Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20491 del 03/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20491 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25400-2017 R.G. proposto da:
COCCHI GUIDO, COCCHI SILVIA, COCCHI SIMONE, in proprio e nella qualità di
procuratori generali di BONACINI GRAZIELLA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
BOZZA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO
FALDELLA;
– ricorrenti contro
COOPERATIVA COSTRUZIONI SOC. COOP. IN L.C.A., in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la

1
RG n 25400/2017
ric. Cocchi+3 c/ res. Palazzi s.r.l. + altri

es’-d”
8′

Data pubblicazione: 03/08/2018

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SABRINA DE MARTIN,
FRANCESCA POZZEBON;
– resistente contro

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE PETRELLA, MARCO DALLA
VE RITA’ ;
– resistente contro
UNIPOL BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA TOGNI, PAOLO
STANZIANI;
– resistente contro
COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESE (CESI) IN LCA, C. ASTRALE SRL IN
LIQUIDAZIONE, BPER BANCA SPA;
– intimati per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
BOLOGNA, depositata il 18/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale MAURO VITIELLO, che chiede che la Corte di Cassazione,
in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, cassi l’ordinanza impugnata

RG n 25400/2017
ric. Cocchi+3 c/ res. Palazzi sr.!. + altri

CA
Stefa

I

vieri

PALAZZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

e disponga quanto necessario per la prosecuzione del giudizio avanti il
Tribunale di Bologna,
IL COLLEGIO
Premesso :

depositata in data 26.9.2017, comunicata via PEC in data 28.9.2017, ha
disposto la sospensione necessaria ex artt. 295 c.p.c. della causa
pendente tra Palazzi s.r.l. ed altre società cooperative edili e costruttrici,
da un lato, e Cocchi Guido, Cocchi Silvia e Cocchi Simone, in proprio e
n.q., procuratori generali Bonacini Graziella, dall’altro, avente ad oggetto
l’inadempimento del preliminare di vendita di cinque appartamenti,
stipulato in data 5.11.2013, nonché le domande di accertamento della
risoluzione del contratto per impossibilità della prestazione ex art. 1463
c.c. (sopravvenuto difetto di edificabilità dei terreni per

“factum

principis”) o in alternativa per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.
1467 c.c., ritenendo pregiudicato tale giudizio dalla causa intentata dalle
predette società avanti il TAR Emilia Romagna per l’accertamento della
nullità delle delibere adottate dal Comune di San Lazzaro di Savena con
le quali le società erano state dichiarate decadute dalla attuazione del
Piano operativo comunale (POC) e del Piano urbanistico attuativo (PUA),
impedendo l’ulteriore prosecuzione ed ultimazione dei lavori edilizi
– che i ricorrenti deducono la illegittimità della sospensione ex art. 295
c.p.c. in quanto l’annullamento del POC e del PUA sarebbe da imputarsi a
fatto e colpa delle stesse società -parti promittenti venditrici- le quali non
avrebbero rilasciato al Comune

“le fidejussioni a garanzia della

esecuzione delle opere di urbanizzazione, necessarie per sottoscrivere la
convenzione urbanistica”.

In particolare censurano la ordinanza di

sospensione in quanto : 1-) attesa la prevedibile durata dal processo
amministrativo i ricorrenti verrebbero a subire un pregiudizio
3
RG n 25400/2017
ric. Cocchi+3 c/ res. Palazzi sr.!. + altri

Ste

Ieri

– che il Giudice del Tribunale Ordinario di Bologna con ordinanza

determinato dalla lesione del principio di ragionevole durata del processo
civile; 2-) la decisione del TAR non potrebbe in alcun modo fare stato nei
confronti dei ricorrenti che non hanno assunto la qualità di parti nel
processo amministrativo; 3-) che le società avevano manifestato una
condotta processuale contraddittoria, da un lato, contestando la

contratto era da ritenersi valido ed efficace; dall’altro proponendo
domande di risoluzione del medesimo contratto; 4-) la decadenza dal
POC e dal PUA deliberata dal Comune “è

fatto esterno rispetto al

rapporto contrattuale che lega i ricorrenti alle società edilizie” ciò che
esclude un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi; 5-) le domande
svolte dalle società determinano una divisibilità dell’unica obbligazione
che le stesse congiuntamente hanno assunto nei confronti della parte
pronnissaria acquirente; 6-) il Giudice del Tribunale di Bologna avrebbe
violato l’rodine di trattazione delle questioni ex art. 276 c.p.c. in quanto,
prima di pronunciare la sospensione ex art. 295 c.p.c., avrebbe dovuto
esaminare la “ammissibilità” delle domande di risoluzione proposte dalle
società che “confliggevano con le plurime istanze…..di ottenere dal
Comune una proroga e/o una sospensione del termine per sottoscrivere
la convenzione con la consegna contestuale delle fidejussioni ”

che hanno svolto difese, depositando memorie ex art. 47 uc. c.p.c.
Palazzi s.r.I.; Cooperativa Costruzioni soc. coop. in Lca, che hanno
depositato anche memorie illustrative ex art. 380 ter comma 2 c.p.c.;
UNIPOL Banca s.p.a. , tutte concludendo per il rigetto del ricorso

che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso e conseguente annullamento
della ordinanza di sospensione

