Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20489 del 28/09/2020

Cassazione civile sez. III, 28/09/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 28/09/2020), n.20489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32089-2019 proposto da:

F.M., domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA LUCIA

FRISENDA;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PROTEZIONE

INTERNAZIONALE MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 476/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 4/2/2019, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da F.M. avverso la decisione con la quale il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con il quale l’istante aveva richiesto l’accertamento dello status di rifugiato ovvero, in via gradata, il diritto alla protezione sussidiaria o alla protezione per motivi umanitari;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come l’appello proposto dal richiedente fosse stato notificato in data 11/12/2017 oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta in data 8/11/2017;

avverso la sentenza d’appello, F.M. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

il Ministero dell’interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato di considerare che il trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento impugnato (data di scadenza del termine per l’impugnazione in appello) fosse festivo (8 dicembre), e che i successivi due giorni (il 9 e il 10 dicembre) fossero un sabato e una domenica, con la conseguente tempestività dell’avvenuta notificazione dell’atto d’appello alla successiva data dell’11/12/2017, ai sensi dell’art. 155 c.p.c.;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come, con riguardo al computo dei termini ai fini dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, là dove il giorno di scadenza sia festivo, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo;

secondo il successivo medesimo art. 155 c.p.c., comma 5, la proroga prevista dal comma 4 trova applicazione altresì ai termini per il compimento degli atti processuali, svolti fuori dall’udienza, che scadono nella giornata del sabato;

ciò posto, varrà considerare come, nel caso di specie, il giorno di scadenza del termine per l’impugnazione del provvedimento del Tribunale di Milano, coincidesse con la data dell’8 dicembre 2017 (giorno festivo), mentre i successivi due giorni (9 e 10 dicembre 2017) coincidessero, rispettivamente, con le giornate di sabato e di domenica;

conseguentemente, la scadenza del termine per l’impugnazione proposta da F.M. avverso il provvedimento del Tribunale di Milano (comunicato in data 8/11/2017) doveva ritenersi coincidente con la data dell’11/12/2017;

avendo l’appellante provveduto a notificare la propria impugnazione proprio in data 11/12/2017, il relativo atto d’impugnazione doveva ritenersi pienamente tempestivo;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dell’odierno ricorso, in accoglimento dello stesso, deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

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