Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20493 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22642/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO TURCHI,

ALESSANDRO TURCHI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 254/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente S.C., esercente attività di medico angiologo, il quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 254/4/2014, depositata il 6 febbraio 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa agli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, ha affermato che i sottoindicati elementi dedotti dall’Ufficio, quali:

1) le spese sostenute per l’utilizzo di strutture polifunzionali; 2) l’esistenza di più ambulatori; 3) le quote di ammortamento per l’acquisto di beni strumentali; 4) i compensi a terzi; 5) le spese per lavoro dipendente, variabili nel corso degli anni, non costituivano elementi tali da giustificare la pretesa erariale, considerata la scarsa consistenza dei costi contabilizzati ed il fatto che le spese per lavoro dipendente erano di importo non rilevante, onde non era possibile desumere dalle stesse la presenza di personale qualificato.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap, in considerazione dell’utilizzo di diversi poliambulatori e strutture polifunzionali, nonchè la presenza costante di lavoratori dipendenti per importi anche cospicui.

Il motivo appare fondato.

Ed invero, secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, sussiste quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria, ovvero meramente esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016).

Orbene, nel caso di specie la CTR non risulta aver adeguatamente valutato natura e rilevanza dei beni strumentali utilizzati dal contribuente, nè se le prestazioni di lavoro dipendente di cui questi si era avvalso rientrassero nei limiti posti dal recente arresto delle Ss.Uu. sopra citato, vale a dire impiego di un unico dipendente, con mansioni meramente esecutive.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia-Romagna, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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