Ritenuto :

4
RG n 25400/2017
ric. Cocchi+3 c/ res. Palazzi s.r.l. + altri

C OTTS, e I
ieri
Stefan

escussione delle garanzie bancarie da parte dei Cocchi in quanto il

che il ricorso per regolamento necessario improprio assolve ai requisiti di
ammissibilità essendo individuabile dalla esposizione sommaria delle
vicende processuali la indicazione delle parti, le domande oggetto della
cognizione sottoposta all’AGO ed al TAR , le ragioni dedotte a sostegno
delle stesse

Corte con il mezzo impugnatorio del regolamento necessario improprio ai
sensi degli artt. 42 e 295 c.p.c., sono quelle formulate sopra ai nn. 2 e
4 (la censura sub n. 1 è irrilevante, in quanto fondata su una previsione
del tutto ipotetica e comunque non rilevante rispetto alla verifica dei
presupposti legali cui è condizionato il provvedimento di sospensione
necessaria del processo; le censure sub n. 3 e n. 5 attengono a questioni
inerenti il giudizio merito, estranee all’oggetto della impugnazione per
regolamento necessario; la censura sub n. 6 impinge in una valutazione
discrezionale del Giudice e comunque prescinde dall’ordine gerarchico di
esame prioritario delle questioni pregiudiziali di rito e di merito, atteso
che quella che i ricorrenti definiscono verifica della “ammissibilità” delle
azioni esercitate dalle società, altro non è che lo stesso accertamento
della fondatezza nel merito delle domande di risoluzione contrattuale da
quelle proposte)
che la eccezione formulata da Cooperativa Costruzioni soc. coop. in Lca,
volta a far valere il difetto di rituale instaurazione del contraddittorio per
omessa notifica del regolamento improprló” anche a Banca di BolognaCredito cooperativo soc. coop., è priva di pregio in quanto detta parte,
intervenuta volontariamente nella causa pendente avanti il Tribunale di
Bologna, aveva già manifestato implicita adesione alla tesi dei ricorrenti,
ritenendo insussistente la relazione di pregiudizialità necessaria con il
processo amministrativo, avendo il difensore della banca espressamente
richiesto, a verbale di udienza, la prosecuzione del giudizio di merito, non
5
RG n 25400/2017
ric. Cocchi+3 c/ res. Palazzi sr.!. + altri

rel
C
Stefano livieri

che le sole censure del ricorso, pertinenti al sindacato rimesso a questa

venendo pertanto in questione alcun pregiudizio al diritto di difesa della
parte intervenuta che, peraltro, non potrebbe comunque essere fatto
valere da un diverso soggetto processuale in quanto privo di
legittimazione
– che il ricorso è fondato.

civ. – come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 – non vi è più
spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del
processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione
legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà – oltre che inconciliabile con il
disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato
art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio
di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia
con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro
del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.. Dalla esclusione della
configurabilità di una sospensione facoltativa “ope iudicis” del giudizio, deriva
sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42
cod. proc. civ., di ogni sospensione del processo – nella specie adottata dal
tribunale con ordinanza del 12 novembre 2009 -, quale che ne sia la
motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in
presenza di un caso di sospensione “ex lege” (cfr. Corte cass.
Ordinanza n.

14670 del 01/10/2003; id. Sez.

1, Ordinanza n.

Sez. U,
2089 del

31/01/2007; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23906 del 25/11/2010).
Orbene lo stesso art. 295 c.p.c. delinea una specifica ipotesi di sospensione
ex lege laddove giustifica in relazione al rischio di possibili giudicati
contrastanti la sospensione necessaria del processo, richiedendo quindi non
solo l’indispensabilità logica dell’antecedente avente carattere pregiudiziale, ma
anche l’indispensabilità giuridica, nel senso che l’antecedente logico venga

6
RG n 25400/2017
ric. Cocchi+3 c/ res. Palazzi sr.!. + altri

re!
C
vieri
Stefano

Occorre ribadire che nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc.

postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra
giudicati, ipotesi che ricorre nel caso in cui la causa pregiudicante abbia ad
oggetto una situazione sostanziale che rappresenti fatto costitutivo, o
comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale
oggetto della causa pregiudicata, essendo pertanto la decisione del processo

processo pregiudicato (cfr. Corte cass.

Sez.

2,

Ordinanza n.

