Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20490 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. III, 28/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31616-2019 proposto da:

K.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1539/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.M., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente Commissione Territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4.

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della sua istanza dedusse di essere fuggito dal (OMISSIS) per sottrarsi al rischio di persecuzioni da parte degli abitanti del suo villaggio, in quanto, a seguito di un incidente stradale, egli veniva ingiustamente accusato di omicidio (così il ricorso, p. 2).

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento K.M. propose ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, che con ordinanza del 4.3.2017 rigettò il reclamo.

2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1539 del 04 aprile 2019.

La Corte ha sostenuto che:

a) il richiedente asilo non risultava credibile in quanto il quadro persecutorio rappresentato appariva generico e del tutto incoerente, oltre ad essere privo di riscontri probatori;

b) la domanda di protezione internazionale era in ogni caso infondata perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa fatti di persecuzione personale per motivi di etnia o alla sua condizione sociale;

c) la domanda di protezione sussidiaria era infondata perchè la situazione del Paese d’origine non permetteva di affermare una situazione di violenza indiscriminata, che comunque non era alla base delle istanze del richiedente, in quanto l’oggetto erano presunti atti persecutori per un motivo specifico;

d) la domanda di protezione umanitaria era infondata poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute non plausibili), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

3. La sentenza è stata impugnata per cassazione da K.M. con ricorso fondato su tre motivi.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6, e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU. Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti protezione internazionale fissata nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non avendo compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni proveniente dal richiedente stesso e la situazione personale del richiedente da eseguirsi mediate la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte non avrebbe applicato i parametri di cui all’art. 3 previsti per il vaglio di credibilità, ritenendo, in base ad un proprio personale convincimento, che il richiedente fosse un migrate economico, senza averne elementi di riscontro.

Dunque non avrebbe preso in considerazione la situazione individuale e le circostanze personali, in particolare, le condizioni sociali e la sua età.

Inoltre, sarebbe venuta meno al proprio dovere di collaborazione e motivazione del provvedimento, adottando una motivazione apparente non vagliando la vicenda persecutoria su base personale.

Il primo motivo è infondato.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tont court dei criteri di Cass. 8820/2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso, a far data dalle dichiarazioni rese in sede di audizione. Infatti il giudice del merito ha ritenuto che il ricorrente non sia stato in grado di indicare fondate e documentate ragioni che gli impedirebbero di fare rientro nel suo paese (cfr. decreto impugnato pag. 5, 6, 7 e 8).

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che in (OMISSIS) vi sia una situazione di instabilità tale da comportare minaccia grave alla vita e alla persona del richiedente”.

La Corte avrebbe omesso la puntuale verifica d’ufficio della zona di origine del ricorrente senza indicare neppure le fonti COI da cui si sarebbe fatto discendere l’assenza di violenza indiscriminata. Il pericolo si sarebbe dovuto valutare in relazione alla capacità delle autorità statuali di proteggere i propri cittadini per assicurare il controllo del territorio.

Il motivo è fondato.

Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente.

Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (cass. 28990/2018).

Nel caso di specie il giudice del merito ha errato perchè ha utilizzato Coi risalenti al 2014 e non ha effettuato la comparazione con le informazioni documentate dal ricorrente.

5.3 Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10, comma 3 e art. 19, comma 2, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima.

Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7, 14, 16 e 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione ai presupposti della protezione umanitaria; mancanza o quantomeno l’applicazione della motivazione e la nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni, artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6”.

La Corte territoriale, nell’escludere le misure tipiche di protezione internazionale, avrebbe dovuto vagliare il quadro soggettivo e oggettivo del Paese nuovamente, con specifico riferimento alla condizione personale del richiedente.

Inoltre la Corte territoriale avrebbe omesso di bilanciare la condizione di partenza, il contesto di reimmissione e di raffrontarli con la situazione che oggi il ricorrente ha raggiunto in Italia.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

6. Pertanto la Corte rigetta il primo motivo ricorso, accoglie il secondo motivo come in motivazione, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

Pertanto la Corte rigetta il primo motivo ricorso, accoglie il secondo motivo come in motivazione, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA