Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20494 del 06/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20494 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
GUBIOTTI Pierluigi, elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio n. 2,
presso l’avv. Fabrizio Hinna Danesi, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
29/06/08, depositata il 25 marzo 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile

Data pubblicazione: 06/09/2013

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per la ricorrente e l’avv. Fabrizio
Hinna Danesi per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Attilio Sepe, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto
di ragione.
Ritenuto in fatto

sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in
epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto
ad Pierluigi Gubiotti, già dirigente Enel, il diritto al rimborso della maggiore
ritenuta IRPEF, rispetto all’aliquota del 12,5%, operata in relazione alla
somma versatagli, nel 2000, a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale (PIA).
2. Il contribuente resiste con controricorso.
3. La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. Con i due motivi di ricorso, i quali, per la loro intima connessione,
vanno trattati congiuntamente, è riproposta la questione del regime fiscale
delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di
previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale
FONDENEL/P.I.A.
2. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.
La questione è stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la
sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il
seguente principio: .
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all’art. 6
della legge n. 482 del 1985 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra
l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del
2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti

al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da
epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle
somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di
previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati
entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento
finanziario del capitale; per tale dovendosi intendere, come espressamente
precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il
“rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo,
del capitale accantonato” (cfr., da ult., Cass. nn. 287 e 5376 del 2012, 3785
del 2013).
3. Il ricorso va, pertanto, in detti termini accolto, la sentenza impugnata
deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della
controversia, uniformandosi all’enunciato principio, oltre a provvedere
anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2013.

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