9901 del

28/04/2006 ; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26469 del 09/12/2011).
E’ ben vero che la norma non prevede la peculiare ipotesi di pregiudizialità
tra causa civile e giudizio amministrativo, ma tale ipotesi non può ritenersi a
priori esclusa, laddove l’accertamento compiuto dal Giudice amministrativo sia
suscettivo di produrre l’efficacia di giudicato tra le stesse parti della causa civile
pregiudicata, in tal senso essendo necessario che il giudizio amministrativo
abbia ad oggetto situazioni giuridiche di diritto soggettivo che si inseriscono
quali elementi della fattispecie costituiva del diritto controverso nel giudizio
civile: deve infatti ribadirsi il principio secondo cui la sospensione necessaria
del processo, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., presuppone non soltanto
che tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità giuridica, nel senso
che la situazione sostanziale che costituisce oggetto di uno di essi rappresenti
fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di quella che costituisce
oggetto dell’altro, ma anche che, per legge o per esplicita domanda di una
delle parti, la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di
giudicato, ben potendo altrimenti risolverla in via incidentale il giudice della
causa pregiudicata, nell’ottica di una sollecita definizione della controversia, la
quale, avendo trovato riconoscimento nell’art. 111 Cost., prevale sull’opposta
esigenza di evitare un contrasto tra giudicati (Corte cass. Sez. 1, Sentenza n.
24859 del 22/11/2006; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4183 del 02/03/2016).
La indicata condizione ricorre “solo nel caso che il giudice amministrativo sia
chiamato a definire questioni di diritto soggettivo nell’ambito di attribuzioni
7
RG n 25400/2017
ric. Cocchi+3 c/ res. Palazzi s.r.l. + altri

Con el
Stefanò. ÒJlsv ieri

principale idonea a definire, in tutto o in parte, il “thema decidendum” del

giurisdizionali esclusive, mentre, qualora davanti al giudice amministrativo sia
impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, non può disporsi
la sospensione del giudizio civile, ancorché connesso con quello
amministrativo, potendo il giudice ordinario disapplicare i provvedimenti a
tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti provvedimenti
(cfr.

Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 12901 del 24/05/2013).
Orbene nel caso di specie avanti il Giudice amministrativo si controverte non
in materia di interessi legittimi, e dei vizi di legittimità afferenti cioè l’esercizio
di scelte rimesse all’esercizio di potestà inerenti competenze discrezionali della
Amministrazione, sibbene della illegittima risoluzione dell’accordo ex art. 18
legge regionale n. 20/2000 stipulato in data 7.4.2011 nonché delle
contrapposte domande relative all’inadempimento delle società alle
obbligazioni scaturenti dell’indicato accordo ed all’inadempimento contestato
invece al Comune per violazione degli obblighi contrattuali di buona fede
avendo dichiarato decadute le società dal diritto di attuazione del POC e del
PUA in difetto del presupposto del grave inadempimento. Trattasi quindi di
materia del diritto delle obbligazioni devoluta alla giurisdizione esclusiva del GA
dall’art. 133, comma 1, lett. f), del Dlgs 2.7.2010 n. 104 (CPA).
Tuttavia la pur astratta configurabilità, tra la causa amministrativa e quella
civile, di una relazione interferente logicamente tra situazioni giuridiche di
diritto soggettivo, non è sufficiente nel caso di specie a ravvisare il nesso di
pregiudizialità tecnico-giuridica in senso stretto che soltanto legittima la
sospensione ex art. 295 c.p.c. in quanto, come puntualmente rilevato da
questa Corte

“non sussiste il pericolo del conflitto di giudicati, allorché il

possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra
pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi
in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 11085 del
13/05/2009; Cass. 2263 del 16/02/2012). … In relazione a tale effetto ostativo
8
RG n 25400/2017
ric. Cocchi+3 c/ res. Palazzi s.r.l. + altri

rei
Stef.

vieri

(Cass., 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 9558 del 12/06/2012)…..”

va osservato che il rapporto di pregiudizialità richiesto dalla norma in esame
non può configurarsi nelle ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché
la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle
diverse parti dell’altro, non può perciò stesso costituire il necessario
antecedente logico giuridico della relativa decisione (Cass. 19.2.2000, n.

Ne segue che il Giudice del Tribunale di Bologna – senza dovere attendere la
definizione del giudizio amministrativo, insuscettibile comunque di spiegare
alcuna efficacia di giudicato sul rapporto controverso nel giudizio civile – bene
può conoscere “incidenter tantum” se debba o meno imputarsi ad eventuale
responsabilità delle società la mancata attuazione dell’accordo stipulato con il
Comune con conseguenti riflessi sull’accertamento devoluto alla sua cognizione
in ordine alla verifica della imputabilità alle società dell’inadempimento
colpevole del contratto preliminare di vendita stipulato con i promissari
acquirenti Cocchi, ovvero alla verifica dei presupposti legittimanti la risoluzione
del medesimo contratto per “factum principis” della Amministrazione o per
eccesiva onerosità sopravvenuta.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullamento del
provvedimento di sospensione impugnato, dovendo disporsi la prosecuzione
del giudizio pendente tra le parti avanti il Tribunale di Bologna che provvederà
anche alla liquidazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per regolamento improprio ex art. 42 c.p.c. ed ordina la
prosecuzione del processo pendente avanti il Tribunale Ordinario di Bologna.
Spese rimesse.
Roma, 27.6.2018
Il Presidente
9
RG n 25400/2017
ric. Cocchi+3 c/ res. Palazzi s.r.l. + altri

• dit

GAAA
Cois.el
vieri
Stefano

1907)…..” (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 12901 del 24/05/2013).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA