Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20492 del 11/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20492
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22421-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL
GESU’ 46, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SIMONIS, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4621/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 20/03/2014,
depositata il 14/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l’Avvocato Bruno Simonis difensore del resistente che si
riporta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente R.G., esercente attività di medico di medicina generale, convenzionato con il SSN, il quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4621/2/2014, depositata il 14 maggio 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa dagli anni dal (OMISSIS).
La CTR, in particolare, dato atto che il contribuente si avvaleva della collaborazione di una sola segretaria part-time, la quale percepiva uno stipendio di importo contenuto, affermava la carenza del presupposto impositivo, non sussistendo un’organizzazione ed un impiego di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, dovendo in particolare escludersi che l’impiego di un solo dipendente integrasse il requisito dell’autonoma organizzazione.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione dell’art. 2 Dlgs. 446/1997 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap, in quanto la presenza anche di un solo collaboratore o lavoratore dipendente deve ritenersi circostanza sufficiente a configurare il presupposto d’imposta, anche con riferimento ai c.d. medici convenzionati.
Il motivo appare infondato.
Ed invero, secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione si avvalga di lavoro altrui, non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016). Orbene nel caso di specie la CTR ha accertato che il contribuente, medico di medicina generale convenzionato con il SSN, si era avvalso della collaborazione di una sola segretaria part-time, che percepiva uno stipendio contenuto, facendo da ciò correttamente discendere la carenza del presupposto impositivo.
Considerato che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016