Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20492 del 28/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 27/06/2017, dep.28/08/2017), n. 20492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4870-2017 proposto da:
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4870/2017
R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza in data
09/02/2017, nel procedimento vertente tra C.L. da una
parte ed EQUITALIA SUD S.P.A. e ROMA CAPITALE, ed iscritto al n.
64096/2016 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento dell’istanza di
regolamento di competenza d’ufficio, dichiari la competenza del
Giudice di pace di Roma, con le conseguenze di legge.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, adito in riassunzione all’esito della sentenza G. di P. Roma 17/5/2016 di incompetenza, emessa nel procedimento di impugnazione del preavviso di fermo e delle cartelle esattoriali per il recupero di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. per l’importo complessivo di Euro 8307,79, in ragione (per quanto d’interesse in questa sede) della lamentata omessa preventiva notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali e delle cartelle, con ordinanza del 9/2/2017 ha sollevato conflitto ex art. 45 c.p.c., osservando che “nel caso di specie il preavviso di fermo è stato impugnato allegando il difetto di notifica dei verbali e delle cartelle esattoriali costituenti presupposto di legittimità del fermo medesimo” e che “l’attribuzione della competenza funzionale in capo al Giudice di Pace va individuata in relazione alla natura delle sanzioni, relative a violazioni al codice della strada, contenute nei verbali sottesi alle cartelle di pagamento impugnate”.
Ha pertanto concluso che nel caso la competenza spetta al G. di P. Roma.
Con requisitoria scritta dell’11/112/2016 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la competenza del G. di P. Roma.
Essendo la questione della competenza del G. di P. sull’azione di opposizione contro il preavviso di fermo amministrativo per sanzioni previste dal C.d.S. (in particolare: se la competenza del giudice di pace in materia di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6), che si assume caratterizzata da un limite di valore diverso da quello generalmente stabilito dall’art. 7 c.p.c., abbia natura giudica di competenza per materia ovvero di competenza per valore, con quel che ne consegue in punto di ammissibilità del regolamento d’ufficio; e se tale limite di valore operi o meno anche per le opposizioni avverso il verbale di accertamento (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)) stata rimessa da Cass., 31/3/2017, n. 8558 al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, si appalesa l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della relativa pronunzia.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017