Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20492 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20492 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25855-2017 R.G. proposto da:
ACETO LUIGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO GUADAGNUOLO;
– ricorrente contro
IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NEROLA 16, presso lo
studio dell’avvocato BIANCA SCARPELLI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARCO MARIO CUPIDO;
– resistente –

1
RG n 25855/2017
ric.Accto Luigi s.r.l. ci res. IES s.p.a.

Data pubblicazione: 03/08/2018

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
COSENZA, depositata il 18/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

del ricorso.

IL COLLEGIO
Premesso :

Che in ordine alle domande proposte da Aceto Luigi s.r.l. nei confronti di
IES s.p.a. aventi ad oggetto la risoluzione per inadempimento del
contratto di fornitura di prodotti petroliferi aventi qualità diverse da
quelle pattuite nonché la dichiarazione di nullità degli assegni rilasciati
postdatati in garanzia del pagamento del corrispettivo (per il quale IES
s.p.a. proponeva domanda riconvenzionale di condanna), con ordinanza
depositata in data 18.10.2017, il Tribunale di Cosenza, a scioglimento
della riserva assunta alla udienza di prima comparizione e trattazione in
data 10.10.2017, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore
del Tribunale Ordinario di Mantova, accogliendo la eccezione di
incompetenza tempestivamente formulata dalla società convenuta ritualmente costituitasi in giudizio- nella comparsa di risposta, in quanto
fondata sulla clausola 19.2 delle Condizioni generali di contratto,
specificamente sottoscritta da Aceto Luigi s.r.l. ai sensi dell’art. 1341
c.c., che individuava come competente “in via esclusiva il Foro di
Mantova, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di
competenza giudiziaria”

Che Aceto Luigi s.r.l. ha proposto rituale ricorso per regolamento
necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.

Che IES s.p.a. ha depositato memoria ex art. 47co5 c.p.c.

RG n 25855/2017
ric.Aceto Luigi s.r.l. c/ res. IES s.p.a.

Cons
Stefano O

Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che conclude per il rigetto

- Che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando per il
rigetto del ricorso
Ritenuto :
– che la memoria illustrativa ex art. 380 ter co2 c.p.c. trasmessa a mezzo
posta dal difensore della parte ricorrente è pervenuta presso la Cancelleria di

norma, e della stessa, pertanto, non può tenersi conto
– che le censure formulate dalla società ricorrente, reiterano le medesime
questioni già risolte dal Giudice del Tribunale di Cosenza e tentano di
introdurre avanti la Corte regolatrice questioni concernenti accertamenti in
fatto da compiersi nella fase istruttoria e che risultano quindi del tutto estranei
dall’ambito del sindacato richiesto in questa sede.
Osserva il Collegio che l’eccezione d’incompetenza territoriale proposta dalla
parte convenuta non introduce, infatti, nel processo un tema che necessiti
d’istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle
risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni
concernenti il merito della causa, da decidersi all’esito dell’istruzione
probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti
(Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15348 del 12/07/2011).
Non perspicua è l’affermazione della parte ricorrente secondo cui IES s.p.a.
avrebbe dovuto fornire prova del contratto: il Tribunale, infatti, ha ritenuto
irrilevante la stipula di un accordo formale, non essendo soggetto a tale onere
il contratto di fornitura. Al proposito non risulta censurabile né appare smentita
dalle prove costituite offerte dalle parti l’affermazione del Giudice secondo cui
difettavano elementi dimostrativi della riferibilità delle Condizioni generali recanti la sottoscrizione della Aceto Luigi s.r.I.- ad altro precedente rapporto di
vendita intercorso tra le stesse parti, diverso dalla fornitura oggetto di
controversia, tenuto conto altresì che, in base a quanto risultava dagli atti ex
art. 38 c.p.c., la mera richiesta dell’attrice di produzione del contratto scritto
non impediva “ex se” -non essendo contestata la esecuzione della fornitura- di
3
RG n 25855/2017
ric.Aceto Luigi s.r.l. c/ res. IES s.p.a.

Cons I
Stefano iieri

questa Corte in data 26.6.2018, oltre il termine perentorio previsto dalla

ritenere la applicabilità al rapporto controverso del documento contenente le
Condizioni generali depositato da IES s.p.a..
Non risulta peraltro neppure smentita, dalla ricorrente, l’affermazione del
Tribunale secondo cui la difesa attorea non aveva eccepito la esistenza di altri
rapporti con IES s.p.a., “riconoscendo anzi che l’unico rapporto negoziale in

Inconferente al riguardo è poi il documento di trasporto dal quale risulta la
esistenza di un vettore-terzo (Deposito Meridionale Petroli s.r.I.), non essendo
dato comprendere in che modo il rapporto di trasporto possa inficiare il
collegamento istituito tra il contratto di fornitura e le Condizioni generali: se
come viene correttamente rilevato dalla stessa ricorrente, la verifica della
questione di competenza va effettuata sulla scorta delle prove costituite ed allo
stato degli atti (Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22524 del 20/10/2006; id.
Sez. 3, Ordinanza n. 12455 del 21/05/2010), deve evidentemente escludersi la
possibilità di effettuare accertamenti ed indagini intese a verificare un
collegamento negoziale, meramente ipotizzato, tra il contratto di fornitura ed
altro contratto di trasporto asseritamente regolato dal Dlgs 21 novembre 2005,
n. 286 che prescrive la forma scritta ad substantiam, tanto più che, rimane del
tutto incerta la individuazione del soggetto parte contraente del rapporto di
trasporto ed indimostrata la comunicazione del requisito di forma a pena di
nullità anche al contratto di fornitura.
In conclusione il ricorso per regolamento necessario di competenza deve
ritenersi infondato e va conseguentemente ri ettato.
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C9 LifuitírtUDR- 43-À
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Rigetta il ricorso per .regolamento necessario di competenza(‘
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‘,D LAA pLA 4-A•(The-Condanna la ricorrente al pagamento in favore della résistente, delle spese del

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giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
4
RG n 25855/2017
ric.Aceto Luigi s.r.l. c/ res. IES s.p.a.

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Stefano Myieri

essere con la IES era quello oggetto di causa”

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

Roma, 27.6.2018
Il Presidente

(Adelaide Amendola)
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norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

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