Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2049 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. III, 29/01/2010, (ud. 26/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18719-2005 proposto da:

A.R. (OMISSIS), A.N.

(OMISSIS), AL.LI. (OMISSIS), A.

A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato PRESTA

TONINO, rappresentati e difesi dagli avvocati FERRARA ALESSANDRO,

SIRIMARCO GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE ERCOLE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VETERE VINCENZO giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 354/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 18/9/2004, depositata il 11/04/2005, R.G.N. 766/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2009 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SIRIMARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’iter processuale può essere così ricostruito sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 21 marzo 1985 B.I. conveniva in giudizio davanti alla Pretura di San Marco Argentano Al.Li.

e A.C. per ivi sentire accertare e dichiarare che, nella sua qualità di proprietaria e diretta coltivatrice di un fondo rustico, aveva diritto di prelazione nell’acquisto di un terreno confinante, comperato dall’ Al. in regime di comunione col coniuge, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile in suo favore.

Resisteva la Al., la quale contestava che la B. rivestisse la qualifica di coltivatrice diretta ed allegava che al momento della vendita, il fondo oggetto di riscatto era detenuto in fitto da lei stessa da oltre tre anni. Evidenziava altresì che la vendita aveva riguardato la sola nuda proprietà.

Con sentenza del 7 giugno 2001 il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda.

Proposto gravame, la Corte d’appello di Catanzaro, in data 18 settembre 2004, lo respingeva.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione Al.

L., A.A., A.R. e A. N., gli ultimi tre nella qualità di eredi di A. C., articolando sette motivi.

Resiste con controricorso B.I..

I ricorrenti hanno altresì depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo di ricorso gli impugnanti denunciano violazione del comb. disp. della L. 14 agosto 1971, art. 7, e della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8.

Deducono che nella fattispecie sarebbe rimasto del tutto indimostrata la sussistenza del requisito della mancata effettuazione di vendite di fondi rustici nel biennio antecedente all’esercizio dell’azione di riscatto, non essendo utile, a tal fine, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, L. n. 15 del 1968, ex art. 4 prodotta dall’attrice, trattandosi di documentazione priva di valore probatorio nel giudizio civile, governato dal principio dell’onere della prova (confr. Cass. n. 1562 del 2004; n. 7299 del 2004; n. 15306 del 2004; n. 21328 del 2004).

1.2 Col secondo mezzo i ricorrenti deducono violazione del comb.

disp. della L. 14 agosto 1971, art. 7 della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, nonchè dell’art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., ricordando che, in base a tali norme colui che eserciti il riscatto agrario deve dimostrare il requisito della coltivazione abituale, inteso quale normale, stabile e continuativo svolgimento di lavori agricoli, con percezione di un reddito.

1.3 Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè mancanza di motivazione per avere il giudice di merito accolto la domanda, malgrado gli innumerevoli elementi dimostrativi della insussistenza del requisito della abitualità ed usualità della adibizione di B.I. al lavoro agricolo, valorizzando il dato della modesta estensione del terreno, che non poteva essere di alcun ausilio per stabilire la legittimità dell’azione di riscatto.

1.4 Col quarto motivo gli impugnanti denunciano violazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, art. 2697 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., nonchè insufficienza della motivazione, per avere il giudice d’appello ritenuto non univoco l’esito della prova orale volta a dimostrare che gli appellanti avevano preso in affitto il fondo di cui è causa, laddove il decidente avrebbe dovuto statuire in ordine alla esistenza dell’affitto e, in caso affermativo, affrontare il problema dell’inizio del rapporto.

1.5 Col quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 980 cod. civ. e art. 102 cod. proc. civ., rilevando che sul bene esisteva il diritto reale di usufrutto del coniuge, il quale non poteva essere trasferito a seguito dell’esercizio della prelazione.

L’illegittimità della impugnata sentenza era particolarmente visibile a sol considerare che l’usufrutto apparteneva a terzi estranei al giudizio, mai intervenuti nello stesso, di modo che, ferma la possibilità, riconosciuta dal Supremo Collegio (Cass. n. 9651 del 1990) di riscattare la sola nuda proprietà, il giudice di merito aveva disposto il trasferimento del diritto di un soggetto che non era parte in causa.

1.6 Col sesto motivo i ricorrenti deducono violazione della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, e L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, sostenendo che erroneamente era stato ritenuto irrilevante il fatto che il confinante era proprietario solo pro quota del fondo, laddove tale circostanza rendeva possibile che, in sede di divisione, venisse attribuita al prelazionante una parte del predio distante dal confine di quello oggetto di retratto.

2.1 Il ricorso è destituito di fondamento e non può, pertanto, essere accolto.

Con riferimento alle critiche svolte nel primo motivo, ricorda il collegio che si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua doglianza, la violazione di una norma di diritto non invocata davanti ai giudici di merito e richiami, per sostenerne l’applicabilità, elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi (confr. Cass. civ., 1, 30 marzo 2007, n. 7981; Cass. civ. 1, 27 novembre 1999, n. 13256).

