Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20497 del 12/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 12/10/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 12/10/2016), n.20497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3014/2011 proposto da:

EQUITALIA ESATRI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA BARBERINI 12,

presso lo studio dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorso successivo –

e contro

TERMO INDUSTRIA SRL, in persona dell’Amm.re e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5 presso lo studio dell’Avvocato LUIGI MANZI che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CESARE FEDERICO

GLENDI, giusta delega a margine;

EQUITALLIA ESATRI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA BARBERINI 12 presso

lo studio dell’Avvocato GUSTAVO VISENTINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA giusta

delega in calce;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 141/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per Equitalia l’Avvocato PAPA MALATESTA che si riporta ai

motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COGLITORE per delega degli

Avvocati MANZI e URBANI NERI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso del

Servizio di riscossione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di notifica ad opera dell’Agenzia delle Entrate alla parte contribuente Termo Industria s.r.l. di avviso di accertamento per maggiore i.v.a. per l’anno di imposta (OMISSIS), l’Esatri s.p.a., oggi Equitalia Esatri s.p.a., ha notificato alla contribuente stessa cartella di pagamento previa iscrizione a ruolo della debenza, ritenuta divenuta definitiva per mancata impugnazione, di Euro 39.085,27 complessivi.

Eccependo invalidità della cartella e dell’iscrizione a ruolo ivi esposta, in base a deduzioni di irrituale notifica della cartella medesima e di mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto, la contribuente ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia e del concessionario per la riscossione innanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano, che ha accolto il ricorso annullando la cartella, ritenendo inidonea la sua notifica e assorbite le altre questioni.

La sentenza, appellata dal concessionario per la riscossione e dall’Agenzia, previa riunione di procedimenti, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia sia per essere stato l’atto di appello sottoscritto dal capo dell’area controllo e non dal direttore dell’ufficio, sia per avere l’ufficio proposto appello quando già era decorso il termine di 60 giorni dalla notifica del parallelo appello proposto dall’Equitalia Esatri s.p.a., non decorrendo più dopo tale notifica il termine lungo per l’impugnazione, nonchè ha dichiarato infondato l’appello proposto dal concessionario, per essere – come già statuito dalla commissione di primo grado – irrituale la mera diretta trasmissione a mezzo posta della cartella, affermando che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comporti l’obbligo di notifica a mezzo posta tramite pubblico ufficiale con redazione di relata di notificazione.

Avverso questa decisione hanno proposto separati ricorsi per cassazione l’Equitalia Esatri s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate, affidato il primo – da qualificarsi principale – a due motivi, rispetto al quale non sono stati depositati controricorsi e il secondo – da qualificarsi incidentale – a tre motivi, rispetto al quale hanno resistito con controricorsi le controparti. Avanzata istanza da parte di Equitalia Esatri S.p.a. di assegnazione di termine per la nuova notifica del ricorso alla contribuente, fissata udienza camerale in vista della quale la contribuente stessa deposita memoria, con ordinanza dell’8 novembre 2011, comunicata all’Equitalia Esatri S.p.a. il 2 gennaio 2012, è stato concesso il termine. All’esito della rinnovazione, il procedimento è trattato in udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del proprio ricorso, da qualificarsi principale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, l’Equitalia Esatri s.p.a. denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione alla L. n. 890 del 1982, contestando la sentenza della commissione regionale nella parte in cui ha ritenuto irrituale la diretta trasmissione a mezzo posta della cartella.

2. – Con il secondo motivo, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Equitalia Esatri s.p.a. denuncia violazione dell’art. 157 c.p.c., comma 2, ritenendo che comunque l’omessa compilazione di relata di notifica sarebbe mera irregolarità che il destinatario dell’atto non avrebbe interesse ad eccepire.

