Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20495 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28853/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GRANDONI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 680/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 7/4/2014, depositata il 24/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente L.M.R., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, la quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 680/1/2014, depositata il 24 aprile 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, affermava che la contribuente si era adeguata allo schema tipo di convenzione con il SSN ed ai requisiti ivi stabiliti, avuto riguardo allo studio in cui questi esercitava la propria attività professionale.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap in quanto la contribuente si era avvalsa, nell’anno d’imposta in contestazione, di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione.

Censurava dunque la statuizione dell’Ufficio, che aveva fatto discendere l’esclusione del presupposto impositivo dal regime di convenzione della contribuente con il SSN, e rilevava altresì che la contribuente svolgeva, oltre all’attività convenzionata, anche attività specialistica.

Il motivo appare infondato.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la disponibilità dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature di cui all’art. 22 dell’ACN, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e mantenimento del rapporto convenzionale non integra il requisito dell’autonoma organizzazione, ai fini del presupposto impositivo (Cass. 10240/2010; 1158/2012).

A tale principio, recentemente ribadito dalle Ss.Uu. da questa Corte che, con la sentenza n. 6330/2015 hanno posto in rilievo le peculiarità della medicina di base gestita da medici convenzionati con il SSN, si è conformata la sentenza impugnata, che ha accertato che i beni strumentali utilizzati dalla contribuente non erano idonei ad integrare l’autonoma organizzazione richiesta ai fini della configurabilità del presupposto impositivo.

A fronte di tale valutazione di merito, non sindacabile nel presente giudizio, del tutto generiche ed inidonee a superare l’accertamento di carenza dell’autonoma organizzazione risultano le deduzioni dell’Agenzia delle Entrate, che si è limitata ad affermare l’esistenza di beni strumentali di importante rilievo e lo svolgimento anche privatamente da parte della contribuente di attività specialistica, elemento che non è di per sè rilevante ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione.

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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