Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20496 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 30/07/2019), n.20496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16216-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore fallimentare,

elett.te dom.ta in (OMISSIS), presso lo studio dei Dott.ri

T.G. e G.B.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 45/7/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO, depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate notificò a (OMISSIS) s.r.l. un avviso di accertamento relativo, tra l’altro e per quanto in questa sede ancora rileva, ad una ripresa I.V.A. per l’importo di Euro 73.533,32, a fronte della partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti;

– avverso tale provvedimento (OMISSIS) s.r.l. propose ricorso innanzi alla C.T.P. di Venezia che, con sentenza 66/04/2008 lo accolse, annullando l’avviso di accertamento impugnato relativamente alla ripresa I.V.A. di cui si è detto;

– avverso tale capo della decisione di prime cure l’Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 45/7/11, del 10.5.2011, lo respinse ritenendo (a) non solo che l’ufficio non avesse dimostrato la contestata consapevole partecipazione della contribuente alla frode carosello sottesa alla ripresa in questione, ma anche (b) che l’avviso di accertamento non fosse motivato, stante la relatio “ad alcuni atti totalmente sconosciuti dal ricorrente”;

– avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; (OMISSIS) s.r.l., nelle more fallita, è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con i primi quattro motivi parte ricorrente si duole (in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18 e 19 e art. 21, comma 7, dell’art. 2697 c.c.nonchè dell’omessa o insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di prova circa la consapevolezza, in capo alla contribuente, di partecipare ad una frode carosello;

– i motivi, suscettibili di trattazione congiunta, stante l’identità delle questioni agli stessi sottese, sono inammissibili, mirando, nella sostanza, ad una rivalutazione (non consentita in sede di legittimità) delle risultanze istruttorie raccolte nella fase di merito: d’altra parte, se (a) è consolidato il principio in virtù del quale in tema di contenzioso tributario, spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 634118-01), nondimeno non può non osservarsi come, nella specie, (b) la C.T.R., nell’escludere la consapevolezza (effettiva o, quantomeno, possibile) della (OMISSIS) di partecipare ad un’operazione soggettivamente inesistente, ha – senza con ciò dar luogo ad alcuna inversione dell’onere della prova – ampiamente dato conto delle ragioni (cfr. motivazione, p. 2) per cui gli elementi addotti a sostegno della tesi dell’Ufficio assurgono, al più, a “sospetti”, non consentendo di ritenere assolto, nella specie, l’onere gravante sull’amministrazione e consistente nella dimostrazione non solo (1) dell’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni, nel senso che il soggetto formale non è quello reale ma anche (2) della circostanza per cui il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione Iva (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 28.2.2019, n. 5873, Rv. 653071-01);

– da quanto precede deriva l’inammissibilità, per difetto di interesse all’impugnazione, anche del quinto motivo di ricorso, che investe la seconda, autonoma ratio decidendi sulla quale si fonda la sentenza impugnata, costituita dall’accertata violazione del diritto di difesa della contribuente in conseguenza, nella ricostruzione degli addebiti, del richiamo ad atti ad essa totalmente sconosciuti alla (OMISSIS) (cfr., fra molte, Cass. nn. 22753/011, 18641/017, 11493/018);

– poichè il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. è rimasto intimato, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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