Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2049 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 27/01/2011), n.2049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.L.A. e D.L.I., in proprio e quale legale

rappresentante della società “Ortofrutticoli DE LUCA & C. SNC”

con

sede in (OMISSIS), rappresentati e difesi, giusta delega a margine

del ricorso, dall’Avv. Iannotta Salvatore, elettivamente domiciliati

in Roma, Via Severino Grattoni, 1 presso lo studio dell’Avv. Rossella

Bonanni;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 112/01/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Catanzaro, Sezione n. 01, in data 18.04.2007, depositata

il 15 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Carlo Destro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 28936/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1- E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 112/01/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Catanzaro, Sezione n. 01, il 18.04.2007 e DEPOSITATA il 15 ottobre 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e rigettato gli originari ricorsi riuniti della società contribuente.

2 – L’impugnazione si articola in doglianze, con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, art. 2697 c.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè manifesta illogicità della motivazione.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve; concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

5 – Si propone di trattare il ricorso in camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione delle censure non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi, non si concludono con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, e d’altronde, la censura per vizio di motivazione non risulta formulata in coerenza ai richiamati principi.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese, dal momento che l’Agenzia Entrate si è limitata a depositare “atto di costituzione”, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, cui non ha presenziato;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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