Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20489 del 11/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 11/10/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 11/10/2016), n.20489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12418-2015 proposto da:

R.D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. CROCE

GERUSALEMME 97, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MINGARDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAL FARKAS giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6773/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Fabrizio Pacileo (delega avvocato Pal Farkas)

difensore della ricorrente che aderisce alla proposta della

relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione dell’atto con cui era si era opposto diniego all’istanza di adesione al c.d. condono “rottamazione dei ruoli” di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 e ripreso la riscossione degli importi originariamente iscritti a ruolo, R.D.M. propone ricorso, su unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ne aveva rigettato l’appello proposto contro la decisione di primo grado la quale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente ad una cartella, perchè successivamente pagata integralmente l’imposta, ed illegittimo il diniego alla “rottamazione” della seconda cartella relativa ad IVA dell’anno (OMISSIS).

In particolare, il Giudice di appello con riferimento alla decisione del primo giudice sulla cartella, portante IVA per l’annualità del (OMISSIS), ha rilevato essersi ormai “formato il giudicato (formale), rilevando, con riferimento alla dichiarata cessazione della materia del contendere (relativa alla prima e diversa cartella) oggetto specifico di impugnazione, da un canto che i motivi per cui si ritiene di dover assolvere l’obbligazione tributaria non possono mai avere rilevanza giuridica, dall’altro che la richiesta della contribuente perchè sia qui dichiarato a suo favore il diritto al rimborso della somma pagata per l’assolvimento dell’imposta richiesta è del tutto inammissibile, stante il genetico divieto di domande nuove.

Con l’unico motivo di ricorso – rubricato: nullità ed illegittimità della sentenza per la violazione/falsa applicazione delle disposizioni riguardanti l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 – si deduce l’errore di diritto perpetrato dal Giudice di appello laddove aveva ritenuto corretta la pronuncia di cessazione della materia del contendere della Commissione Provinciale ritenendo irrilevanti le circostanze che avevano indotto il contribuente ad assolvere l’imposta portata dalla cartella (cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nel frattempo iscritta su immobile di proprietà), mentre la cessazione della materia del contendere presuppone una dichiarazione concorde di tutte le parti che nella specie, era mancata.

L’Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, ha depositato provvedimento di sgravio delle somme in contestazione ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con nota del 15.6.2015, depositata dall’Avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere provveduto, alla luce della direttiva n. 15/2015 (contenente istruzioni per l’abbandono delle controversie relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12) e del consolidato indirizzo in materia della Corte di Cassazione, ad emettere provvedimenti di sgravio degli importi ancora a ruolo con la cartella esattoriale n. (OMISSIS), oggetto di condono, chiedendo l’estinzione del giudizio.

Va, però, rilevato che pur corrispondendo il numero di ruolo (oggetto di condono della L. n. 289 del 2002), il presente giudizio (come emergente dal ricorso del contribuente e dal testo della sentenza impugnata) concerne anche gli importi iscritti a ruolo sulla base di cartella portante diverso numero.

Non può, pertanto, dichiararsi la chiesta cessazione della materia del contendere (nè l’invocata estinzione), in quanto da quello che risulta dagli atti, con riferimento alla cartella di cui alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.P. ha già dichiarato, con pronuncia non impugnata (il cui giudicato è stato rilevato anche dalla CTR) l’illegittimità dell’opposto diniego; mentre non risulta che gli importi portati dalla cartella oggetto del presente giudizio (per la quale la C.T.P. con pronuncia confermata dalla C.T.R. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere) siano stati sgravati.

Deve, pertanto, procedersi all’esame del ricorso affermandosene la fondatezza.

Il giudizio, infatti, ha ad oggetto l’impugnazione dell’atto di diniego opposto all’istanza al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 con l’evidente conseguenza che il pagamento integrale dell’intera imposta – intervenuto nelle more del giudizio al fine dichiarato di pervenire alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria effettuata nelle more – non poteva in alcun modo essere interpretato quale espressione della volontà del contribuente di rinuncia all’impugnazione dell’atto di diniego al condono, laddove, per costante insegnamento di questa Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (cfr. ex multis di recente Cass. n. 5188/15; n. 16886/15).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2016

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