Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20493 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 29/09/2020), n.20493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2(1144-2(.118 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

PIETRO URSINI, PIERFRANCESCO URSINI;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONZANTBANO 10, presso la

DIREZIONE GENERALE dell’ufficio medesimo, rappresentata e difesa

degli avvocati COSTANZO CASCAVILLA e EMILIA FORGIONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LA MORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda proposta dalla signora F.A., con ricorso in data 15 novembre 2017, per la determinazione dell’indennità dovutale per l’acquisizione coattiva, disposta dall’AN AS con provvedimento D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, di una porzione del fondo di sua proprietà, in Monopoli, contrada Corvino, destinata all’ampliamento di una strada. Ad avviso della Corte, vi era stato tra le parti un accordo transattivo con il quale ella aveva accettato la somma di lire 200 milioni a compensazione di e con rinuncia ad “ogni ulteriore pretesa anche per interessi e rivalutazione” nei confronti dell’ANAS e di terzi e con impegno ad abbandonare ogni giudizio pendente davanti ai giudici ordinari e amministrativi; la Corte ha condannato la F. al pagamento di una somma nella stessa misura delle spese poste a carico della stessa, per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., u.c..

Avverso questa decisione la F. propone ricorso per cassazione; l’ANAS ha svolto difese e proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La F. ha depositato una memoria tardivamente, in data 4 settembre 2020, la quale non può essere esaminata.

Il terzo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione delle regole legali di interpretazione del contratto, per avere interpretato l’accordo transattivo nel senso della onnicomprensività del pagamento della somma di lire 20(1 milioni, riferentesi invece esclusivamente alle voci risarcitone (e non indennitarie) e alle sole controversie già insorte e allora pendenti tra le parti, riguarda la questione inerente al significato del suddetto accordo contrattuale, che deve essere esaminata in via prioritaria, assumendo rilievo determinante. Tale motivo è fondato nei seguenti termini.

La sentenza impugnata ha rilevato la natura onnicomprensiva dell’accordo transattivo stipulato dalle parti il 22 gennaio 1999, sul presupposto che esso avesse ad oggetto gli stessi fondi ometto di causa e che null’altro spettasse alla proprietaria in conseguenza del provvedimento acquisitivo emesso dall’ANAS molti Otto anni dopo, cioè in data 11 mano 2017.

Si tratta, tuttavia, di una conclusione apodittica e illogica che postula che nell’accordo transattivo la F. avesse rinunciato a ogni diritto anche futuro, se si considera che nel 1999 ella era proprietaria dell’area, solo successivamente acquisita dall’ANAS con il citato provvedimento emesso nel 2017, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis. Una simile conclusione, non solo, non è stata argomentata sul piano della ricostruzione della volontà negoziale delle parti – limitandosi la sentenza a riferire genericamente della rinuncia della F. “ad ogni ulteriore pretesa”, senza precisare quale fosse l’oggetto specifico delle controversie “transatte”, salvo il generico e irrilevante riferimento alla notevole entità della somma corrisposta in virtù dell’atto transattivo ma avalla la tesi, che è invece contra ius, della legittimità della rinuncia a pretese economiche e diritti connessi ad eventi futuri e imprevedibili, in violazione dell’art. 1418 c.c., comma 2, e dell’art. 1325 c.c. Del resto, il provvedimento di acquisizione sanante postula la previsione dell’indennizzo che dev’essere corrisposto al proprietario, la cui volontà negoziale non rileva, trattandosi di un atto autoritativo emesso dall’amministrazione perchè è mancato l’accordo con il proprietario.

L’interpretazione del contestato accordo è stata motivata dalla Corte sulla base di una motivazione apparente e perplessa ed è, dunque, censurabile per l’effetto ad essa riconducibile di determinare una violazione sostanziale dei canoni ermeneutici degli atti negoziali.

La decisione del ricorso sulla base della ragione più liquida, veicolata dal terzo motivo, determina l’assorbimento degli altri motivi, i quali denunciano violazione del giudicato esterno per contrasto con la sentenza del Tar Puglia n. 92 del 2017 che, provvedendo sull’istanza della F., aveva ordinato all’ANAS di rilasciare e ripristinare il fondo in alternativa all’acquisizione dello stesso D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, implicitamente (ad aviso della ricorrente) riconoscendo il suo diritto all’indennizzo nel caso di acquisizione del fondo, poi disposta, avendo il Tar ritenuto infondata la difesa dell’ANAS secondo la quale a null’altro la F. aveva diritto, essendo stata già indennizzata in virtù dell’accordo transattivo (primo motivo); ancora violazione del giudicato esterno, sostenendosi che, qualora fosse fondata la tesi dell’ANAS secondo cui il pagamento della somma indicata nell’accordo transattivo serviva a tacitare ogni ulteriore pretesa, ivi compresa quella al pagamento dell’indennizzo per l’acquisizione ex art. 42 bis, la sentenza del Tar n. 92 del 2017 non avrebbe ordinato all’ANAS di emettere, in alternativa al rilascio del fondo, il provvedimento acquisitivo che postula la necessaria previsione dell’indennizzo (secondo motivo); violazione di legge in relazione alla condanna della F. per responsabilità aggravata (quarto motivo), statuizione caducata per effetto dell’accoglimento del terzo motivo.

Venendo all’esame del ricorso incidentale, proposto in via condizionata, l’Anas denuncia violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, per non avere ritenuto inammissibile l’azione proposta dalla l’risone oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento acquisitivo D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis, essendo l’azione qualificabile come opposizione alla stima e non determinativa della giusta indennità di esproprio, tenuto conto che l’indennità era stata determinata in via definitiva in forza dell’accordo transattivo di cui si è detto.

Il motivo è infondato, alla luce del condivisibile principio secondo cui il termine perentorio di trenta giorni, previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, commi 1 e 5, non è applicabile all’opposizione avverso la determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma del medesimo decreto, art. 42-bis, sia perchè tale termine si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all’istituto della cosiddetta acquisizione sanante, sia perchè l’art. 42-bis non contiene alcun richiamo all’art. 54, sicchè, vertendosi in tema di termini fissati per la tutela giurisdizionale di diritti, non è consentito ravvisarne la natura perentoria in mancanza di espressa previsione normativa (Mass. n. 11687 del 2020).

In relazione al motivo accolto del ricorso principale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, per un nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA