto.

5.3. Il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta compensazione delle spese del giudizio di opposizione, è del pari inammissibile, in quanto mancante in toto della formulazione di uno specifico quesito di diritto che, nel caso di specie, essendo censurata anche la mancanza di motivazione, avrebbe dovuto concludersi con la specifica indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume mancante, insufficiente o contraddittoria, nonchè con un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) idoneo a circoscriverne puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007). Non è infatti sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Al contrario, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti della Banca intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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