Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20498 del 06/09/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20498 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO
soci
litisconsorzio
necessario
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POZZI MIA e TARANTO FAMA,
rappresentati e difesi dall’avv.
Mauro Vaglio, presso il quale sono elettivamente domiciliati in
Roma alla via dei Dardanelli n. 21;
– ricorrente –
3
contro
) 1
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
–
controrialarrente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 216/1/06, depositata il 14 settembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10 aprile 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Data pubblicazione: 06/09/2013
SVOLSI:MENTO DEL PROCESSO
Paolo Pozzi e Paola Taranto propongono ricorso per
cassazione, affidato a sei motivi ed illustrato con successiva
memoria, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio che, nel giudizio promosso con
l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale, ai fini
dell’IRPEF per il 1994, venivano rettificati i loro redditi di
partecipazione nella Pozzi Sport snc, in misura pari,
alla società con separato avviso, ha accolto parzialmente
l’appello dell’ufficio rideterminando il reddito di
partecipazione sulla base della decisione della medesima
Commissione regionale resa nel distinto giudizio promosso dalla
società ed avente ad oggetto l’accertamento del reddito sociale.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Con la memoria depositata in prossimità dell’udienza, i
ricorrenti hanno dedotto che la decisione d’appello resa nel
giudizio avente ad oggetto il reddito sociale, cassata da questa
Corte, era poi stata confermata dalla CTR in sede di rinvio.
MOTIVI DEMIALDECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva che il giudizio,
concernente l’accertamento del reddito di partecipazione dei soci
alla società, e perciò necessariamente del reddito sociale,
essendosi svolto solo nei confronti di due dei soggetti
interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i
litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.
Ciò in quanto “in materia tributaria l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei
redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla
società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
– salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
2
rispettivamente, al 75% ed al 25% del reddito accertato in capo
esENTE DA REGISTI.,Z.1(..
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4I/191P6
N. 131 TAB. ALL.
N. 5
MATERIA TRIBUTAMI
-procedimento e la controversia non può essere decisa
–
Anitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia,
infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie
costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo
impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del
successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la
partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da
nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno
2008, n. 14815).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, il
giudizio deve essere dichiarato nullo e la causa rinviata al
primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi
di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la
giurisprudenza di riferimento è di formazione relativamente
recente.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza
impugnata, dichiara la nullità del giudizio e rinvia la causa
davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma.
Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di
merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2013.
DEPOSITATO IN CANCELLERA
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14