Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20497 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29960-2018 proposto da:

C.M.P. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER GIUSEPPE

POGLIANO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALI), di GENOVA, depositato il

03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il decreto del Tribunale di Genova del 3 agosto 2018, giudicando sull’opposizione allo stato passivo del Fallimento della Società (OMISSIS) snc e del socio A.A., aveva accolto la domanda della CMP srl di insinuazione al passivo limitatamente agli interessi moratori sul credito azionato (e rigettato quella di ammissione del credito in privilegio) e l’aveva condannata alle spese nella misura dei due terzi, compensandole nel resto.

Avverso questo decreto la CMP propone ricorso per cassazione; il Fallimento non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso censura il decreto impugnato per avere condannato l’opponente CMP a rifondere al Fallimento l’due terzi delle spese di lite, con compensazione nel resto, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: per avere ritenuto la CMP parzialmente soccombente nonostante l’accoglimento seppur parziale della domanda di ammissione del credito (primo motivo); per non avere posto le spese a carico del Fallimento che aveva agito in violazione del dovere di lealtà e probità, avendo chiesto la non ammissione del credito e degli interessi (secondo motivo); per non avere considerato la novità della questione del privilegio artigiano (terzo motivo); per avere liquidato le spese (in Euro 4.000,00 per i due terzi) in misura superiore ai massimi tabellari, in violazione della L. n. 247 del 2012, art. 64, in relazione al D.M. n. 55 del 10 marzo 2004 (quarto motivo).

Il Collegio, giudica fondato il primo motivo, diversamente dal contenuto della proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

La CMP, all’esito dell’opposizione, era parzialmente vittoriosa, avendo ottenuto l’ammissione in chirografo degli interessi moratori, sicchè non avrebbe potuto essere condannata alle spese, neppure parzialmente, alla luce del principio secondo cui I giudice può, aì sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte (Cass. n. 1572 e 29618 del 2018).

L’accoglimento del motivo in esame determina l’assorbimento degli altri motivi e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Genova per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA