Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20493 del 28/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.28/08/2017), n. 20493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22717-2015 proposto da:
T.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA
MONTELEONE;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TORINO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 369/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 26/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Fatto
RILEVATO
che:
T.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 369/2015, pubblicata il 26 febbraio 2015, con cui è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 5075 del 31 luglio 2013 di rigetto della domanda proposta dal T. nei confronti del Comune di Torino volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati allorchè, mentre era alla guida di uno scooter, aveva perso il controllo del motoveicolo a causa di una buca presente sul sedime stradale ed era caduto;
il Comune di Torino non ha svolto attività difensiva in questa sede;
la proposta del relatore è stata notificata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
non sono state depositate memorie;
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
Diritto
CONSIDERATO
che:
con atto datato 6 giugno 2017 e depositato presso questa Corte, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;
ritenuto che:
va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017