Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2049 del 30/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2049 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 11594-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO TOSI, giusta procura
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INDELICATO GAETANO;

– intimato avverso la sentenza n. 435/2011 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 27.10.2011, depositata il 05/11/2011;

Data pubblicazione: 30/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI.

ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ.;
” Con ricorso notificato in data 30 aprile-11 maggio 2012, la s.p.a.
Poste Italiane ha chiesto la cassazione della sentenza depositata il 5
novembre 2011, con la quale la Corte d’appello di Brescia aveva
dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro
subordinato con Gaetano Indelicato per il periodo dal 10 febbraio al
31 marzo 2007, con conseguente conversione a tempo indeterminato
del contratto e la condanna della società al risarcimento danni.
L’intimato non si è difeso in questa sede.
Successivamente la difesa della società ricorrente ha
depositato nella cancelleria della Corte copia del verbale
dell’accordo conciliativo raggiunto il 19 luglio 2012 in sede
sindacale dalle parti in ordine alla controversia in parola.
Il ricorso andrà conseguentemente dichiarato
inammissibile per il venir meno dell’interesse allo stesso, a
seguito dell’intervenuta conciliazione”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili atteso il venir meno dell’interesse della parte
ricorrente all’impugnazione in conseguenza della intervenuta
conciliazione.
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile . Nulla spese
attesa la mancata costituzione dell’intimato.
2
Ric. 2012 n. 11594 sez. ML – ud. 07-11-2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese

Roma , camera di consiglio del 7 novembre 2013

ietro Curzio

Funzionari

42,

. udiziario
RICO

z

l Presidente

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