Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20494 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28810/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO

NEPOTE 16, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA FONTI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4697/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 25/02/2014,

depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Luisa Fonti difensore del resistente che si riporta

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente R.L., esercente attività di medico pediatra, convenzionato con il SSN, il quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. stacc. di Latina – n. 4097/39/2014, depositata il 15 luglio 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa all’anno (OMISSIS).

La CTR, in particolare, affermava che il contribuente si era adeguato allo schema tipo di convenzione con il SSN, in forza del quale lo studio del medico convenzionato dev’essere dotato di arredi ed attrezzatture, idonei alla funzione svolta ed alle prestazioni richieste.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap in quanto il contribuente si era avvalso nell’anno d’imposta in contestazione di un dipendente non occasionale.

Il motivo appare infondato.

Ed invero, secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016).

Orbene nel caso di specie risulta che il contribuente, medico pediatra convenzionato con il SSN, si sia avvalso di un solo dipendente, part-time, per 15 ore settimanali, con funzioni di ricezione dei pazienti, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo, come rilevato dalla CTR nell’impugnata sentenza.

Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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