In particolare, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, qualora una determinata questione giudica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione, dovendo i motivi del ricorso per cassazione investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440; Cass. civ., sez. 1, 13 aprile 2004, n. 6989).

Nel caso di specie, la questione della inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a dimostrare la sussistenza del requisito della mancata effettuazione di vendite di fondi rustici nel biennio antecedente all’esercizio dell’azione di riscatto è rimasta fuori dal dialogo processuale svoltosi tra le parti nelle fasi di merito, ove la sufficienza della prova offerta dall’istante di tale condizione soggettiva, necessaria ai fini del positivo esperimento del diritto di prelazione, non risulta mai posta in discussione (confr. Cass. 7 luglio 2005, n. 14306).

In particolare, la circostanza che il giudice di prime cure avesse ritenuto, sulla base dell’atto notorio prodotto dalla B., che l’attrice aveva dimostrato la ricorrenza di quel requisito, rendeva ancor più pregnante l’onere dei ricorrenti di allegare, con le specificazioni richieste dall’ottemperanza al principio dell’autosufficienza, che siffatta statuizione era stata gravata da appello e che il giudice di secondo grado non aveva pronunciato al riguardo, denunciando l’anomalia ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ..

Del resto la produzione risulta avvenuta in un contesto interpretativo che ammetteva che la prova della mancata vendita di fondi rustici nel biennio antecedente all’esercizio della prelazione potesse essere data a mezzo di presunzioni, specificamente menzionandosi, a tal fine, quelle nascenti da dichiarazione sostituiva di atto notorio (confr. Cass. civ. 3, 25 gennaio 1991, n. 756): orientamento per la verità disatteso dalla successiva giurisprudenza di legittimità che, a partire dall’arresto delle sezioni unite n. 10153 del 1998, pur riconoscendo a siffatto mezzo attitudine certificativa, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. ed in determinate attività e procedure amministrative, ha tuttavia a esso negato valore probatorio, anche indiziario, nel giudizio civile (confr. Cass. civ., sez. unite, 14 ottobre 1998, n. 10153).

2.2 Infondate sono le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, che per la loro evidente connessione, si prestano a essere esaminate congiuntamente.

Merita evidenziare che la Corte territoriale, dato atto della composizione del nucleo familiare della B. e del fatto che la stessa era dedita ad attività commerciale, il coniuge a un lavoro dipendente e i figli a studi universitari, ha ritenuto di potere nondimeno affermare la sussistenza delle condizioni per il vittorioso esperimento del riscatto, considerando la modestissima estensione del terreno in contestazione, il dato, di comune esperienza, che alla coltivazione è di ausilio anche l’uso di macchine agricole, nonchè le deposizioni dei testi escussi, concordi nel riferire che vi era effettiva attività di coltivazione del fondo da parte dei componenti della famiglia dell’appellata.

2.3 Osserva il collegio che l’apparato argomentativo col quale il giudice di merito ha motivato il suo convincimento è logicamente e giuridicamente corretto.

Mette conto all’uopo ricordare che, nel definire il concetto di coltivatore diretto la L. n. 203 del 1982, art. 6 si limita a stabilire che sono tali coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè la forza lavorativa impiegata costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie, anche dell’impiego delle macchine agricole. Nel testo normativo manca, dunque, qualsivoglia riferimento alla esclusività dell’attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate dall’agricoltore, su terreni diversi o in settori extragricoli, ancorchè in misura prevalente (Cass. civ. 3, 8 febbraio 2006, n. 2663; Cass. civ., 3, 4 dicembre 2000, n. 15438).

Ne deriva che la valutazione operata dal giudice di merito, basata sugli esiti della prova orale espletata, su dati incontrovertibili, quali le ridotte dimensioni del fondo oggetto di retratto (correttamente valorizzata dal giudice di merito, alla luce del dettato della norma innanzi richiamata), nonchè su considerazioni ispirate a criteri di comune buon senso e a massime di esperienza ampiamente condivisibili, resiste alle critiche degli impugnanti.

In realtà queste, deducendo in termini puramente assertivi la violazione dei principi in materia di retratto agrario, tendono surrettiziamente a introdurre una revisione del merito della decisione impugnata, preclusa in sede di legittimità: parte ricorrente, invero, pur deducendo che la Corte territoriale, in tesi, ha malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione dei vari motivi ed è incorsa in vizi motivazionali, si limita a censurare la interpretazione data dal giudice del merito alle risultanze di causa, interpretazione, a parere degli impugnanti, inadeguata, sollecitando, così, contra legem, e in violazione del limiti propri del giudizio di cassazione, un nuovo apprezzamento di merito di quelle stesse risultanze.

Con particolare riguardo, poi, alle doglianze svolte nel secondo mezzo, la denuncia di violazione di legge in esso contenuta consiste, a ben vedere, in una mera parafrasi del testo normativo laddove, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, è inammissibile il ricorso nel quale la censura si risolva in affermazioni apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (Cass. 15 febbraio 2003, n. 2312).

