Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20489 del 06/10/2011

Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 06/10/2011), n.20489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1168/2006 proposto da:

L.R. ved. C. (OMISSIS), C.

M.G. (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TREBBIA 5,

presso lo studio dell’avvocato CASSESE ANTONIETTA, rappresentati e

difesi dall’avvocato LENTINI Giovanni;

– ricorrenti –

contro

CO.VI.;

– intimata –

sul ricorso 6285/2006 proposto da:

CO.VI., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. FERRARI 4 PIANO 4 SC A I 10, presso lo studio

dell’avvocato COLELLI RIANO ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARTUSCELLI Valeria;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

C.M.G., L.R., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 483/2005 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,

depositata il 11/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;

assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CO.Vi. con atto notificato in data 23.4.2001 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 53/2001 emesso dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania per la somma di L. 4.801.087 in favore dei ricorrenti L.R., C.F. e C.M.G., a titolo di mancato pagamento delle prestazioni professionali rese, in favore dell’attrice, dai loro dante causa C.G., che aveva redatto e presentato alle competenti autorità, in data 3.1.1989 la perizia giurata per la ristrutturazione di un fabbricato di proprietà dell’ingiunta al fine di ottenere il contributo pubblico previsto in relazione agli eventi sismici del 1982. Deduceva la Co. l’inammissibilità del provvedimento monitorio in quanto emanato sulla base di parcella redatta e sottoscritta da un altro professionista, diverso dal C.G. e in ogni caso, l’infondatezza della domanda, in quanto il credito era stato pagato e comunque ormai prescritto ex art. 2956 c.c..

Si costituivano gli opposti rilevando di essere eredi del defunto Dott. C.G., e deducevano che quest’ultimo aveva concordato con la Co., come data di pagamento dell’attività professionale svolta, quella di concessione del contributo statale da parte del comune di Rofrano, per cui il credito sarebbe divenuto certo, liquido ed esigibile il 24.3.93, data di emissione del provvedimento di assegnazione della somma.

Espletata l’istruttoria della causa, il GdP con sentenza n. 406/02 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente al pagamento della minor somma di L. 1.050.516, con compensazione delle spese di lite.

La sentenza veniva appellata da entrambe le parti; gli eredi C. lamentavano che il GdP avesse liquidato in via equitativa il compenso professionale anzichè sulla base della tariffa professionale; la Co. censurava la propria condanna sia pure alla minor somma di L. 1.050.516 e insisteva per il rigetto dell’appello e la condanna di controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Riuniti gli appelli, l’adito Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 483/2005, depos. in data 11.8.2005, in riforma dell’impugnata pronuncia, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda avanzata nei confronti della Co. dagli eredi C., che condannava al pagamento delle spese del doppio grado. Secondo il tribunale, la Co. aveva provato di aver corrisposto al professionista la somma di L. 600.000 a saldo dell’opera prestata, così estinguendo interamente il proprio debito.

Avverso la predetta pronuncia ricorrono per cassazione gli eredi C. sulla base di un 3 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; l’intimata resiste con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

Passando all’esame del ricorso principale, con il 1 motivo gli esponenti denunciano la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c.; rilevano che il ricorso monitorio non deve essere necessariamente sottoscritto dal professionista che ha reso le prestazioni professionali e che chiede l’ingiunzione; il tribunale aveva invece apoditticamente ritenuto che la parola “ricorrente” equivalesse a “professionista”, per cui la parcella non poteva essere sottoscritta da persona diversa da colui che aveva reso la prestazione della quale si chiedeva il pagamento in via monitoria. In realtà il ricorso monitorio di cui trattasi, sotto l’aspetto formale, conteneva tutti gli elementi voluti dalla legge per il suo accoglimento da parte del giudice.

Con il 2 motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 e 320 c.p.c.; degli artt. 2730, 2733 c.c. e D.M. 12 aprile 1967, art. 4; sostengono che la prova delle prestazioni professionali era documentale; la confessione della Co. di aver pagato “a saldo” L. 600.000 sarebbe molto generica, mentre la prova testimoniale sarebbe stata irritualmente ammessa dal giudice di pace, in violazione dell’art. 320 c.p.c., nonostante l’opposizione dell’opposta, per cui si chiede la dichiarazione di nullità della predetta ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori.

Con il 3 motivo del ricorso del ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 e 320 c.p.c.; si deduce che le prove erano state ammesse dal GdP nonostante la parte fosse decaduta dalla facoltà di richiedere i mezzi istruttori, per aver richiesto il rinvio della causa “per la precisazione delle conclusioni”. Invece il GdP d’ufficio, con la successiva ordinanza del 28.8.01 aveva rinviato la causa autorizzando le parti ad articolare mezzi istruttori.

Le predette censure sono infondate.

Il 1 motivo è teso unicamente a stabilire se il provvedimento monitorio, nella fattispecie, poteva essere legittimamente rilasciato, sulla base della parcella prodotta, anche se non firmata dal professionista che aveva espletata l’attività professionale. La censura come tale è priva di pregio. Infatti – come ha avuto modo di puntualizzare questa S.C. – “….l’opposizione a decreto ingiuntivo…. da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l’ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale” (Cass. n. 3591 del 25/03/2000).

Quanto alla pretesa violazione di cui all’art. 320 c.p.c., la stessa non risulta dedotta in precedenza, come rilevato dalla controricorrente; in ogni caso essa non ha pregio in quanto il GdP ove non ritenga la causa matura per la decisione, ha facoltà di rinviare la causa ad un’udienza successiva, ove fosse necessaria in relazione alle attività svolte dalle parti in prima udienza (Cass. 1.2.1999 n. 835; Cass. n. 7527 del 12.4.2005). Gli esponenti deducono che la prova delle prestazioni professionali fosse documentale; come è noto, però, l’allegata parcella delle spese e delle prestazioni professionali, corredata da parere del competente ordine professionale, costituisce soltanto titolo idoneo per l’emissione del provvedimento monitorio ex art. 636 c.p.c., ma non ha valore probatorio nel successivo giudizio d’opposizione, circa l’effettiva esecuzione della prestazione in esso indicata, la cui prova dunque grava sul ricorrente in forza dei principi generali di cui all’art. 2697 c.c..

In proposito, questa Corte regolatrice ha invero precisato che “mentre ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 636 c.p.c., la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore” (Cass. n. 5884 del 17/03/2006; Cass. n. 1889 del 21/02/1995).

Tutto ciò comporta il rigetto del ricorso; va dichiarato assorbito il ricorso incidentale, che ripropone l’eccezione della prescrizione decennale e la questione della tardività dell’appello proposto dalla Co..

Conclusivamente dev’essere rigettato il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale. Le spese processuali, per il principio della soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1000,00, di cui Euro 800,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA