Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20493 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 06/10/2011), n.20493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. e P.G., residenti in

(OMISSIS), rappresentati e difesi per procura in calce al

ricorso dall’Avvocato dagli Avvocati FAIN BINDA Mariano e Francesco

Vannicelli, elettivamente domiciliati presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Cassiodoro n. 19;

– ricorrenti –

contro

M.R., residente in (OMISSIS), rappresentata e

difesa per procura a margine del controricorso dagli Avvocati MANGO

Salvatore, Lorenzo Lillo e Settimio Corbo, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Anapo n. 46;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1144 della Corte di appello di Venezia,

depositata il 14 luglio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 17 gennaio 2006, M.A. e P. G. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza n. 1144 della Corte di appello di Venezia, depositata il 14 luglio 2005, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di M. R., proprietaria confinante, di accertamento dell’inesistenza del diritto di servitù di passaggio esercitata dagli attuali ricorrenti sul proprio fondo, avendo ritenuto il giudice di secondo grado che i convenuti non avessero fornito la prova di avere acquistato la contestata servitù per atto di destinazione del padre di famiglia, come da loro eccepito.

M.R. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, cui i ricorrenti hanno replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

2. L’unico motivo del ricorso principale avanzato da M. A. e P.G. denunzia violazione degli artt. 949, 1061 e 1062 cod. civ., e dell’art. 116 cod. proc. civ., ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la statuizione impugnata abbia omesso qualsiasi valutazione ed indagine in ordine all’accertamento dei requisiti necessari per dimostrare la sussistenza del diritto di servitù per destinazione di padre di famiglia eccepito dai convenuti, limitandosi ad affermare che di esso non era stata data la prova. Tale ultima valutazione peraltro è in aperto contrasto con una serie di elementi di fatto risultanti sia dai documenti prodotti che dalle testimonianze raccolte nel corso del giudizio. In particolare, la Corte di merito ha colpevolmente ignorato la situazione oggettiva dei luoghi risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio, dai rilievi aerofotogrammi della Carta Tecnica Regionale del 1984 e dai mappali nonchè gli atti di trasferimento del bene e dei successivi frazionamenti, da cui emergeva che il fondo di proprietà della controparte era stato asservito dal suo unico originario proprietario da un passaggio in favore di quello poi acquistato dai ricorrenti, necessario per accedere alla strada provinciale e che tale situazione era rimasta immutata nei successivi passaggi di proprietà. La sussistenza della servitù in capo ai fondo M. – P. è stata inoltre confermata – proseguono i ricorrenti – dalle deposizioni testimoniali, che hanno confermato l’esistenza e l’esercizio del passaggio e che sono state inspiegabilmente ignorate dal giudice di secondo grado.

Le censure sollevate con il presente motivo appaiono tutte inammissibili.

La Corte di appello di Venezia ha accolto la domanda dell’attrice M.R. sulla base del presupposto, di diritto, che in tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicchè la parte che agisce non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà, mentre è sul convenuto che incombe l’onere di provare l’esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attore, aggiungendo, con una valutazione in fatto, che nel caso di specie i convenuti si erano limitati ad eccepire di avere acquistato il diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ma senza fornire al riguardo nessuna prova. I ricorrenti non contestano la premessa di diritto accolta dalla sentenza, che del resto appare conforme al consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 4120 del 2001), ma la valutazione in fatto della sentenza impugnata, assumendo che il giudice di secondo grado ha trascurato alcune prove e malamente valutato altre.

Da questa precisazione discende il giudizio di inammissibilità delle censure che lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 949, 1061 e 1062 cod. civ.. Da un lato, perchè la ragione giustificatrice della sentenza impugnata, che, come sopra sottolineato, va colta nella mancata osservanza da parte dei convenuti dell’onere, su di loro gravante, di provare il proprio diritto di servitù, assorbe all’evidenza ogni critica in ordine alla mancata disanima e valutazione da parte del giudice di merito della sussistenza in concreto dei requisiti necessari a comprovare l’esistenza della servitù. Dall’altro, in quanto le censure sollevate non sembrano possedere propria autonomia, non traducendosi in critiche precise e puntuali dirette a denunziare specifici errori di diritto, ma appaiono configurarsi, nella prospettazione dello stesso ricorso, come conseguenza della non corretta valutazione da parte del giudice di merito del materiale probatorio.

Con riferimento alle doglianze in ordine alla valutazione delle prove da parte del giudice territoriale, occorre evidenziare che anch’esse non appaiono superare il preliminare vaglio di ammissibilità.

La censura che lamenta il mancato esame e valutazione della consulenza tecnica d’ufficio e dei documenti (rilievi aerofotogrammi della Carta Tecnica Regionale del 1984, mappali, atti di trasferimento del bene e successivi frazionamenti) è inammissibile, in particolare, in quanto non appare sostenuta dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di eccezioni o risultanze istruttorie, di riprodurre esattamente il contenuto degli atti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010;

Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Nel caso di specie, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di riprodurre il testo della consulenza tecnica d’ufficio e dei documenti che evidenzierebbero la fondatezza del proprio assunto circa l’esistenza di un diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, mancanza che impedisce al Collegio di verificare la decisività di tali elementi e quindi la sussistenza vizio denunziato.

Con riguardo alla mancata valutazione da parte del giudice di merito delle deposizioni rese in giudizio dai testi escussi, che il ricorso debitamente riproduce e trascrive, va invece rilevato che si tratta, all’evidenza, di dichiarazioni non decisive ai fini della prova dell’eccepita servitù. Al di là invero della scarsa chiarezza di tali dichiarazioni in ordine tracciato ed all’esercizio del passaggio, appare sufficiente sul punto rilevare che nessun accenno in esse si trova in ordine al requisito dell’apparenza della servitù, il quale costituisce un elemento essenziale, ai sensi dell’art. 1061 cod. civ., ai fini della costituzione per destinazione del padre di famiglia. Ciò tenuto conto dell’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui l’apparenza della servitù consiste nella presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente e da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, con la conseguenza che, ai fini di tale requisito in relazione al passaggio, non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, dovendosi dimostrare l’esistenza di opere poste in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass. n. 13238 del 2010;

Cass. n. 2994 del 2004). el caso di specie, poichè dalle dichiarazioni testimoniali riportate nel ricorso non è dato invece cogliere alcun accenno all’esistenza di opere poste al servizio della servitù, è evidente che la prova che si assume non esaminata dal giudice di merito difetta del necessario requisito di decisività ai fini della richiesta di cassazione della decisione impugnata, rappresentato dalla sua idoneità, se valutata, a portare ad una decisione diversa.

Il ricorso principale va pertanto respinto.

3. Con l’unico motivo, la ricorrente in via incidentale M. R. denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello, che pure ha liquidato in suo favore le spese di entrambi i gradi di giudizio, non si sia pronunciata sulla sua domanda di restituzione dell’importo da lei versato alla controparte in esecuzione della sentenza di prima grado a titolo di rifusione delle spese giudiziali nè sulla domanda da essa pure riproposta con l’atto di appello di condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivatole dal loro passaggio abusivo sul proprio fondo.

Il motivo è fondato con riferimento ad entrambi i profili di censura.

Risulta dalla lettura della stessa sentenza impugnata che la M., nel proprio atto di appello, aveva chiesto la condanna dell’altra parte, sia al risarcimento dei danni per l’illegittimo peso esercitato sul proprio fondo che alla restituzione dell’importo da lei versato in esecuzione della pronuncia di primo grado che l’aveva condannata al pagamento delle spese di lite, richiesta, quest’ultima, da considerarsi senz’altro ammissibile, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. (Cass. n. 16152 del 2010; Cass. n. 11491 del 2006). Su entrambe le domande il giudice di appello non si è invece pronunciato, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia. Nè può ravvisarsi nel caso di specie un’ipotesi di rigetto implicito, atteso che la Corte ha accolto l’appello della parte e quindi modificato la sentenza impugnata anche con riguardo alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.

Il ricorso incidentale va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, che provvedere anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, rigetta quello principale avanzato da M. A. e P.G. ed accoglie quello incidentale proposto da M.R.; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

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