Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20490 del 03/08/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20490 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 26728/2016 R.G.,
sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 16/11/2016 nel
procedimento vertente tra ANNI GIULIO contro EQUITALIA SUD SPA, COMUNE
DI SABAUDIA, PREFETTURA DI VITERBO, ed iscritto al n. 44996/2015 R.G. di
quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, che conclude per
l’affermazione della competenza del Giudice di Pace a conoscere della
controversia.
IL COLLEGIO

1
RG n. 26728/2016
Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Janni c/Equitalia+2)

C
Ste

rel.
livieri

Data pubblicazione: 03/08/2018

Premesso :
che il Giudice di Pace di Roma con ordinanza in data 7.1.2015 ha
dichiarato la propria incompetenza sulla opposizione proposta, ai sensi
dell’art. 615 comma 1 c.p.c., da Giulio Janni -nei confronti di Equitalia
Sud s.p.a., Comune di Sabaudia e Prefettura di Viterbo- avverso il

sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni alle norme del Codice della
Strada portate da due cartelle notificate da Equitalia Sud s.p.a.
che il Tribunale di Roma, adito in riassunzione, ha proposto istanza di
regolamento di competenza ex officio, ai sensi degli artt. 45 e 47,
comma 3, c.p.c., deducendo: a) che lo ]anni aveva impugnato il
preavviso di fermo, contestando il vizio di invalidità del procedimento per
1-omessa notifica delle cartelle di pagamento

e, comunque, 2-la

prescrizione del credito ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981, cui
rinvia l’art. 209 CdS; b) che essendo il fermo misura coercitiva o
cautelare alternativa alla espropriazione forzata e qualificandosi la
opposizione come azione di accertamento negativo, la competenza sulla
opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa a sanzioni pecuniarie per violazioni
del TU n. 295/1992, era da attribuire al Giudice di Pace in base al
criterio della materia previsto dall’art. 22 bis legge n. 689/1981 e dagli
artt. 6 e 7 Dlgs n. 150/2011 “senza alcun limite di valore”
che il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte sostenendo che
la interpretazione delle norme di cui agli artt. 204 bis, 205 Dlgs
30.4.1992 n. 285, e 7 comma 2, Dlgs 1.9.2011 n. 150 e 22 bis legge
689/1981 porta alla affermazione della competenza “ratione materiae”
del Giudice di Pace
Rilevato :

RG n. 26728/2016
Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Janni c/Equitalia+2)

C
Stefa

el.
ivieri

preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento

- che sussiste la prova della comunicazione alle parti del giudizio di merito, ai
sensi dell’art. 47 comma 5 c.p.c., della ordinanza 9.11.2016 con la quale il
Tribunale di Roma ha sollevato di ufficio il conflitto di competenza, avendo
trasmesso la Cancelleria del predetto Ufficio giudiziario, ottemperando alla
richiesta disposta da questa Corte con ordinanza interlocutoria del 28.8.2017,
della comunicazione della ordinanza in data

16.11.2016 agli indirizzi PEC dell’avv. Alessandra Calabrò e dell’avv. Raffaele
Mario Vavalà
– che, nelle more, con ordinanza della Sezione VI-3 in data 31.1.2017 n. 2567
e 2568 ed in data 16.2.2017 n. 4176, è stata disposta la rimessione al Primo
Presidente della questione di massima importanza in ordine alla esatta
qualificazione della competenza, per valore o per materia, del Giudice di Pace
in ordine alla opposizione proposta avverso il preavviso di fermo o le misure
del fermo amministrativo e della ipoteca adottati dall’Agente per la riscossione,
con la quale vengono dedotti vizi inerenti agli atti presupposti (cartella di
pagamento; atto irrogativo della sanzione pecuniaria) concernenti sanzioni
pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, sicchè alla
adunanza 19.12.2017 è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in
attesa della pronuncia delle SS.UU.
– che le Sezioni Unite di questa Corte con Sentenza n. 10261 del 27/04/2018
hanno statuito sulla questione rimessa dalle predette ordinanze affermando il
principio di diritto, espresso nella seguente massima elaborata dal CED,
secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della
strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle
controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art.
7, n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore
nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto,
per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi

3
RG n. 26728/2016
Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Janni c/Equitalia+2)

el.
Stefoo Olivieri

“attestazione telematica”

criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del
preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.”
Ritenuto :
– che, essendo la Corte chiamata a “statuire sulla competenza” ex artt.
49co2 e 382co2 c.p.c. pronunciando in modo definitivo sulla questione

comma terzo, cod. proc. civ. con riguardo alla rituale e valida rilevazione ex
officio della questione di competenza
– che dall’esame diretto degli atti del fascicolo di ufficio del giudizio di merito
emerge palese la irritualità della pronuncia di incompetenza adottata con la
ordinanza riservata depositata in data 16.11.2016 con la quale è stata rilevata
e decisa la questione pregiudiziale: ed infatti, risulta che la causa è stata
originariamente assegnata alla sez. IV bis del Tribunale di Roma ed il Giudice
della esecuzione alla udienza fissata per la prima comparizione ha emesso i
provvedimenti interinali assegnando termine per la introduzione della causa di
merito; le parti hanno iniziato la causa di merito avanti la XII sez. del
medesimo Tribunale ed Equitalia Sud s.p.a. ha contestato la competenza per
materia del Giudice ad quenn, ritenendo competente il Giudice di Pace; alla
udienza del 27.10.2016 la causa è stata rinviata per la precisazione delle
conclusioni; il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione depositando la
ordinanza che solleva il conflitto di competenza ex officio
– che la istanza per regolamento di ufficio ex art. 45 c.p.c. va dichiarata
inammissibile in quanto a norma dell’art. 38 cod. proc. civ., nel testo introdotto
dall’art. della legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della
distinzione tra criteri di competenza “forti” e “deboli”, l’incompetenza per
materia o per territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., deve essere
eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio entro la prima udienza di trattazione,
anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede: pertanto, quando 4
RG n. 26728/2016
Reg. ufficio art. 45 c.p.c. (Janni c/Equitalia+2)

Con el.
Stefa Ò1vieri

pregiudiziale, occorre accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38,

a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Giudice adito – la
causa prosegue in riassunzione davanti al Giudice “ad quem” ritenuto
competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre
la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la
possibilità di chiedere il regolamento di competenza, non rilevando, a tal fine,

perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal
Giudice “a quo” non ha altro potere che quello di impugnarla (cfr. Corte cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 1553 del 05/02/2002; id. Sez. 3, Ordinanza n. 5962 del
17/03/2006; id. Sez. 3, Ordinanza n. 11185 del 07/05/2008; id. Sez. 6 – 3,

Ordinanza n. 10845 del 17/05/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15951 del
20/07/2011 ; id. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16888 del 05/07/2013 ; id. Sez. 6 3, Ordinanza n. 5225 del 05/03/2014 Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6474 del
31/03/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7834 del 17/04/2015 ; id. Sez. 6 – 3,

Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015 ; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23106 del
12/11/2015; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3220 del 07/02/2017)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la istanza per regolamento di ufficio della competenza
proposta dal Tribunale Ordinario di Roma.
Roma, 27.6.2018
Il Presidente

(Adelaide Amendola)

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che una delle parti abbia riproposto l’eccezione nell’udienza di comparizione,

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