Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20497 del 29/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/08/2017, (ud. 16/05/2017, dep.29/08/2017),  n. 20497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8166-2012 proposto da:

C.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI CESTARI 34, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MUGNAI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO ZANIN, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MOBILIFICIO DIELLE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FERRARESI,

giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 749/2010 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/04/2011 R.G.N. 819/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 12 aprile 2011 la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da C.S. e confermava la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva rigettato le domande di spettanze a vario titolo richieste in relazione al rapporto di agenzia intercorso con il Mobilificio DIELLE s.p.a. dal 1.10.1997 al 31.1.2003. che avverso tale sentenza la C. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese la DIELLE s.p.a. con controricorso.

che in data 31 marzo 2017 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione in relazione al quale ha4 chiesto che le spese fossero compensate.

che la rinuncia è stata accettata dalla DIELLE s.p.a. nella medesima data.

Diritto

RITENUTO

che la rinuncia risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. ed è stata sottoscritta sia dalla ricorrente che dal suo procuratore e, per accettazione, dalla parte controricorrente e dai suoi procuratori. Conseguentemente, a norma dell’art. 391 il procedimento deve essere dichiarato estinto senza onere di spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., in ragione dell’avvenuta adesione da parte della società.

PQM

 

La Corte, dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

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