Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20490 del 28/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.28/08/2017),  n. 20490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 26728/2016

R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza in data

16/11/016 nel procedimento vertente tra J.G. contro

EQUITALIA SUD SPA, COMUNE SABAUDIA e PREFETTURA DI VITERBO, ed

iscritto al n. 44996/2015 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO, che ha concluso per

l’affermazione della competenza del Giudice di Pace a conoscere

della controversia.

Fatto

PREMESSO

– che il Giudice di Pace di Roma con ordinanza in data 7.1.2015 ha dichiarato la propria incompetenza su opposizione proposta, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, da J.G. – nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., Comune di Sabaudia e Prefettura di Viterbo – avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni alle norme del Codice della Strada portate da alcune cartelle notificate da Equitalia Sud s.p.a.

– che il Tribunale di Roma, adito in riassunzione, ha proposto istanza di regolamento di competenza ex officio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c. e art. 47 c.p.c., comma 3, deducendo che lo J. aveva impugnato il preavviso di fermo, contestando il vizio di invalidità del procedimento per omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione del credito ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28; che essendo il fermo misura coercitiva o cautelare alternativa alla espropriazione forzata e qualificandosi la opposizione come azione di accertamento negativo, la competenza sulla opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa a sanzioni pecuniarie per violazioni del TU n. 295 del 1992, era da attribuire al Giudice di Pace in base al criterio della materia previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 “senza alcun limite di valore”.

– che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte sostenendo che la interpretazione delle norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 204 bis, 205 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, comma 2, e L. n. 689 del 1981, art. 22 bis porta alla affermazione della competenza esclusiva ratione materiae del Giudice di Pace.

Diritto

RILEVATO

– che manca la prova della comunicazione alle parti del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, della ordinanza 9.11.2016 con la quale il Tribunale di Roma ha sollevato di ufficio il conflitto di competenza.

PQM

 

Dispone di richiedere all’Ufficio di Cancelleria del Tribunale di Roma la trasmissione della attestazione della effettuata comunicazione alle parti della ordinanza con la quale è stato sollevato d’ufficio il conflitto di competenza, ovvero, in difetto, dispone che detto Ufficio di Cancelleria provveda ad eseguire le comunicazioni previste dall’art. 47 c.p.c., comma 5.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017

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