Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2049 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2049 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

sul ricorso 28599/2012 proposto da:
Lombardi Ecologia s.r.I., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia, n.40, presso
lo studio dell’avvocato Putignano Paola Daniela, rappresentata e difesa
dall’avvocato Catena Pasqualino, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente CO ntro
Comune di Mola di Bari, in persona del Vice Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Parioli, n.76, presso lo
studio dell’avvocato D’amore Severino (Studio Liberati & D’Amore),

Data pubblicazione: 26/01/2018

rappresentato e difeso dall’avvocato Martino Teodoro, giusta procura
a margine del controricorso;
-controricorrente nonché contro
International Factors Italia S.p.a. – Ifitalia S.p.a.;

avverso la sentenza n. 538/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 08/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata in data 8 maggio 2012, la Corte d’appello
di Bari, pronunciando sull’appello proposto dalla Lombardi Ecologia
s.r.l. nei confronti del Comune di Mola di Bari e della International
Factors Italia – Ifitalia s.p.a., nonché sull’appello incidentale proposto
da quest’ultima società, in riforma della decisione di primo grado: a)
ha dichiarato ammissibile l’intervento della Lombardi Ecologia s.r.l.,
quale interventore adesivo autonomo, e ha rigettato le domande dalla
medesima società proposte, in tale qualità; b) ha rigettato l’appello
incidentale.
2. La Corte territoriale ha rilevato: a) che la domanda originariamente
proposta dalla International Factors Italia – Ifitalia s.p.a. – cessionaria
d’azienda della Sud Factoring s.p.a., cui la Lombardi Ecologia s.r.l.
aveva, a propria volta, ceduto il credito de quo

intesa ad ottenere la

condanna del Comune di Mola di Bari al pagamento delle somme
portate dalla fattura n. 189 del 1993, era, come già sottolineato dal
giudice di primo grado, rimasta sfornita di prova, in quanto la società
attrice si era limitata a produrre la fattura, senza

dimostrare la

prestazione, da parte della Lombardi Ecologia s.r.I., dello smaltimento

– intimata –

di rifiuti in discariche site nel territorio di Brindisi e, in ipotesi, diverse
da quelle di cui al contratto di appalto concluso con il Comune; b) che,
in ogni caso, l’art. 7 del disciplinare, costituente parte integrante del
contratto, disponeva che “i prezzi offerti dalla ditta concorrente si
intendono formati dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza, a

eventualità e circostanza che l’appaltatore stesso non abbia tenuto
presente”; c) che, quanto alla posizione della Lombardi Ecologia s.r.I.,
il cui intervento era stato ritenuto inammissibile dal Tribunale, era
necessario distinguere l’intervento adesivo dipendente, svolto nel
sostenere delle domande della società attrice, dall’intervento adesivo
autonomo, riconoscibile nelle domande in proprio favore, proposte in
via subordinata, con le quali era stato fatto valere il diritto proprio al
pagamento della somma controversa, quale corrispettivo; d) che il
titolo di tale credito non poteva essere ravvisato nel contratto di
appalto, dal momento che il corrispettivo richiesto era relativo a
prestazioni diverse da quelle previste nel contratto; e) che, per altro
verso, non era stata documentata l’esistenza di un diverso titolo,
redatto nelle forme richieste dalla legge, che avesse comportato
l’assunzione dell’obbligo, da parte del Comune, di corrispondere
somme per il conferimento dei rifiuti in discariche situate nel territorio
di Brindisi.
3. Avverso tale sentenza la Lombardi Ecologia s.r.l. ha proposto ricorso
per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso
il Comune di Mola di Bari. La International Factors Italia s.p.a. non ha
svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo,
n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1664 cod.

tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi

civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,
omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio,
rilevando: a) che la Corte d’appello aveva ritenuto ammissibile
l’intervento spiegato dalla Lombardi Ecologia; b) che, a differenza di
quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione

9 novembre 1990 e n. 213/93 del 8 aprile 1993, rese rispettivamente
dal sindaco e dal commissario straordinario del Comune di Mola,
ordinato alla società appaltatrice di provvedere al trasporto dei rifiuti
solidi urbani in discariche diverse da quelle previste nel contratto di
appalto; c) che, a fronte di tale significativa modifica delle prestazioni
a carico della appaltatrice, dovevano variare ì costi e le tariffe indicate
nell’offerta, secondo quanto era stato comunicato all’Amministrazione
comunale, con nota datata 8 febbraio 1990; d) che, laddove
l’Amministrazione non avesse inteso proseguire nel rapporto, avrebbe
avuto l’obbligo di comunicarlo, ai sensi dell’art. 1375 cod. civ.,
all’appaltatrice; e) che, in definitiva, ponendo a raffronto tale nota e le
delibere n. 51 del 22 aprile 1986 con l’ordinanza n. 99/90, appariva
evidente che l’Amministrazione aveva espresso in forma scritta il
proprio consenso alle modificazioni del contratto; f) che l’appaltatrice
aveva in conseguenza proseguito il rapporto, rispettando
pedissequamente le prescrizioni di cui alla citata ordinanza sindacale,
confermate, per il periodo successivo, dall’ordinanza commissariale n.
213/93; g) che, in conclusione, la sentenza impugnata, nel rigettare le
domande proposte, violava l’art. 1664 cod. civ., del quale sussistevano
tutti i presupposti; h) che l’invariabilità del corrispettivo, ai sensi del
citato art. 7 del disciplinare, era stata pattuita sul presupposto che lo
smaltimento dei rifiuti avvenisse nell’originaria discarica prevista e non
in qualunque altra discarica e comunque era incompatibile con le
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resistente aveva, con le ordinanze di necessità e urgenza n. 99/90 del

modifiche contrattuali delle quali si è sopra detto; i) che, d’altra parte,
il citato art. 7 non poteva essere inteso come idoneo ad attribuire al
Comune di Mola, la facoltà di ordinare senza limiti variazioni del
contenuto delle prestazioni.
2. Il primo motivo di ricorso è, nel suo complesso, fondato.

civ., l’impugnazione ruota attorno alla dedotta esistenza di un factum
principis, rappresentato dalla chiusura della discarica che era stata
indicata, in sede di definizione del regolamento negoziale, come il sito
destinato al conferimento dei rifiuti.
Ne discende che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare tale
profilo fattuale e la sua rilevanza, nell’economia del regolamento
negoziale, in vista del riconoscimento di un equo indennizzo, secondo
quanto deciso da Cass. 5 febbraio 1987, n. 1123.
3. Con il secondo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma
primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
1660 e 1661 cod. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo e controverso per
il giudizio, sottolineando che, anche a prescindere dalla previsione di
cui all’art. 1664 cod. civ., il Comune di Mola di Bari era tenuto a
corrispondere le somme richieste, essendo state eseguite, in virtù
dell’accordo raggiunto, tutte le variazioni apportate al contenuto
iniziale del contratto o comunque ordinate dal sindaco e poi confermate
dal commissario straordinario di tale Comune.
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento
del secondo, proposto in termini nella sostanza subordinati al mancato
accoglimento delle prime doglianze.
5. In conseguenza, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al
disposto accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte di appello
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Sebbene articolata attorno all’invocata applicazione dell’art. 1664 cod.

di Bari, in diversa composizione, che provvederà alla regolamentazione
delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la
sentenza, in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di

spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 settembre 2017

Il Funzionario GiudiOt
Dott.ssa Fabrizia

Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle

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