Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20490 del 30/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 30/07/2019), n.20490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Società T.M. Sant’Aniello Snc di C.M. e

V.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al

ricorso, dall’Avv. Salvatore Mascolo, il quale ha indicato recapito

PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Ciro

Cafiero, alla via della Conciliazione n. 44 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2344, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli il 17.02.2014 e pubblicata il 10.03.2014;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consiglier

Di Marzio Paolo.

la Corte osserva:

Fatto

FATTI DI CAUSA

all’odierna ricorrente Snc T.M. Sant’Aniello di C.M. e V.A., il 10.12.2011 l’Agenzia delle Entrate-Ufficio di Napoli, notificava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), attinente ad IVA ed IRAP, oltre accessori, e relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ente impositore procedeva a rettifica del reddito d’impresa in Euro 184.020,00, a fronte di un importo dichiarato di Euro 30.407,00, in conseguenza di verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, conclusesi con l’emissione di Processo Verbale di Costatazione. A seguito di accertamenti bancari, gli accertatoci avevano contestato alla Snc movimentazioni non giustificate.

La società ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, e replicava che la contabilità della società era stata regolarmente tenuta; inoltre, le partecipazioni detenute dai soci in società diverse giustificavano le movimentazioni bancarie individuate sui loro conti correnti. Contestava, ancora, l’erronea applicazione dell’IVA “al 40%” e non al 4%, come invece previsto dalla legge per gli immobili che erano stati oggetto di cessione da parte della società ricorrente. La CTP accoglieva il ricorso, osservando che l’accertamento risultava fondato esclusivamente sulle movimentazioni bancarie, senza analizzare e contestare la contabilità della società (sent. CTR, p. 1).

Avverso la decisione adottata dalla CTP proponeva gravame innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania l’Ente impositore, richiamando la motivazione e gli esiti del PVC redatto dalla Guardia di Finanza il 29.5.2009. Contestava, quindi, che la CTP aveva ritenuto di poter giudicare prendendo in considerazione soltanto le indagini bancarie, trascurando di esaminare l’ulteriore elemento fondamentale costituito dall’intervenuto accertamento di cospicui ricavi, omessi nella dichiarazione dalla contribuente, che erano stati quantificati in applicazione delle percentuali medie di settore.

La CTR osservava, preliminarmente, che la produzione documentale offerta dalla controricorrente società solo sette giorni prima dell’udienza risultava inammissibile. Rilevava, quindi, che “l’avviso di accertamento è fondato su dati dichiarati dalla stessa società contribuente e sui rilievi contenuti nel PVC del 29.5.2009. La società contribuente ha tuttavia, nel corso del giudizio, contestato i rilievi, senza fornire la prova contraria” (sent. CTR, p. 2), di cui era onerata. In conseguenza accoglieva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria ed affermava, pertanto, la legittimità dell’accertamento.

Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, la società contesta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 32, in conseguenza del disposto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per essere la Commissione Tributaria Regionale impugnata incorsa in errores in procedendo che hanno comportato la lesione del diritto di difesa e comunque per essere incorsa nella “totale carenza di motivazione” (ric., p. 3).

1.2. – Mediante il secondo motivo di ricorso la società critica la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale campana per essere incorsa nella violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 11Cost. e dell’art. 132 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in conseguenza della “totale carenza di motivazione, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia” (ric., p. 6).

2.1. – Mediante il suo primo motivo di impugnazione la società ricorrente rivolge alla decisione assunta dalla CTR una pluralità di censure eterogenee. Innanzitutto contesta al giudice di secondo grado, una volta che aveva ritenuto inammissibile la propria produzione documentale effettuata in grado di appello perchè tardiva, di non aver affatto esaminato le difese che essa aveva proposto. Nella motivazione impugnata “non v’è traccia alcuna delle argomentazioni di questa difesa così come esplicitate nel corso del giudizio di primo e secondo grado” (ric., p. 3). La critica appare mal introdotta. La ricorrente, infatti, richiama proprie precedenti difese, ma non ha cura di riportare le formule con cui le aveva proposte, e neppure indica quando le stesse fossero state introdotte, e non consente pertanto a questa Corte di legittimità di verificare la tempestività e congruenza delle difese proposte, prima ancora di poter procedere alla valutazione della loro decisività. La società afferma di aver dedotto “puntualmente su ogni movimentazione bancaria contestata” (ric., p. 4), ma non chiarisce quando lo abbia fatto, con quali formule, sulla base di quale documentazione tempestivamente allegata, e neppure indica come abbia diligentemente coltivato le proprie contestazioni. Invoca la rilevanza di documentazione già prodotta in primo grado, ma non ha cura di indicare specificamente a quale documentazione intenda fare riferimento.