2.4 Privo di pregio è altresì il quarto motivo, con il quale i ricorrenti contestano l’assunto della Corte d’appello secondo cui la prova volta a dimostrare che Al.Li., già nel triennio precedente la vendita del fondo, coltivava il terreno, quale affittuaria, non aveva dato esiti sicuri, essendo priva di data certa la scrittura privata avente ad oggetto il contratto di affitto del fondo, e non avendo le deposizioni dei testi escussi univocamente dimostrato nè la disponibilità del predio da parte degli appellanti negli anni 1981/1982 nè l’attività di coltivazione pretesamente svolta sullo stesso.

Trattasi, ancora una volta, di critiche all’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito, che del suo convincimento ha dato motivazione congrua ed esaustiva, riportando i passi salienti delle dichiarazioni dei testimoni e valutando la prova documentale in conformità ai criteri dettati dall’art. 2704 cod. civ..

Mette conto in proposito ricordare i motivi di ricorso non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui alla prova è assegnato un valore legale (Cass. civ., sez. lavoro, 6 marzo 2008, n. 6064).

Non è superfluo aggiungere che, essendo il diritto di prelazione del confinante subordinato dal comb. disp. della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7 e della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8 alla condizione negativa che sul predio offerto in vendita non siano insediati, in maniera stabile, mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, neppure si comprende troppo la critica ai criteri di valutazione seguiti dal giudice di merito, il quale, secondo i ricorrenti, avrebbe prima dovuto statuire in ordine alla esistenza dell’affitto e poi, in caso affermativo, accertare la decorrenza del rapporto: il prospettato ordine logico delle questioni è, per vero, inutile e artificioso.

2.5 Il quinto mezzo è, per certi aspetti inammissibile, per altri infondato.

Nella sentenza impugnata la Corte territoriale, confutando il motivo di gravame volto a rappresentare l’impossibilità di dare luogo al riscatto, essendo il fondo acquistato gravato da diritto di usufrutto in favore del coniuge dell’alienante, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, da essa pienamente condivisa, in base alla quale il diritto di prelazione sussiste anche se l’oggetto dell’alienazione sia costituito dalla nuda proprietà, con riserva dell’usufrutto da parte dell’alienante, in quanto il coltivatore del terreno ha la giuridica aspettativa della riunione nelle sue mani in un tempo più o meno prossimo dell’uno e dell’altro diritto (confr. Cass. civ., 3, 22 agosto 1990, n. 8561).

Ciò significa che non solo la questione non è stata affrontata nei termini, qui proposti, di violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. – per avere il giudice di merito disposto il trasferimento della proprietà piena, senza che il titolare del diritto reale di godimento gravante sul cespite fosse stato evocato in giudizio – ma la risposta data dal giudice di merito alla censura formulata dall’appellante contraddice l’assunto che sia stata trasferita la proprietà piena del fondo in contestazione.

2.6 Destituite di fondamento sono infine le doglianze svolte nel sesto motivo, con il quale gli impugnanti ribadiscono, in maniera peraltro apodittica e senza alcuna specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata, asseritamente in contrasto con le disposizioni richiamate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – la necessità che l’esercente il diritto di prelazione abbia il pieno ed esclusivo dominio sul fondo, non potendo esso essere esercitato ove il terreno confinante con quello posto in vendita appartenga in comproprietà a più persone.

Orbene, a prescindere dai profili di inammissibilità del mezzo, testè evidenziati, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in casi siffatti, il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto spettano non alla collettività dei comproprietari impersonalmente considerata ma a ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto, con la conseguenza che il mancato esercizio del diritto congiuntamente da parte di tutti i comproprietari non incide negativamente sulla posizione del singolo che lo abbia esercitato, configurandosi nell’inazione degli altri comproprietari una rinuncia al diritto stesso (confr. Cass. civ., 3, 20 gennaio 2006, n. 1107; Cass. civ. 3, 17 gennaio 2001, n. 590;

Cass. civ. 326 febbraio 1993, n. 2434; v. Corte Cost. n. 32/90). In particolare la giurisprudenza di legittimità testè richiamata ha escluso ogni rilievo all’eventualità che al comproprietario prelazionante venga poi ad essere assegnata, in sede di futura divisione, una parte del fondo (confinante) non contigua a quello posto in vendita: se è vero, infatti, che la divisione ha efficacia dichiarativa ed opera perciò retroattivamente, ciò non toglie che medio tempore ogni comproprietario abbia un proprio diritto di proprietà su tutta la cosa, anche se limitato nel suo contenuto dalla coesistenza degli altri diritti di proprietà sulla cosa stessa, di modo che, finchè non intervenga la divisione, la posizione di ciascun comproprietario, rispetto al fondo posto in vendita, è, ai fini che qui interessano, quella di proprietario del fondo confinante.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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