3. – Con il primo e il secondo motivo del proprio ricorso, da qualificarsi incidentale, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “errores in procedendo”. In particolare, con il primo motivo assume violazioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 14, in relazione al principio di conservazione degli atti giuridici e di conversione degli stessi; con il secondo degli artt. 10, 11, e 12 del medesimo D.Lgs., in combinato disposto con del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, artt. 60, 61, 62, 66, 68 e 71 e dell’art. 111 c.p.c. (sic). Sostiene avere erroneamente la commissione tributaria regionale dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agenzia, sia per avere l’ufficio proposto appello quando già era decorso il termine di 60 giorni dalla notifica del parallelo appello proposto dall’Equitalia Esatri s.p.a., non decorrendo più dopo tale notifica il termine lungo per l’impugnazione, sia per essere stato l’atto di appello sottoscritto dal capo dell’area controllo e non dal direttore dell’ufficio. In ordine alla prima “ratio” della dichiarazione di inammissibilità, l’agenzia deduce che, nonostante la tardiva notifica dell’appello, rivestendo essa la qualifica di litisconsorte necessario, in applicazione delle anzidette norme e del principio di conservazione la commissione regionale avrebbe dovuto comunque ritenere rituale la costituzione, se del caso convertendo in memoria l’atto di appello. In ordine alla seconda “ratio”, sostiene essere ricavabile dalle anzidette norme la piena ritualità, negata invece dalla commissione regionale, dell’appello sottoscritto per delega del direttore dell’area controllo dell’agenzia, ancorchè non sia stato prodotto l’atto di delega.

4. – Con il terzo motivo di ricorso incidentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 890 del 1982, art. 14, in quanto la sentenza della commissione regionale avrebbe erroneamente reputato irrituale la mera diretta trasmissione a mezzo posta della cartella, ipotizzando un obbligo, invece insussistente, di notifica a mezzo posta tramite pubblico ufficiale con redazione di relata di notificazione.

5. – Preliminarmente rispetto all’esame dei motivi, in ordine alla legittimazione al ricorso in cassazione in capo all’Agenzia si deve notare che, nonostante le diverse argomentazioni della contribuente, avendo l’Agenzia partecipato al giudizio di secondo grado, pur essendo stato dichiarato inammissibile l’atto di appello da essa proposto, discende da tale situazione processuale la legittimazione in capo all’Agenzia al ricorso per cassazione per contestare le statuizioni che la hanno vista soccombente.

6. – Passando quindi all’esame dei ricorsi, può innanzitutto esaminarsi il primo motivo del ricorso dell’Equitalia Esatri s.p.a. (cui è speculare – si nota – il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia, vedente sulla medesima questione, del quale peraltro dovrà pronunciarsi l’inammissibilità come di seguito). Esso è fondato, restando conseguentemente assorbito l’esame del secondo motivo del ricorso dell’Equitalia Esatri s.p.a., formulato per l’ipotesi di infondatezza del primo.

7. – Invero, in ordine al tema sollevato va data continuità alla consolidata giurisprudenza di questa corte (v. anche per richiami, ad es., sez. 5, n. 4567 del 2015, n. 6395 del 2014 e n. 17598 del 2010) secondo la quale, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire – a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14 – anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente del citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Tale indirizzo non è inciso dalle osservazioni della parte contribuente, che si sono imperniate su argomenti non decisivi quale l’utilizzo del termine “notificazione”, che ad avviso della parte contribuente non indicherebbe altro che la modalità rimessa a pubblico ufficiale diverso dall’ufficio stesso (v., sul punto, in contrario, il testo della L. n. 890 del 1982, art. 14 e, ad es., il cit. precedente del 2014, ove si dà conto del fatto che l’ordinamento prevede, almeno dalla data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, che l’attività di notifica possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’ufficiale giudiziario, direttamente dagli uffici finanziari a mezzo posta).

8. – Va invece disatteso il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, a mezzo del quale – come si è richiamato – l’ufficio sostiene avere erroneamente la commissione tributaria regionale dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia per avere essa proposto appello quando già era decorso il termine di 60 giorni dalla notifica del parallelo appello proposto dall’Equitalia Esatri s.p.a., non decorrendo più dopo tale notifica il termine lungo per l’impugnazione.

9. – Va considerato che, al fine di sostenere la propria argomentazione, l’agenzia deduce che, nonostante la tardiva notifica dell’appello, rivestendo essa la qualifica di litisconsorte necessario, la commissione regionale avrebbe dovuto comunque ritenere rituale la costituzione, se del caso convertendo in memoria l’atto di appello; ciò in applicazione delle anzidette norme e del principio di conservazione degli atti processuali. In argomento, si deve richiamare anzitutto che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che, dopo la riunione dei due procedimenti, quello avviato con appello autonomo tardivo possa essere considerato come un appello incidentale tardivo, che ai sensi dell’art. 334 c.p.c., può essere proposto anche se è decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c.; ciò in quanto sussiste la preclusione della decadenza stabilita dall’art. 333 c.p.c., finalizzata a salvaguardare comunque la tempestività dell’impugnazione incidentale (altrimenti, se proposta fuori dal primo procedimento, senza termine) e la unitarietà del processo, invece pregiudicata ove, ricevuta la notifica della impugnazione principale, l’interessato dia luogo con una impugnazione autonoma ad un diverso processo che, in mancanza di riunione – cosa sempre possibile può generare contraddittorietà di giudicati (così sez. L. n. 1066 del 1999).

10. – D’altro lato, neppure può ritenersi che l’appello tardivo e la successiva riunione di procedimenti siano valsi a surrogare – ciò che questa Corte suole affermare, come l’Agenzia richiama, in presenza di situazioni di litisconsorzio necessario l’integrazione del contraddittorio. Infatti, nel caso di specie in cui con il ricorso originario è stata impugnata la cartella con l’iscrizione a ruolo ivi esposta, in base a deduzioni di irrituale notifica della cartella medesima e di mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto, la giurisprudenza (a partire da sez. un. n. 16412 del 3 luglio 2007) esclude che un siffatto litisconsorzio necessario sussista, richiamandosi all’uopo la norma del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 40, prima, e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, secondo la quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”; norma che esprime la nozione per cui nel nostro ordinamento, nelle controversie della specie, la domanda è sempre ammissibile anche nei confronti del solo concessionario, salva la chiamata in causa da parte di questi, “onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio” (così sez. un. cit.). Orbene, essendo conseguita la pluralità di resistenti in primo grado all’iniziativa del contribuente, e non alla chiamata in causa (cfr. sez. 6-2, n. 8486 del 2016 per la diversità di conseguenze in sede di impugnazione), l’avvenuta riunione dei procedimenti di appello, in situazione – come chiarito – di assenza di litisconsorzio necessario, non immuta la condizione processuale di ciascuna parte, non essendo essa equipollente – come invece è equipollente in altri casi – a un intervento volontario per integrare il contraddittorio (per riprendere, in un diverso senso, la nozione dell’art. 268 c.p.c.).

Ne deriva che si deve confermare la statuizione relativa all’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per tardività.

11. – Essendo l’appello dell’Agenzia da ritenersi tardivo, l’Agenzia stessa è carente di interesse ad impugnare in ordine ad altri profili consequenziali: sono dunque inammissibili sia il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia, relativo alla statuizione per cui l’atto di appello è stato (anche) ritenuto inammissibile perchè sottoscritto da persona diversa dal direttore, sia il terzo motivo, con cui si impugna la statuizione della commissione regionale che ha dichiarato irrituale la mera diretta trasmissione a mezzo posta della cartella, ipotizzando un obbligo di notifica a mezzo posta tramite pubblico ufficiale con redazione di relata di notificazione (motivo, questo, speculare al primo del ricorso del concessionario, esaminato come sopra).

12. – L’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, va dunque cassata. Segue, per il rapporto processuale nei confronti del concessionario, il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, in diversa composizione, la quale, adeguandosi ai principi esposti circa la regolare notifica della cartella esattoriale, riesaminerà la controversia alla luce delle questioni dedotte in appello e dichiarate assorbite (in particolare, in ordine al vizio della cartella per presunta inidoneità della notifica a mezzo di messo comunale dell’avviso di accertamento presupposto) nonchè provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. Le spese seguono invece la soccombenza nel rapporto processuale tra contribuente e Agenzia.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto da Equitalia Esatri S.p.a., assorbito il secondo; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate e dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo dello stesso; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità nel rapporto processuale tra contribuente ed Equitalia Esatri s.p.a., alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione; condanna l’Agenzia alla rifusione a favore della contribuente della spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro duemilacinquecento per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2016

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