Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20494 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso rg. 20284-2018, proposto da:

L. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELLA DIANA DI TARSIA DI BELMONTE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA

SANSONI, DEBORA PACINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2947/21-117 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 27/12/2(117;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del gravame del Comune di Firenze e in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda della società L. di condanna del Comune al pagamento del corrispettivo dell’appalto dei lavori di recupero edilizio del (OMISSIS), relativo, in particolare, alla riserva n. 3 e a due reserve, entrambe identificate con il n. 1, per due distinti contratti.

Avverso questa sentenza la L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dal Comune di Firenze.

Le parti hanno presentato tempestiva e rituale istanza congiunta di rinuncia al giudizio, con richiesta di integrale compensazione delle spese.

Non resta alla Corte che provvedere in conformità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso estinto, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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