Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20496 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26403-2018 proposto da:

Z.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGO TEVERE

PRATI 21, presso lo studio dell’avvocato LUCA TEDESCHI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA CIVALE, LIBORIO

BLOISE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VILLAPIANA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO TROIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1001/2018 della CORTE. D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LA MORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il signor Z.N. chiedeva in giudizio la condanna del Comune di Villapiana al risarcimento dei danni per l’illegittima trasformazione irreversibile del terreno di cui affermava essere proprietario.

Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Z., perchè non proprietario ma enfiteuta.

Il Tribunale di Castrovillari, nel contraddittorio delle parti, rigettava la domanda per mancata prova della data della irreversibile trasformazione.

Il gravame veniva rigettato dalla Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 18 maggio 2018, secondo la quale Z. non aveva provato la qualità di enfiteuta dedotta in appello, che pure legittimerebbe in astratto la proposizione della domanda risarcitoria, non essendo confacente a tal fine una scrittura privata stipulata con la signora F.M.; inoltre, pure ammettendo la suddetta circostanza, dalla suddetta scrittura non sarebbe dato evincere se si trattasse di enfiteusi perpetua o temporanea, ciò integrando una lacuna rilevante della domanda sul profilo rilevante della tipologia dei danni risarcibili con riguardo alla destinazione effettiva del fondo, alla presenza di colture ecc., che l’appellante non aveva indicato nè provato; in conclusione, ad avviso della Corte, “il danno risulta solo enuncialo ma non indicato nè tanto meno provato”.

Avverso questa sentenza Z. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dal Comune di Villapiana.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente contesta alla sentenza impugnata di avere deciso la causa su un aspetto non veicolato da motivi di appello e non contestato, qual era la sua qualità di enfiteusi che era stata ammessa anche dal Comune di Villapiana.

Al primo motivo è connesso il terzo motivo, che denuncia omesso esame del fatto decisivo inerente alla sua incontestata qualità di enfiteuta, avendo il tribunale affermato che egli era legittimato a chiedere il risarcimento dei danni per occupazione illegittima in qualità di enfiteuta, e imputa alla Corte territoriale di avere illogicamente e contraddittoriamente rilevato la mancata indicazione dei danni risarcibili, tuttavia indicati nella consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio.

I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

La sentenza impugnata si fonda su due diverse e autonome rationes decidendi sulla mancata prova della qualità di enfiteuta di Z. e dei danni rivendicati come enfiteuta.

Alla prima ratio si riferisce la censura relativa alla denuncia di violazione del principio di non contestazione, per essere la qualità di enfiteuta incontestata in giudizio e non attinta dal gravame di Z. nè dalle difese del Comune di Villapiana in appello.

Alla seconda ratio si riferisce l’inadeguata censura sviluppata nel terzo motivo, nella quale il ricorrente fa generico riferimento a una consulenza svolta in primo grado che avrebbe indicato i danni risarcibili. La suddetta censura è inammissibile sia perchè non specifica (art. 366 c.p.c., n. 4 e 6), non precisando contenuto e ometto della consulenza – lacuna non colmabile tramite un diretto e non consentito accesso alla suddetta perizia da parte di questa Corte -, sia perchè tende ad un riesame di insindacabili apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito, in ordine all’interpretazione della domanda e alla valutazione della sussistenza e prova dei danni dedotti. Tale ratio decidendi – idonea da sola a sorreggere la sentenza impugnata – non è dunque scalfita dal ricorso, risultando irrilevante la censura indirizzata alla prima ratio, il cui accoglimento non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza impugnata. Risulta dunque superfluo l’esame della questione concernente la irreversibile trasformazione del terreno, con la conseguenza che il secondo motivo è assorbito.

Il ricorso è inammissibile.

Le spese devono essere compensate, in considerazione della particolarità del.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del presente giudizio.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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