Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20489 del 28/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.28/08/2017), n. 20489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 24019/2016
R.G., sollevato dal TRIBUNALE di ROMA con ordinanza in data
14/10/2016 nel procedimento vertente tra N.F. contro
EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE e PREFETTURA DI ROMA, ed iscritto
al n. 72412/2015 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale CELENTANO CAMELO, che, visto l’art.
380 ter c.p.c., ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, indichi la competenza del Giudice di Pace
territorialmente competente, con le conseguenze di legge.
Fatto
PREMESSO
che il Giudice di Pace di Roma con sentenza 32576/2015 ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine alla causa di opposizione proposta da N.F. avverso comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, emessa da Equitalia Sud s.p.a., in relazione a cartelle di pagamento portanti crediti per sanzioni pecuniarie irrogate per violazione delle norme del Codice della Strada, ritenendo trattarsi di opposizione alla esecuzione ex art. 9 c.p.c.
che il Tribunale Ordinario di Roma, adito in riassunzione, con ordinanza in data 14.10.2016, ha sollevato d’ufficio conflitto per regolamento di competenza, sostenendo che, nella specie, l’opponente aveva impugnato (anche nei confronti di Roma Capitale e la Prefettura di Roma, rimasti contumaci) la comunicazione predetta deducendo, oltre a vizi propri della comunicazione (difetto di motivazione), anche la inesistenza del titolo esecutivo per estinzione per prescrizione dei crediti, la nullità per vizi di formazione del titolo per omessa notifica dei verbali di accertamento infrazione e conseguente nullità derivata delle cartelle di pagamento, e che pertanto la opposizione doveva qualificarsi come opposizione alla pretesa creditoria, rimanendo in conseguenza esclusa la competenza del Tribunale in materia di opposizione alla esecuzione forzata, come statuito anche dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 15354/2015, che aveva ritenuto il fermo e la iscrizione ipotecaria misure coercitive alternative alla azione esecutiva. Doveva invece affermarsi la competenza “per materia” del Giudice di Pace essendo ad esso devolute le controversie in materia di opposizione ad ordinanze ingiunzione irrogative di sanzioni pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della Strada, ed ai verbali di accertamento infrazione, avuto riguardo ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 (il Giudice istante, richiama i precedenti di Corte cass. ord. 16.10.2014 n. 21914 e 18.2.2015n. 3283) che il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte rilevando la mancanza di attestazione della comunicazione della ordinanza che solleva il conflitto, alle parti costituite nel giudizio ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, e richiedendo in via preliminare che venga disposto tale adempimento; nel merito ha richiesto l’accoglimento della istanza, sussistendo la competenza “per materia” del Giudice di Pace ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 3, e art. 7.
Diritto
RILEVATO
– che manca la prova della comunicazione alle parti del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, della ordinanza 14.10.2016 con la quale il Tribunale di Roma ha sollevato di ufficio il conflitto di competenza.
PQM
Dispone di richiedere all’Ufficio di Cancelleria del Tribunale di Roma la trasmissione della attestazione della effettuata comunicazione alle parti della ordinanza con la quale è stato sollevato d’ufficio il conflitto di competenza, ovvero, in difetto, dispone che detto Ufficio di Cancelleria provveda ad eseguire le comunicazioni previste dall’art. 47 c.p.c., comma 5.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2017