Il motivo di ricorso non rispetta i criteri di contestazione indicati dalla legge in relazione al giudizio di legittimità, e risulta pertanto inammissibile.

2.2. – Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente torna a contestare la violazione di legge, la nullità della sentenza ed il vizio di motivazione, in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale campana. Osserva che la motivazione adottata risulta scarna e non tigne conto delle osservazioni proposte dalla società e della documentazione da essa prodotta, incluse “numerose fatture”.

Al proposito non può che rinviarsi a quanto osservato in relazione al precedente motivo di ricorso circa le corrette modalità di contestazione nel giudizio di legittimità, atteso che occorre confermare il principio di diritto secondo cui “è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integrità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte”, Cass. sez. II 20.08.2015, n. 17049.

Anche in questo caso la ricorrente non indica specificamente a quali contestazioni ed a quale documentazione intenda operare riferimento. Rinnova quindi le sue critiche dipendenti dall’avere l’Amministrazione riferito le movimentazioni bancarie, rinvenute sui conti correnti dei soci, tutte alla ricorrente società, senza tener conto che essi avevano partecipazioni anche in altre società. La ricorrente, invero, non propone correttamente la propria critica, ed anzichè fornire la prova, su di essa gravante, che (tutte o) alcune delle movimentazioni bancarie accertate attenevano a diverse società, si limita a proporre l’argomento che le stesse avrebbero potuto, in astratto, essere riferibili ad attività proprie di altre società in cui i propri soci detenevano partecipazioni. In proposito appare sufficiente richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 32 consente all’Amministrazione finanziaria di riferire “de plano” ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui”, Cass. sez. V, 26.4.2017, n. 10249, concetto chiarito anche affermandosi che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili”, Cass. sez. V, 29.7.2016, n. 15857.

Contesta, ancora, la società ricorrente che la CTR non ha tenuto conto dell’applicazione dell’IVA secondo aliquote diverse in relazione a beni diversi, avendo applicato sempre l’IVA al 20%, mentre nelle fatturazioni relative ai box pertinenziali l’IVA era stata legittimamente applicata al 4%. Anche in questo caso deve osservarsi che la società non specifica in relazione a quali singoli immobili l’IVA sia stata fatturata con aliquota ridotta, e mediante quale documentazione tempestivamente prodotta la circostanza sia stata provata.

La ricorrente censura anche l’assenza di data sull’avviso di accertamento per cui è causa. Anche in questo caso non indica come e dove abbia proposto la relativa contestazione, e comunque non appare dubbio, anche in considerazione delle previe verifiche effettuate mediante il PVC, che l’avviso di accertamento abbia conseguito il suo scopo.

Ricorda l’impugnante, infine, il disposto di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 1, 3 e 5, a quanto è dato comprendere per domandare l’applicazione dell’istituto della “continuazione” tra le sanzioni, essendo stata sottoposta ad accertamento anche per gli anni 2004 e 2005. Anche in questo caso la ricorrente si limita ad una mera lagnanza, senza neppure indicare i procedimenti cui opera riferimento quali siano, se siano giunti a conclusione e quando. Per completezza sembra ancora opportuno ricordare che questa Corte ha, pure di recente, chiarito che “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, D.Lgs. n. 472 del 1997 ex art. 12, comma 5, in caso di separati processi per avvisi contenenti irrogazioni di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l’ultimo giudice deve rideterminare la “sanzione complessiva” fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato” Cass. sez. V, 12.4.2017, n. 9501.

Il secondo motivo di lagnanza deve essere, alla luce delle valutazioni espresse, anch’esso respinto.

In conseguenza, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Società T.M. Sant’Aniello Snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2019

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