Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20493 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20493 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28556-2017 R.G. proposto da:
PARISI CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
CALOGERO NAPOLI;
– ricorrente contro

mINICPRO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 891/2017 del
TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 25/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

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Data pubblicazione: 03/08/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, che conclude chiedendo alla Corte di
Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accertare e dichiarare la
competenza del Tribunale di Trapani nella causa promossa contro il Ministero
della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanza e, per l’effetto, ordinare

riassunzione della causa.
IL COLLEGIO
Premesso :
che con sentenza in data 25.10.2017 n. 871, pronunciata ai sensi
dell’art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Trapani, in accoglimento della
eccezione pregiudiziale proposta dalle Amministrazioni dello Stato, ha
dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale
Ordinario di Palermo, rilevando che in relazione alla domanda formulata
dalla attrice Caterina Parisi -volta ad ottenere la condanna delle PPAA,
tenute al pagamento, in luogo del coniuge divorziato dipendente
dell’Amministrazione Difesa, dell’assegno divorzile nonché al risarcimento
del danno da ritardo- la competenza per “territorio inderogabile” ex art.
25 c.p.c. era regolata dall’art. 6, commi 1 e 2, del r.d. n. 1611/1933 che
radicava la causa presso l’Ufficio giudiziario del luogo ove aveva sede
l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ricorso ritualmente notificato in data 23.11.2017 Caterina Parisi ha
proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
contestando la tardività della eccezione formulata dal Ministero della
Difesa, anziché nella comparsa di costituzione e risposta, soltanto nelle
“note a verbale” depositate alla udienza di prima comparizione, ed altresì
del rilievo di ufficio da parte del Giudice effettuato oltre i, termine
previsto dall’art. 38co3 c.p.c., soltanto dopo l’assegnazione dei termini
ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la successiva udienza di ammissione delle
prove documentali
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la prosecuzione del giudizio avanti a tale giudice fissando il termine per la

Non hanno svolto difese le Amministrazioni statali
– Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando
perl’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del
Tribunale di Trapani
Ritenuto :

del r.d. n. 1611/1933 da intendersi tacitamente abrogato dal novellato art. 38
c.p.c. ; b) la conseguente tardività ex art. 38co1 c.p.c. della eccezione di
incompetenza formulata dal Ministero della Difesa, anziché con la comparsa di
costituzione e risposta, con note aggiunte, trasmesse per fax e depositate
soltanto il giorno antecedente la udienza 21.6.2016 di prima comparizione e
trattazione ex art. 183 col c.p.c.; c) la omissione del rilievo di ufficio da parte
del Giudice della incompetenza funzionale-inderogabile nel termine di
decadenza previsto dall’art. 38co3 c.p.c. , avendo statuito sulla competenza
soltanto con la sentenza depositata il 25.10.2017
– che il ricorso è fondato.
La disciplina contenuta nel r.d. 1611/1933 ha cessato di essere un plesso
normativo separato dalla disciplina processuale del codice di rito, con la
espressa previsione in tale codice dello speciale

“foro della pubblica

amministrazione” di cui all’art. 25 c.p.c., norma che riproduce la disposizione
dell’art. 6, comma 1, r.d. 30.10.1933 n. 1611: l’art. 25 c.p.c. viene a recepire
la normativa del regio decreto in tema di competenza attraendola all’interno
della disciplina codicistica e sottraendola quindi ad un “corpus” a se stante ed
autonomo, con la conseguenza che eventuali incompatibilità tra le norme del
codice di rito e del regio decreto dovrà essere risolta secondo i comuni principi
che regolano i rapporti tra norme nel tempo.
Nella specie, per quanto qui interessa, fermo il peculiare criterio di
individuazione della competenza delle PP.AA. (giudice del luogo dove ha sede
l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato), una deroga alla vigente disciplina
processuale -e dei relativi termini di decadenza- della eccezione e del rilievo
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– che la ricorrente deduce : a) la inapplicabilità del disposto dell’art. 9

officioso del foro territoriale inderogabile (tale da prevedere “in ogni stato e
grado” il rilievo di ufficio della incompetenza: art. 9 del r.d. n. 1611/1933), non
appare più compatibile con le riforme processuali -ed in particolare con le
successive modifiche legislative dell’art. 38 c.p.c.- volte a dare attuazione ai
principi costituzionali della effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost.

secondo cui il processo deve essere “giusto” (art. 111 comma 1 e 2 Cost. nel
testo introdotto dalla legge cost. 23.11.1999 n. 2), ed a semplificare il sistema
evitando che il processo possa andare avanti sotto il rischio che l’attività
svolta dal Giudice e dalle parti ed il tempo occorso possano essere posti nel
nulla “all’ultimo momento” da un immanente ed incondizionato rilievo di ufficio
della incompetenza consentito “in ogni stato e grado”, in evidente contrasto
con le predette esigenze -che godono di copertura costituzionale- che
implicano al contrario la necessità di assicurare al processo la sua naturale e
spedita conclusione che è la decisione sul merito della controversia.
Occorre al riguardo evidenziare come in seguito alla modifica della norma
dell’art. 38 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge
26 novembre 1990 n. 353, come modificata dalla legge 21 novembre 1991 n.
374, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di
competenza “forti” e “deboli”, l’incompetenza per materia o per territorio nei
casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., doveva essere eccepita dalla parte o
rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di
eventuale riserva assunta in quella sede. In seguito alla riforma della legge 18
giugno 2009 n. 69 (art. 45 comma 2), i limiti temporali ed i termini di
decadenza imposti alla parte che intenda contestare qualsiasi profilo di
incompetenza (per materia, valore o territorio) anche se rilevabile ex officio,
sono stati anticipati al momento della tempestiva costituzione in giudizio
mediante deposito in Cancelleria della comparsa di risposta contenete la
eccezione pregiudiziale (art. 38), mentre, venuta meno la cesura temporale tra
udienza di prima comparizione ed udienza di trattazione, il rilievo ex officio
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e della ragionevole durata del giudizio espressione del più generale principio

relativo alla incompetenza per materia e territoriale inderogabile nei casi
previsti dall’art. 28 c.p.c. è stato precluso “oltre l’udienza di cui all’art. 183” :
pertanto, quando – a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del
Giudice adito – la causa prosegue in riassunzione davanti al Giudice “ad quem”
rite uto coijptente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza
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la possibilità di chiedere il regolamento di competenza, non rilevando, a tal
fine, che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di
comparizione, perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza
pronunciata dal Giudice “a quo” non ha altro potere che quello di impugnarla
(cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n.
Ordinanza n.

5962 del 17/03/2006; id.

1553 del 05/02/2002; id. Sez. 3,
Sez.

3, Ordinanza n.

11185 del

07/05/2008; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10845 del 17/05/2011; id. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 15951 del 20/07/2011 ; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16888 del
05/07/2013 ; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5225 del 05/03/2014 Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 6474 del 31/03/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7834 del
17/04/2015 ; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015 ; id. Sez. 6 1, Ordinanza n. 23106 del 12/11/2015; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3220 del
07/02/2017).
La evoluzione normativa del sistema della eccezione e rilevabilità della
questione pregiudiziale di incompetenza ha quindi seguito una evoluzione
parallela ed analoga a quella che per via giurisprudenziale ha seguito -sulla
scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata- la disciplina
processuale concernete la rilevabilità ex officio della questione pregiudiziale di
giurisdizione (art. 37 c.p.c.), essendo pervenuta questa Corte ad affermare che
“l’interpretazione dell’art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di
giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del
processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di
ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della
norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a
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iion oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui

quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come
espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla
collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della
parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli”: risultando
in conseguenza preclusa la eccezione di parte e la rilevabilità di ufficio del

giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della
mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello (cfr. Corte
cass. Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008; id. Sez. U, Sentenza n.
26019 del 30/10/2008; id. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; id. Sez.
U, Ordinanza n. 21065 del 13/10/2011; id. Sez. U, Sentenza n. 5704 del
11/04/2012; id. Sez. U – , Sentenza n. 28503 del 29/11/2017).
Orbene il descritto excursus normativo e giurisprudenziale non può
evidentemente lasciare immune l’art. 9 del r.d. n. 1611/1933 dalla verifica di
compatibilità con le indicate esigenze costituzionali che presiedono allo
svolgimento del processo quale complesso di attività dirette al naturale esito
cui lo stesso è preordinato e cioè ad attribuire alla parte che ne ha diritto il
bene della vita conteso fornendo la regola ritenuta idonea a disciplinare il
rapporto dedotto in giudizio.
Tale verifica non può non condurre, tra varie interpretazioni della norma
tutte logicamente possibile, a quella sola o quelle sole che appaiono non in
contrasto con i principi di effettività ed economia processuale espressi dagli
artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la “vis attractiva”

alla disciplina

del codice di rito, esercitata dall’art. 25 c.p.c., rispetto alle “leggi speciali sulla
rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti”, ricondotte
anch’esse, unitamente agli altri criteri individuatori del luogo in cui deve
radicarsi il giudizio, sotto la Sezione III “della competenza per territorio” (del
Libri I, Titolo I, Capo I) del Codice di procedura civile, non consente di
interpretare tali “leggi speciali” come avulse dal sistema delle altre norme
codicistiche preordinate al perseguimento dei fini indicati, dovendo concludersi

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difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quando sul punto si sia formato un

pertanto per l’assoggettamento, anche del

“foro erariale”,

al regime ordinario

dei modi e dei tempi previsti dall’art. 38 c.p.c. per la proposizione della
eccezione e per il rilievo di ufficio della questione di competenza, nonché al
regime ordinario previsto per la impugnazione dei provvedimenti affermativi o
negativi della competenza speciale del foro dello Stato.

senza limiti di tempo la formulazione della eccezione di parte ed il rilievo dí
ufficio della questione di competenza relativamente agli artt. 6co1, 7co2 e 8
del medesimo regio decreto, deve ritenersi, pertanto, tacitamente abrogata
dall’art. 38 c.p.c. intervenuto, a seguito delle modifiche legislative introdotte
dalle legge n. 353/1990 e n. 69/2009, a ridisciplinare ex novo la materia dei
poteri processuali esercitabili dalle parti e dal Giudice in ordine alla questione
di competenza del foro erariale.
Venendo ad applicare i principi enunciati alla fattispecie in esame, il
regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. è da ritenere fondato e va quindi
dichiarata la competenza del Tribunale Ordinario di Trapani.
Risulta dall’esame degli atti del giudizio di merito che il Ministero della Difesa
non aveva proposto tempestiva eccezione di incompetenza ex art. 25 c.p.c.
nella comparsa di risposta, formulandola per la prima volta con le “note a
verbale” allegate al verbale di udienza del 21.6.2016; il Giudice non rilevava di
ufficio la incompetenza ex art. 25 c.p.c. e disponeva ulteriori rinvii di udienza
assegnando i termini di cui all’art. 183 c.p.c.; alla udienza 17.5.2017
ammetteva le prove documentali e rigettava le altre istanze istruttorie
rinviando alla udienza 25.10.2017 per la precisazione delle conclusioni in esito
alla quale emetteva ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. sentenza dichiarativa di
incompetenza.
Né la parte pubblica convenuta, né il Giudice, hanno quindi, rispettivamente,
eccepito o rilevato, la incompetenza per territorio inderogabile relativa al foro
erariale nei termini di decadenza previsti dall’art. 38 commi 1 e 3 c.p.c., con la
conseguenza che l’esame di tale questione rimaneva precluso al Giudice,
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La disposizione dell’art. 9 del r.d. 1611/1933 nella parte in cui consente

essendosi definitivamente radicata la competenza per territorio avanti il
Tribunale Ordinario di Trapani.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Trapani avanti il
quale il processo dovrà essere proseguito e che provvederà anche alla

P.Q.M.
Accoglie il ricorso per regolamento necessario di competenza e dichiara la
competenza per territorio del Tribunale Ordinario di Trapani.
Spese rimesse.
Roma, 27.6.2018
Il Presidente
(Adelaide Amendola)

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