Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20491 del 06/09/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20491 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

ricorrente

contro
ABBRUZZESE DE NAPOLI (o DE PAOLI) Onofrio, elettivamente
domiciliato in Roma, via Pasubio n. 2, presso l’avv. Fabrizio Hinna Danesi,
che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
112/26/07, depositata il 21 giugno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile

Data pubblicazione: 06/09/2013

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Pietro Garofoli per la ricorrente e l’avv. Fabrizio
Hinna Danesi per il controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio
Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale,
assorbito l’incidentale.
Ritenuto in fatto

sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in
epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è
stato riconosciuto ad Onofrio Abbruzzese, già dirigente Enel, il diritto al
rimborso della maggiore ritenuta IRPEF operata, rispetto all’aliquota del
12,5%, sulla parte relativa al rendimento della somma versatagli, nel 2000, a
titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa
aziendale (PIA).
2. Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
condizionato, al quale a sua volta resiste l’Agenzia delle entrate.
3. La ricorrente ha anche depositato memoria.
Considerato in diritto
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 cod. proc. civ.
2. Premesso che la sentenza impugnata deve essere interpretata nel senso
che al contribuente è stata riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota del 12,5
per cento sulla sola parte relativa al rendimento (con applicazione, per la
“sorte capitale”, dell’ordinario regime della tassazione separata), con i tre
motivi del ricorso principale e con l’unico motivo del ricorso incidentale – i
quali, per la loro intima connessione, vanno trattati congiuntamente – viene
riproposta la questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di
liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale
erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A.
3. La questione è stata risolta dalle Sezioni unite di questa Corte con la
sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il
seguente principio: .
Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui all’art. 6
della legge n. 482 del 1985 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra
l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del
2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti
al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da
epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle
somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di
previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati
entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento
finanziario del capitale; per tale dovendosi intendere, come espressamente
precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il
“rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo,
del capitale accantonato” (cfr., tra le altre, Cass. nn. 287 e 5376 del 2012,
3785 del 2013).
4. Pertanto, va accolto, nei detti termini, il ricorso principale e va
rigettato l’incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione alla censura accolta e la causa rinviata, per i necessari
accertamenti di fatto, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale del Lazio, la quale provvederà anche in ordine alle spese del
presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale del Lazio.
3

dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1

SNTE D.
N. 131

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Così deciso in Roma il 10 aprile 2013.

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