Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20497 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 30/07/2019), n.20497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25064-2012 proposto da:

SINAUTO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e

dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv.ti GAFFURI ALBERTO MARIA e PAFUNDI GABRIELE, presso lo studio

del quale è elett.te dom.ta in ROMA, al V.LE GIULIO CESARE, n. 14;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/67/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, sez. st. di BRESCIA, depositata il

26/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’Agenzia delle Entrate notificò alla Sinauto s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., (d’ora in avanti, breviter, “Sinauto”), un avviso di accertamento relativo ad I.V.A. per l’anno 2004, contestando alla stessa il compimento di operazioni soggettivamente inesistenti relativamente alla compravendita di autovetture dall’estero;

– avverso tale provvedimento la Sinauto propose ricorso innanzi alla C.T.P. di Brescia che, in accoglimento dello stesso, annullò l’avviso di accertamento impugnato;

– tale decisione fu impugnata, ad opera dell’Agenzia delle Entrate, innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia che, con sentenza n. 76/67/2012, del 26.3.2012, riformò l’impugnata pronunzia e rigettò l’originario ricorso proposto dalla Sinauto;

– avverso tale decisione la Sinauto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si è costituta con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Parte ricorrente ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione di legge compiuta dalla C.T.R. e, in specie, del D.P.R. n. n. 633 del 1972, art. 19, avuto riguardo alla ritenuta natura fittizia della società cedente;

– il motivo, che disvela un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è infondato;

– rappresenta principio consolidato quello per cui, in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (cfr. Cass., Sez. 5, 20.4.2018, n. 9851, Rv. 647837-01; Cass., Sez. 5, 30.10.2018, n. 27566, Rv. 651269-01);

– contrariamente all’assunto di parte ricorrente, la gravata decisione ha ampiamente e sufficientemente motivato in ordine alle ragioni sottese alla ritenuta sussistenza della natura fittizia della società cedente (cfr. p. 2, prime 15 righe);

– con i residui tre motivi di gravame parte ricorrente si duole, sotto molteplici profili, della decisione assunta dalla C.T.R. in relazione alla ritenuta consapevolezza, ad opera della Sinauto, di partecipare ad una cd. “frode carosello”, dolendosi, alternativamente, della violazione di legge (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avuto riguardo all’art. 2697 c.c.e dell’error in procedendo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avuto riguardo all’art. 115 c.p.c., asseritamente compiuti dalla C.T.R., nonchè (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’insufficienza della motivazione circa il coinvolgimento di essa Sinauto nel meccanismo fraudolento sotteso all’emissione dell’avviso di accertamento;

– i motivi (che, per identità di questioni agli stessi sottese, ben possono essere trattati congiuntamente), sono fondati;

– dalla lettura della motivazione della impugnata sentenza (“sono proprio le modalità – la cui illustrazione, si badi, è del tutto assente nel corpo della decisione – attraverso le quali si sono realizzate le operazioni commerciali, che palesano la carenza di buona fede da parte del contribuente”), infatti, non è dato cogliere quali siano gli elementi (anche, per quanto detto, di carattere presuntivo) valorizzati dalla C.T.R. onde giungere alla conclusione della consapevolezza, ad opera della Sinauto, di partecipare ad una frode carosello;

– che l’impugnata decisione debba essere, pertanto, cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, affinchè la stessa decida la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata decisione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, in diversa composizione, affinchè la stessa decida la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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