Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20491 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 11/10/2016), n.20491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22385-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A.M., L.G., nella qualità di eredi di

G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. STOPPANI 1, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO PITRUZZELLA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO COMANDE’, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 660/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 12/12/2013, depositata il 27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente G.M., esercente attività di medico pediatra, convenzionato con il SSN, la quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 660/1/2014, depositata il 27 febbraio 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente, avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa dagli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, dato atto che la contribuente si avvaleva della collaborazione di un solo dipendente part-time, addetto alla porta ed alla pulizia dello studio, affermava la carenza del presupposto impositivo, non sussistendo un’organizzazione ed un impiego di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, dovendo in particolare escludersi che l’impiego di un solo dipendente integrasse il requisito dell’autonoma organizzazione.

Con i due motivi di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e degli artt. 115 e 116 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap, in quanto la presenza anche di un solo collaboratore o lavoratore dipendente deve ritenersi circostanza sufficiente a configurare il presupposto d’imposta, anche con riferimento ai c.d. medici convenzionati.

Deve in via pregiudiziale affermarsi l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Risulta infatti che la notifica della sentenza della CTR ex artt. 325 e 326 c.p.c. fu perfezionata ex art. 149 c.p.c., mediante consegna all’Agenzia delle Entrate di Palermo, in data 30 maggio 2014, come attestato dalla copia della busta indicante i timbri di ricezione della raccomandata contenente la sentenza impugnata (la sentenza n. 660/14/01 CTR Sicilia).

L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione solo in data 18 settembre 2014 e quindi oltre il termine perentorio di 60 gg. decorrente dal 30 maggio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.000,00 Euro per compensi oltre ad accessori di legge, nonchè rimborso spese vive in misura di 200,00 Euro e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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