Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20495 del 06/10/2011
Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20495
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8285-2005 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), in
persona, dell’Amministratore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARZO RICCARDO;
– ricorrente –
contro
P.F. (OMISSIS);
– intimato –
sul ricorso 8544-2005 proposto da:
P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato PAGLIARA PAOLO
(ST. TONOLO), rappresentato e difeso dall’avvocato FATANO RAFFAELE
ANTONIO;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARZO RICCARDO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 88/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 27/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che chiede che la Corte di Cassazione, in
camera di consiglio, confermi le conclusioni del Dott. Raffaele
CENICCOLA allegati in atti con le quali chiedeva l’improcedibilità
del ricorso, con le statuizioni di legge.
La Corte premesso:
Fatto
FATTO E DIRITTO
che all’udienza del 7 luglio 2010, sul presupposto che il ricorso era stato proposto dall’amministratore del condominio (OMISSIS) senza autorizzazione dell’assemblea condominiale, era stato concesso termine di 120 giorni per il deposito della eventuale ratifica da parte dell’assemblea dell’operato dell’amministratore ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2;
-che, non risultando depositata nel termine suddetto tale delibera di ratifica, era stata disposta la trattazione della causa in camera di consiglio, ai fini della dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
-che con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il difensore del condominio ha fatto presente che la delibera di autorizzazione alla impugnazione risultava depositata contestualmente al ricorso;
rilevato che tale assunto corrisponde al vero.
P.Q.M.
revoca la propria precedente ordinanza in data 7 luglio 2010;
dispone la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011